PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
E' certamente consigliabile (per non dire molto ma molto meglio) inserire tale clausola anche nel compromesso, se questa è una condizione essenziale e se nel frattempo non si sarà attenuta una delibera in senso positivo da parte della banca a cui ti sei rivolta per il mutuo. Nel caso in cui tu decidessi di non far inserire detta clausola e se per qualsiasi ragione il mutuo non ti venisse concesso, perderesti la caparra versata anche se nella proposta è prevista un'apposita clausola in tal senso. Questo perchè un compromesso stipulato senza tale clausola sarebbe efficace e valido (essendo l'ultimo "contratto" stipulato tra le parti in ordine di tempo) si intenderebbe come accordo economico che sostituisce tutti gli accordi precedenti.

SACRILEGIO.

Inserendo la clausola sospensiva pure nel compromesso, il contratto perde uno dei suoi requisiti fondamentali, che e' il quando.

Assai piu corretto, cio' che sostiene l' @ab.qualcosa, ossia che vale la sospensiva, gia' inserita nella proposta.

Di fatto nel contratto preliminare, che altro non e' che una promessa di acquisto futura, si DEVE far riferimento al fatto, che la condizione che sospendeva gli effetti di quel negozio, si e' avverata.

Diversamente, non vi sarebbe alcuna utilita', di stipulare una promessa quando ancora, non si e' certi di poterla mantenere.

Oltre al fatto che la condizione, sospende pure l'ottemperanza delle mediazioni, che di norma, dovrebbero gia' essere riconosciute nella sede, dell'accettazione della proposta.
 
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B

blast

Ospite
Io conosco altri impieghi della luce di Wood,
si analizzano i minerali, si verificano le banconote, si ricercano gli inchiostri simpatici, che i dentisti la utilizzino per accellerare la presa delle resine o i dermatologi come disinfettante, è un altro campo.

Vuoi dire che quando ballavamo in discoteca con quella lucetta viola succedevano tutte queste cose ?
:risata::risata::risata:
 

dexer81

Membro Junior
Privato Cittadino
no, perché si presuppone che il costruttore ti abbia già dato un termine per l'avveramento della sospensiva. Da quello che leggo io il termine del 28 febbraio è il termine entro al quale o vai al preliminare perché hai avuto risposta dalla banca oppure la proposta decade.
Cosa avete scritto in merito nella sospensiva?
Semplicemente che la presente proposta è vincolata all'ottenimento di un mutuo dalla parte promittente acquirente. Senza indicare nessuna data.
 

dexer81

Membro Junior
Privato Cittadino
Comunque in banca Intesa da un primo screening mi hanno detto che per il mutuo non dovrebbero esserci problemi....ora mi tocca aspettare fino al 20 di Febbraio per la predelibera reddituale ed in caso di esito positivo andare al preliminare il 28 Febbraio.
 

dexer81

Membro Junior
Privato Cittadino
SACRILEGIO.

Inserendo la clausola sospensiva pure nel compromesso, il contratto perde uno dei suoi requisiti fondamentali, che e' il quando.

Assai piu corretto, cio' che sostiene l' @ab.qualcosa, ossia che vale la sospensiva, gia' inserita nella proposta.

Di fatto nel contratto preliminare, che altro non e' che una promessa di acquisto futura, si DEVE far riferimento al fatto, che la condizione che sospendeva gli effetti di quel negozio, si e' avverata.

Diversamente, non vi sarebbe alcuna utilita', di stipulare una promessa quando ancora, non si e' certi di poterla mantenere.

Oltre al fatto che la condizione, sospende pure l'ottemperanza delle mediazioni, che di norma, dovrebbero gia' essere riconosciute nella sede, dell'accettazione della proposta.
PyerSilvio ma se anche dovessi avere la predelibera reddituale e quindi stipulare il preliminare entro il 28/02/2017....supponiamo che la banca per motivi interni non riuscisse ad erogare il mutuo entro la data del rogito (30/04/2017), cmq rischierei di perdere la caparra! Quindi l'unica tutela per l'acquirente è inserire la sospensiva del mutuo anche nel preliminare!
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
PyerSilvio ma se anche dovessi avere la predelibera reddituale e quindi stipulare il preliminare entro il 28/02/2017....supponiamo che la banca per motivi interni non riuscisse ad erogare il mutuo entro la data del rogito (30/04/2017), cmq rischierei di perdere la caparra! Quindi l'unica tutela per l'acquirente è inserire la sospensiva del mutuo anche nel preliminare!

Se inserisci una sospensiva in un contratto, la logica impone, che ogni effetto, comprese le somme versate a titolo di caparra, vengano sospese anche quelle.

Non si comprende allora, per quale motivo consegnarle e versarle, al promittente venditore.

Posto che senza lo scambio di danaro, un compromesso non ha ragione di esistere, pure stipularlo con i propri effetti sospesi, non ha alcun senso.
Non ti rende alcuna garanzia.

Solo non facendolo ne avresti.

Attendendo, che la condizione espressa nella proposta, si avveri.
 
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Gugly

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A me risulta che la "Offerta Irravocabile di acquisto" art 1329 C.C. (se non sbaglio) rappresenta lo schema direttore al quale riferirsi per qualunque altra scrittura e per lo stesso rogito finale (a meno che non vada contro norme imperative) .Pertanto da essa non si può in alcun modo derogare : Nè e tantomeno ,pare a me evidente , si possa derogare dalla clausola sospensiva indicata in proposta che é stess condizione "sine qua non" per il perfezioamento del contratto definitivo. Quindi : sta bene per il preliminare con ulteriore versamento di € 10.000 ma recante la stessa clausola a cui é condizionato il contratto . Ergo , se la clausola viene meno il costruttore restituitrà non più solo € 5.000 bensì € 15.000.
Se poi vi fossero altre difficoltà inerenti la tempistica di ottenimento del finanziamento quella é altra questione e altro quesito ...
Cordialmente , Gugly
 

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