PietroM

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I fratelli hanno ricevuto dei buoni postali cointestati appena prima del decesso di mio padre.
I buoni postali sono stati incassati, in parte, dopo il decesso di mio padre cointestatario.
Uno dei fratelli, che ha incassato un buono, ha fatto la rinuncia all'eredità.
Gli altri due vorrebbero seguire la stessa strada.
La domanda è questa: i buoni postali possono essere considerati beni ereditari, quindi beni di possesso, indipendentemente che siano esclusi dall'attivo dell'imposizione fiscale?
È lecito aderire alla rinuncia dell'eredità avendo nei cespiti dei beni cointestati con il decuius?
Qualcuno ha simile situazione o ne sa qualcosa?
Buona giornata
 

Avv Luigi Polidoro

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Buongiorno @PietroM
I buoni sono titoli di credito, pertanto costituiscono a tutti gli effetti un bene che concorre a comporre l'asse ereditario quando il defunto ne era titolare.
E' determinante comprendere se tali beni erano ancora intestati a tuo padre quando sono stati incassati oppure se la loro titolarietà è stata trasferita ai tuoi fratelli prima che tuo padre venisse a mancare.
Nel primo caso il chiamato all'eredità ha compiuto un atto di accettazione tacita, quindi non può più rinunciare alla eredità.
Nel secondo caso avrebbe invece ricevuto una donazione (se tutto ciò è avvenuto in assenza di corrispettivo) prima che venisse aperta la successione ed è quindi possibile rinunciare alla eredità.
 

PietroM

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Privato Cittadino
Buongiorno Luigi avv. Polidoro,
la ringrazio per la gentile risposta.
Sì, i buoni incassati, dopo il decesso di mio padre, e quelli ancora da incassare sono tutti cointestati con mio padre.
Il fratello, che ha incassato un buono, ha fatto la rinuncia presso la cancelleria del tribunale.
Vi è modo di opporsi a tale rinuncia?
Se fosse possibile, questa opposizione, andrebbe fatta in presenza del notaio all'apertura della successione oppure in altra opportuna sede?
I saluti migliori.
Pietro
 

Bastimento

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Privato Cittadino
all'apertura della successione
Tecnicamente l'apertura della successione avviene un attimo dopo la morte del de-cuius. Forse intendevi la denuncia di successione o la pubblicazione di un eventuale testamento, ma i tempi per la rinuncia e denuncia di successione partono dalla morte dell'interessato.
 

Avv Luigi Polidoro

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Tecnicamente non ci si oppone ad una rinuncia espressa in assenza dei requisiti.
Più propriamente coloro che hanno interesse a far valere l'accettazione (i genere i creditori dell'eredità, che possono così aggredire anche il patrimonio personale dell'erede) chiederanno il pagamento agli eredi dimostrando che la rinuncia era priva dei presupposti.
Perché tu, quale coerede o comunque chiamato alla eredità, vuoi "opporti alla rinuncia" dei tuoi fratelli?
Se la finalità è quella ottenere al restituzione dei buoni incassati, dovrai prima accettare tu l'eredità (eventualmente con beneficio di inventario); quindi agire per il recupero e, in quella sede, dimostrare l'inefficacia della rinuncia.
 

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