Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
è una clausola vessatoria non puoi obbligare a pagare il canone una persona che non può abitare l'immobile! e quindi se ti manda la raccomandata come dicono a Roma CIAONE!!
 

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ma infatti Francesca63, clausola vessatoria è sinonimo di clausola nulla e cioè non a efficacia tra le parti ed è come se non ci fosse mentre rimangono validi gli altri punti del contratto che continua ad avere i suoi effetti.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
E' il principio che penso sia diverso.
In questo caso c'è un diritto che la legge riconosce al conduttore di cui egli non può disporre (non può quindi rinunciarvi).
Da questo nasce la nullità della clausola, non dalla sproporzione tra gli obblighi e i vantaggi che essa genera tra i due soggetti.

Comunque il concetto è sempre quello, penso che un giudice a fronte di quella clausola o si fa due risate e ci fa una bella riga sopra, o si fa girare le scatole e fa qualche tiro mancino al locatore.
 

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Si, però i diritti e doveri esistono su tutto per fortuna ed è anche vero che nessuno vieta accordi diversi o clausole diverse in un contratto ed è per questo che si chiamano vessatorie quando sono nulle in virtù come giustamente dici di uno scompesnso che in questo caso esiste proprio perchè non si può obbligare una persona ad una cosa quando è impossibilitata ad adempierla ed è un fatto noto. Ed è qua lo scompenso a mio avviso o un forte svantaggio nel dover corrispondere i canoni se non usufruisci del bene. Ci si potrebbe accordare anche ad esempio nel: ti affitto l'appartamento ad un canone più basso ma mi dai la garanzia che mi paghi l'affitto fino a scadenza naturale, non sarebbe una vessatoria o nulla anche se il diritto al recesso rimane per legge ma non c'è lo scompenso tra le parti e quindi può essere ragionevole e valida!
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
è anche vero che nessuno vieta accordi diversi o clausole diverse in un contratto

No, buona parte dei diritti concessi all'inquilino non sono derogabili dalle parti.

non c'è lo scompenso tra le parti e quindi può essere ragionevole e valida!

Appunto, in questo caso puoi ricondurre ad equità, ma la legge comunque non prevede di poter rinunciare a certi diritti.
 

happysmileone

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate ma quali possono essere le ragioni per cui un cittadino extracomunitario perda, improvvisamente, il diritto al soggiorno in Italia ?
Il mio ha una carta di soggiorno a tempo indeterminato.
Sottoscrivendo un contratto 4+4 il cittadino extracomunitario in possesso di diritto di soggiorno e' perfettamente a conoscenza della durata contrattuale e dei termini e della durata per cui gli e' stato rilasciato il diritto di soggiorno.
Nel caso che eventi governativi portino a modifiche nei termini e nella durata dopo la sottoscrizione del contratto di affitto nulla da eccepire ma se la variazione dei termini sia dovuta a atti o comportamenti causati dall'inquilino ?
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
La sostanza é che Tu, locatore , sei in regola.
Non ti preoccupare che lo Stato, quando si tratta di metterlo agli arresti domiciliari, gli va bene che rimanga li.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Ma infatti Francesca63, clausola vessatoria è sinonimo di clausola nulla
art.1341 c.c. secondo comma:
"In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria"

Questo comma si riferisce alle clausole vessatorie, cioè quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, che devono essere approvate separatamente per iscritto. In particolare, occorre la specifica sottoscrizione di ogni clausola vessatoria oppure un’apposita dichiarazione che la richiami, riportando di ciascuna il numero d’ordine e il suo contenuto.

Non è corretto dire che le clausole vessatorie sono nulle in generale.
Nell'ambito della libertà contrattuale (quando non vietato dalla legge ),si possono apporre tutte le clausole vessatorie che si vuole,l'importante è firmarle .
Se firmate separatamente,anche se sono clausole vessatorie,sono validissime.

Parlo in generale, ovviamente senza riferirmi ai contratti di locazione, nei quali certe clausole,come detto ,non sono possibili nemmeno se firmate otto volte.
 

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