pat2

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Privato Cittadino
Buongiorno, stiamo per fare dei lavori di manutenzione straordinaria su una palazzina al mare di tre appartamenti, di cui uno intestato a mio marito. Mio marito ha la residenza in questa casa che per lui è prima casa, mentre io ho la residenza in un altro comune dove ho una casa intestata ba me. Siamo in separazione dei beni. Vorrei sapere se posso pagare io, come familiare convivente le opere di ristrutturazione e usufruire delle detrazioni fiscali che la legge di stabilità 2018 dovrebbe riconfermare. Il mio commercialista mi dice di noi ma dalla legge mi sembrerebbe di capire il contrario.
Grazie
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
scusa, fammi capire.
quando si tratta di pagare le imposte è (prima) casa di tuo marito, che in quell'immobile ha residenza.
quando si tratta di beneficiare di ristrutturazione vorresti usufruire tu delle agevolazioni come convivente (in altro domicilio, per altro)?
francamente mi sembra un tantino pretenzioso.
 

pat2

Membro Attivo
Privato Cittadino
scusa, fammi capire.
quando si tratta di pagare le imposte è (prima) casa di tuo marito, che in quell'immobile ha residenza.
quando si tratta di beneficiare di ristrutturazione vorresti usufruire tu delle agevolazioni come convivente (in altro domicilio, per altro)?
francamente mi sembra un tantino pretenzioso.

Scusi ma lei non sa chi io sia e quante tasse paghi durante l'anno.
Ho fatto solo una domanda tecnica visto che i lavori li pago io e visto che in proporzione al mio reddito pago tante tasse e mi farebbe comodo recuperare qualcosa. Comunque altre persone, fanno la stessa domanda, perchè sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate sembra sia possibile farlo
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
è vero.
non so chi è lei e, francamente, non mi interessa saperlo.
so solo cosa chiede di fare e sulla base di quali presupposti lo vuole fare; presupposti che lei, poco sopra ha esplicitato.
se lo ritiene opportuno, può fare un interpello all'agenzia delle entrate.
 

pat2

Membro Attivo
Privato Cittadino
Da come scrive sembra che i miei presupposti siano rubare qualcosa a qualcuno, e non di pagare tramite bonifici e non in nero come fa mezza Italia quando si tratta di ristrutturazioni.
Visto che qui risponde solo lei che non è un tecnico, mi rivolgerò altrove, magari anche all'Agenzia delle entrate. il problema è trovare un impiegato che conosca la legge bene.
Nel frattempo si legga la circolare
Estratto dalla Circolare-del-04042017-7.pdf
SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (RIGHI E41/E53, QUADRO E, SEZ. IIIA E IIIB) Pag. 198 Familiare convivente La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Per familiari, si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1; Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
 

giuseppe59

Membro Attivo
Professionista
Mi sembra di capire che l'unica condizione posta dalla circolare sopra evidenziata è che ci sia la convivenza. Se i due coniugi risiedono ognuno in case diverse, la convivenza mi sembra non sia rispettata.
 

pat2

Membro Attivo
Privato Cittadino
Mi sembra di capire che l'unica condizione posta dalla circolare sopra evidenziata è che ci sia la convivenza. Se i due coniugi risiedono ognuno in case diverse, la convivenza mi sembra non sia rispettata.
Grazie per la risposta, la mia domanda sorge perchè la circolare dell'Agenzia delle Entrate non parla di stessa residenza per i conviventi e su alcuni articoli ho visto che molte persone nella mia stessa situazione
Mi sembra di capire che l'unica condizione posta dalla circolare sopra evidenziata è che ci sia la convivenza. Se i due coniugi risiedono ognuno in case diverse, la convivenza mi sembra non sia rispettata.
Quello che mi ha tratto in inganno è un articolo su questo sito in cui si patla al limite di autocertificazione della convivenza che cita
Art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221: «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare...».

Ciò implica che, in presenza di un soggetto proprietario di un'abitazione, anche il familiare con questi convivente può fruire della detrazione del 50% (sempre ché sostenga effettivamente le spese, comprovate da fatture e bonifici a lui intestati) per gli interventi di ristrutturazione dell'unità immobiliare che, ancorché diversa da quella di residenza, costituisca in realtà un'abitazione "a disposizione" della famiglia e sulla quale, pertanto, può comunque esplicarsi il rapporto di convivenza
In altro utente ha postato questo
Ho letto la Risoluzione n 136 del 6 maggio 2002 dell'Agenzia delle Entrate che testualmente afferma : " Non è necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza " . Pertanto, considerato che nella seconda casa che è libera e a disposizione può esplicarsi il rapporto di convivenza , pur non avendo la stessa residenza anagrafica si può affermare con certezza che il coniuge B può richiedere la detrazione fiscale per i lavori su di essa eseguiti?

Come al solito la legge non è chiara,.
 

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