Graf

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Badando al sodo, quali sono gli obblighi giuridici, i doveri legali, certi ed indiscussi, che i mediatori debbono adempiere ed onorare, nell'esercizio della loro attività, per rispettare il “loro” fondamentale art. 1759 del codice civile che così recita: “Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso”.
Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite”.
E’ notorio che l’art. 1759 c.c. nella sua stringata tassatività, è uno di quelli che hanno creato più discussioni dottrinali tra i giuristi e prodotto più giurisprudenza nei nostri tribunali ma, al di là delle nozioni erudite elaborate dagli operatori della giustizia, mi piacerebbe ascoltare qualche giudizio interpretativo schietto e diretto da parte di chi, come i mediatori immobiliari, ogni giorno, nello svolgimento del loro lavoro, sono obbligati a confrontarsi con esso e ne debbano rispettare diligentemente le disposizioni giuridiche.

Grazie.
 
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StLegaleDeValeriRoma

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le nozioni erudite contano come le definisce in realtà sono costituite dalla giurisprudenza formatasi in materia negli anni nel caso in cui si paventi una responsabilità professionale del mediatore.
 

Graf

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Nozioni erudite nel senso di sapienti non nel senso di ampollose....
 
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