Mobil

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Una notizia positiva invece, anche questa non da fonte diretta e quindi non attendibile al 100%, è che lunedi dovrebbe avere luogo una riunione tra comitati di quartiere per creare un coordinamento cittadino, ossia quello che avevo sollecitato a Riparbelli ed al mio comitato e di cui si è accennato nell'assemblea di Torresina.
 

Santi60

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Gia sono arrivate indiscrezioni , spero malinterpretate, si parla di aumento dell'abbattimento, quando l'abbattimento è già oltre il consentito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie. Speriamo bene ma non mi meraviglierei di un pasticcio sopra il pasticcio esitente.
Sono proprio dei "dilettanti allo sbaraglio" invece di perdere tempo con gli abbattimenti addizionali che, a causa della loro indicazione contorta e soggetta a 1000 interpretazioni comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, possono sempre essere impugnate dalla Corte dei Conti, basterebbe rivedere le stime dei "valori venali", che sono di competenza dell'Amministrazione Comunale (quindi difficilmente attaccabili dalla Corte dei Conti), con un metodo semplificato tipo quello utilizzato dal Comune di Poggibonsi che, con una formuletta a prova di scimmia, è riuscita a metterla nel regolamento di Trasformazione senza aver avuto bisogno di "gruppi di Esperti" che hanno lavorato (male) per mesi per tirar fuori una tabella delle stime dei valori venali che fa acqua da tutte le parti. C'è anche il documento di FormezPA che consentirebbe di risolvere elegantemente e facilmente il problema delle stime dei valori venali abbassandoli a valori accettabili senza alcuna necessità di abbattimenti rischiosi e discutibili!
 

Allegati

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Mobil

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Vorrei segnalare pubblicazione della rivista del norariato Giurisprudenza e Leggittimità, dove, da pag 365 a pag.379, vengono analizzati alcuni aspetti critici della sentenza oggetto di questa discussione, alcuni dei quali già analizzati dal forum e da precedenti pubblicazioni e pareri del notariato qui più volte citati.
Mi ricuora sapere che , anche se dal mio punto di vista poco autorevole in giurisprudenza, qualcuno è in accordo con me nel giudicare questa sentenza discutibile e mal contestuaalizzata sia dal punto di vista temporale che alla particolarità del caso processuale, con le possibili conseguenze che noi ben conosciamo, come l'interpretazione che ne danno le delibere Tronca e l'avvocatura del comune. Di seguito il link.
http://shop.wki.it/documenti/81100000_dem.pdf
 

frank321

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Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Mi sembra di capire che anche chi ha già trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, deve fare domanda di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo. Mi chiedo: ma per fare il rogito di vendita, è necessario che la lavorazione della pratica sia terminata al comune e aver pagato? Oppure si può rogitare lo stesso indicando nell'atto il n. di protocollo della domanda e che il "costo" di affrancazione rimane a carico del venditore? Grazie mille a chi vorrà rispondermi. Buona giornata
 

Mobil

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Per il rogito a prezzo libero l'immobile deve essere libero dal vincolo e quindi, deduco, la convenzione per la rimozione del vincolo stipulata e completa di pagamento.
Ma questo ovviamente te lo deve confermare il notaio.
Per quanto riguarda le convenzioni gia trasformate, si spera che il Comune abbia un ravvedimento in merito alla scadenza temporale dei vincoli, e di conseguenza riformulare i meccanismi del corrispettivo di affrancazione in relazione a questa, allo scomputo di quanto già versato per le OO.UU e rivedere le soglie di abbatimento.
Per ora, se devi vendere, non puoi che sottostare a questo ricatto a prescindere dalla sua discutibilità.
 
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Santi60

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Per il rogito a prezzo libero l'immobile deve essere libero dal vincolo e quindi, deduco, la convenzione per la rimozione del vincolo stipulata e completa di pagamento.
Ma questo ovviamente te lo deve confermare il notaio.
Per quanto riguarda le convenzioni gia trasformate, si spera che il Comune abbia un ravvedimento in merito alla scadenza temporale dei vincoli, e di conseguenza riformulare i meccanismi del corrispettivo di affrancazione in relazione a questa, allo scomputo di quanto già versato per le OO.UU e rivedere le soglie di abbatimento.
Per ora, se devi vendere, non puoi che sottostare a questo ricatto a prescindere dalla sua discutibilità.
Concordo con @Mobil che si tratta di un "ricatto" il dover Affrancare anche in caso di Trasformazione già stipulata e scaduta (oltre 20 anni). Riguardo all'atto anche prima di aver completata l'Affrancazione, ovviamente dovrebbe dirlo il Notaio, anzi sarebbe bello che il notaio, sulla base della precedente Trasformazione, dove c'è la clausola chiarissima che dopo 20 anni (sempre che tali 20 anni siano già trascorsi) non c'è più alcun vincolo, sconfessasse il Comune di Roma stipulando, anche senza Affrancazione, ma facendo riferimento all'atto di Trasformazione, anche se credo che siano in pochi i notai che siano disposti a prendersi questa responsabilità.
In ogni caso, se l'Affrancazione è proprio da fare, dato che deve essere fatta dall'attuale proprietario, non credo che si possa fare prima il rogito di trasferimento, poiché, secondo me, il Comune andrebbe ad obiettare che la richiesta di Affrancazione non sarebbe più valida e bisognerebbe ricominciare da capo con il nuovo proprietario.
Probabilmente, se il Notaio concorda, si potrebbe fare un preliminare registrato e trascritto, con un termine molto lungo per il rogito definitivo e la clausola di anticipare rispetto a tale termine in caso di avvenuta affrancazione.
Ma, ripeto, questo lo deve dire il Notaio.
 

Santi60

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Professionista
Vorrei segnalare pubblicazione della rivista del norariato Giurisprudenza e Leggittimità, dove, da pag 365 a pag.379, vengono analizzati alcuni aspetti critici della sentenza oggetto di questa discussione, alcuni dei quali già analizzati dal forum e da precedenti pubblicazioni e pareri del notariato qui più volte citati.
Mi ricuora sapere che , anche se dal mio punto di vista poco autorevole in giurisprudenza, qualcuno è in accordo con me nel giudicare questa sentenza discutibile e mal contestuaalizzata sia dal punto di vista temporale che alla particolarità del caso processuale, con le possibili conseguenze che noi ben conosciamo, come l'interpretazione che ne danno le delibere Tronca e l'avvocatura del comune. Di seguito il link.
http://shop.wki.it/documenti/81100000_dem.pdf
In effetti un articolo molto interessante e di dubbi sulla sentenza (ed anche sulla schizofrenia legislativa) ne presenta moltissimi. L'unico punto che non analizza nel dovuto dettaglio riguarda la questione del comma 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/1998 che, pur vedendolo contraddittorio nel fatto che sembra reintrodurre il vincolo del prezzo massimo di cessione anche per i successivi passaggi di proprietà che nella formulazione iniziale della c.d. Legge Bucalossi non c'era, nell'articolo non evidenzia la questione del tempo (i famosi 20 anni). Infatti, dato che, in sostanza, l'unico vincolo della c.d. Legge Bucalossi è il prezzo massimo di cessione, è palese che, alla scadenza della convenzione in piena proprietà secondo tale Legge, non può che decadere il vincolo stesso (che è l'unico) altrimenti non avrebbe senso una durata senza alcuna conseguenza. A questo punto, il comma 49-ter acquisterebbe una sua validità che sarebbe quella di anticipare l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione rispetto alla scadenza ventennale (purché dopo 5 anni) a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionale agli anni mancanti alla scadenza.
 

Mobil

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Privato Cittadino
In effetti un articolo molto interessante e di dubbi sulla sentenza (ed anche sulla schizofrenia legislativa) ne presenta moltissimi. L'unico punto che non analizza nel dovuto dettaglio riguarda la questione del comma 49-ter dell'art. 31 della Legge 448/1998 che, pur vedendolo contraddittorio nel fatto che sembra reintrodurre il vincolo del prezzo massimo di cessione anche per i successivi passaggi di proprietà che nella formulazione iniziale della c.d. Legge Bucalossi non c'era, nell'articolo non evidenzia la questione del tempo (i famosi 20 anni). Infatti, dato che, in sostanza, l'unico vincolo della c.d. Legge Bucalossi è il prezzo massimo di cessione, è palese che, alla scadenza della convenzione in piena proprietà secondo tale Legge, non può che decadere il vincolo stesso (che è l'unico) altrimenti non avrebbe senso una durata senza alcuna conseguenza. A questo punto, il comma 49-ter acquisterebbe una sua validità che sarebbe quella di anticipare l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione rispetto alla scadenza ventennale (purché dopo 5 anni) a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionale agli anni mancanti alla scadenza.
La mia tesi riguardo la questione del tempo è che tutti questi studi e pubblicazioni non entrano nel merito per il semplice fatto che è lapalissiano che il vincolo di una convenzione a scadenza scade con la convenzione e non c'era bisogno neanche di scriverlo. Se non fosse così tutte le convenzioni in proprieta stupilate intutto il territorio nazionale, che lo specificano bene, sarebbero sbagliate, mentre sappiamo bene che il problema della malinterpretazione delle leggi è un problema tutto, o quasi esclusivamente, romano.
 
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