Avv Luigi Polidoro

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@miciogatto tui sei sempre troppo buono.
@brina82 , il giudice non potrà cancellare la trascrizione dell'ordine di assegnazione.
Quella rimane ma , secondo l'orientamento da me citato, sarà inefficace nei confronti dell'aggiudicatario trattandosi di trascrizione successiva a quella della domanda giudiziale.
La trascrizione della assegnazione non è opponibile a chi ha chiesto la divisione, conseguentemente non pregiudicherà coloro che si sono aggiudicati l'immobile nell'asta disposta dal giudice della divisione.
Il giudice che emetterà il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario emetterà ordine di liberazione e con quello l'aggiudicatario eseguirà il rilascio del bene.
 

brina82

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@miciogatto tui sei sempre troppo buono.
@brina82 , il giudice non potrà cancellare la trascrizione dell'ordine di assegnazione.
Quella rimane ma , secondo l'orientamento da me citato, sarà inefficace nei confronti dell'aggiudicatario trattandosi di trascrizione successiva a quella della domanda giudiziale.
La trascrizione della assegnazione non è opponibile a chi ha chiesto la divisione, conseguentemente non pregiudicherà coloro che si sono aggiudicati l'immobile nell'asta disposta dal giudice della divisione.
Il giudice che emetterà il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario emetterà ordine di liberazione e con quello l'aggiudicatario eseguirà il rilascio del bene.

Grazie. La trascrizione dell'assegnazione rimarrebbe anche se inefficace: è possibile in qualche modo eliminarla in maniera tale da non avere problemi nella rivendita? (Ci possono essere acquirenti che la utilizzano per abbassare il prezzo...).
 

Avv Luigi Polidoro

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Non avrai problemi o meglio, se li avrai li avrai subito e non al momento della rivendita.
Una volta emesso il decreto di trasferimento l'aggiudicatario porrà in esecuzione l'ordine di liberazione. Delle due l'una: o sfrattate la signora, quindi l'immobile sarà libero ed i potenziali acquirenti lo vedranno come tale; oppure ci sarà opposizione da parte della signora che continuerà ad abitarvi, nel qual caso valuterete se e come agire a seconda dell'andamento del giudizio di opposizione.
 

brina82

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Non avrai problemi o meglio, se li avrai li avrai subito e non al momento della rivendita.
Una volta emesso il decreto di trasferimento l'aggiudicatario porrà in esecuzione l'ordine di liberazione. Delle due l'una: o sfrattate la signora, quindi l'immobile sarà libero ed i potenziali acquirenti lo vedranno come tale; oppure ci sarà opposizione da parte della signora che continuerà ad abitarvi, nel qual caso valuterete se e come agire a seconda dell'andamento del giudizio di opposizione.

@Avv Luigi Polidoro ma secondo te c'è qualche possibilità per cui il Giudice non possa seguire la sentenza da te indicata? (in tal caso di avrebbe il diritto per 9 anni dalla data di assegnazione del GIudice).

Se non ne fosse a conoscenza?

Il dubbio nasce perché è strano che anche il delegato alla vendita (un tuo collega, tra l'altro parliamo del Tribunale di Velletri) non mi abbia dato certezza in merito. Potrebbe anche lui non conoscere tale sentenza!

Come posso agire secondo te?
 

Avv Luigi Polidoro

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Di certezze, nel nostro diritto, ce ne sono poche; figuriamoci poi in un argomento così delicato come quello della opponibilità del diritto di abitazione.
Non a caso la sentenza che ti ho citato è piuttosto recente, a dimostrazione della fluidità degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Il soggetto interessato all'aggiudicazione, prima di avanzare offerta (non ho ben compreso se la data della vendita è stata già fissata, credo di sì), dovrebbe contattare un legale di sua fiducia; questi farà le valutazioni del caso e poi si metterà in contatto con il delegato alla vendita.
Tieni conto che il Tribunale emetterà automaticamente l'ordine di liberazione contestualmente al decreto di trasferimento, starà poi all'aggiudicatario porlo in esecuzione (tramite custode o proprio legale) e quindi all'occupante opporsi.
Il legale del potenziale aggiudicatario valuterà le risultanze della perizia di stima, il contenuto dell'avviso di vendita (se viene fatto cenno alla opponibilità della assegnazione) e naturalmente effettuerà una ricerca approfondita dei plurimi precedenti giurisprudenziali sul punto.
 

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