tait

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ciao a tutti
ho un dubbio, ho firmato per una proposta d'acquisto per una casa che attualmente è cosi "composta":
-signora divorziata (usufrutto per 1/1)
-figlio (nuda proprietà per 1/2)
-figlia (nuda proprietà per 1/2)

dalla visura storica vedo che l'accordo di separazione prevedeva la casa alla moglie regolarmente assegnata con atto di esecuzione di accordo divorzile. Nella stessa data la moglie effettua la donazione ai due figli per arrivare alla suddivisione sopra descritta. Con questa situazione, posso avere problemi con la richiesta del mutuo (online sembra che le banche siano restie alla concessione di mutui con immobili provenienti da donazione)? la proposta deve essere sottoscritta da tutti e 3 (signora-figli)? il mutuo che dovrei richiedere è meno del 50%, 120mila su 245, il donante (moglie) e l'ex marito sono ancora vivi, il tutto ha data 2013.
 

Avv Luigi Polidoro

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Ciao,
rispondo qui di seguito alle tue domande.
posso avere problemi con la richiesta del mutuo (online sembra che le banche siano restie alla concessione di mutui con immobili provenienti da donazione)?
Sì.
La provenienza donativa del bene generalmente preclude la concessione del mutuo, trattandosi di acquisto non stabile (perché soggetto ad un eventuale e futuro contenzioso tra eredi).
Le soluzioni cui puoi ricorrere sono due:
1) avanzare proposta di acquista sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo: in tal modo, qualora la banca dovesse rifiutare il finanziamento non perderai le somme versate a titolo di caparra;
2) convincere le parti, per il tramite dell'agente immobiliare o di un professionista che vi segua, a risolvere la donazione: la moglie diverrà nuovamente proprietaria del bene ed accetterà la tua proposta di acquisto. Venuta meno la provenienza donativa, potrai acquistare mediante mutuo ipotecario.
la proposta deve essere sottoscritta da tutti e 3 (signora-figli)?
Allo stato sì
 

tait

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Ciao,
rispondo qui di seguito alle tue domande.

Sì.
La provenienza donativa del bene generalmente preclude la concessione del mutuo, trattandosi di acquisto non stabile (perché soggetto ad un eventuale e futuro contenzioso tra eredi).
Le soluzioni cui puoi ricorrere sono due:
1) avanzare proposta di acquista sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo: in tal modo, qualora la banca dovesse rifiutare il finanziamento non perderai le somme versate a titolo di caparra;
2) convincere le parti, per il tramite dell'agente immobiliare o di un professionista che vi segua, a risolvere la donazione: la moglie diverrà nuovamente proprietaria del bene ed accetterà la tua proposta di acquisto. Venuta meno la provenienza donativa, potrai acquistare mediante mutuo ipotecario.

Allo stato sì


ciao, grazie per l'aiuto.
Nella proposta è stata inserita questa nota :
"Il preliminare di compravendita previsto entro il 15-03-2016 è vincolato al buon esito della delibera di mutuo" (la data è stata scritta errata con anno 2016).
Nella proposta è scritto che la caparra di prenotazione, in caso di accettazione della proposta, diverrà caparra confirmatoria con l'avvenuta conoscenza del proponente e che costituirà contratto preliminare (che però è legato alla delibera di mutuo, secondo nota precedente, corretto?).
Ora il mio dubbio è: per come è stata scritta la dicitura in nota il vincolo riguarda solo il successivo preliminare previsto entro il 15 marzo? in questo caso perderei la caparra confirmatoria?
Inoltre, per ciò che mi spieghi nel secondo punto, è possibile farlo anche se la donazione è stata prevista da sentenza di divorzio?
 

Avv Luigi Polidoro

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Da come è scritta (e senza avere il testo contrattuale davanti nella sua interezza) sembrerebbe che la condizione è stata posta solo con riferimento al contatto preliminare del marzo e non anche alla proposta.
Il che è illogico ed insensato.
 

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