simoneboris

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Privato Cittadino
Buongiorno, ho una casa con altezza di piano condonata a 260 cm nel 1985, con conseguente ottenimento di abitabilità. Se io oggi faccio dei lavori di sostituzione impianti e variazione tramezze, posso avere di conseguenza problemi con l'abitabilità rispetto ai 260cm oppure continuo a mantenere l'abitabilità in virtù del condono del 1985? Grazie
 

massboldo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
puoi avere problemi con l'abitabilità solo se i tuoi lavori sono in contrasto con l'attuale regolamento urbanistico. L'altezza di piano è già stata concessionata con la sanatoria (infatti avrai in mano una concessione edilizia in sanatoria) quindi non è più in discussione in quanto concessionata.

max
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Non sono un tecnico, e non conosco le usanze del Comune di Brescia: ma non darei per scontata la equiparazione CONDONO= ABITABILITA'.

Il condono è un fatto amministrativo monetario....: lo dico dopo aver scoperto che pur avendo ottenuto/pagato un condono per aver trasformato una soffitta in mansarda, mi è stato fatto osservare da un professionista la curiosa anomalia legata ai rapporti aeroilluminanti: il Comune, pur di incassare , ha sorvolato: ma non ha nemmeno emesso un certificato di agibilità.....

Non so al momento buono come si comporterebbero.
 
V

VEROM

Ospite
Se può esserti di aiuto il mio modesto parere, per qualsiasi modifica degli ambienti residenziali devi rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti, quindi oltre all'altezza NON a norma rischi di dover modificare anche la superficie finestrata adeguata alla superficie della stanza
 

Architetto

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Professionista
Ciao, se il Regolamento d'igiene della tua zona è quello tipo regionale, allora fai riferimento all'art. 3.0.0.

"3.0.0. CAMPO DI APPLICAZIONE - Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa. ... omissis ... Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, si applicheranno le norme dei presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari."

Da come descrivi, non dovresti avere problemi, ma per evitare problemi, ti suggerisco di sentire un tecnico ASL (ora ATS) che segue l'edilizia, per non incorrere in problemi.
 

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