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L'amministratore del condominio può disporre l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione anche in assenza di previa delibera assembleare.
Può configurarsi un diritto di rivalsa o di regresso del condominio, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile (artt. 1130 e 1135), che limitano le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione ?
Le norme come noto riservano all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria, con la sola eccezione dei lavori di carattere urgente.
La Cassazione civile con la sentenza pubblicata il 2 febbraio 2017 n. 2807 ha risposto negativamente in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla ditta che aveva eseguito i lavori nei confronti di un condominio.
I giudici della prima sezione civile hanno precisato che nel caso in cui l’amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 1135 comma 2 c.c., abbia assunto l’iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall’urgenza, se questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del condominio, quest’ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l’obbligazione è direttamente riferibile al condominio.
Se viceversa "i lavori eseguiti da terzi su disposizione dell’amministratore non posseggano il requisito dell’urgenza, il relativo rapporto obbligatorio non è riferibile al condominio, trattandosi di atto posto in essere dell’amministratore al di fuori delle sue attribuzioni, attesa la rilevanza "esterna" delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1135 comma 2 c.c. (Cass. 6557/2010) ".

Avv. Luigi De Valeri
 

luigi65b

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Se l'amministratore pur essendosi attivato non potesse in concreto affidare ad alcuno l’esecuzione degli urgenti per la carenza di fondi disponibili e non essendosi i condomini affrettati a fornirgli le risorse necessarie, non può essere ritenuto responsabile, nemmeno penale. nella fattispecie, anche il singolo condomino può intervenire a proprie spese.
 

Rudyaventador

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Se l'amministratore pur essendosi attivato non potesse in concreto affidare ad alcuno l’esecuzione degli urgenti per la carenza di fondi disponibili e non essendosi i condomini affrettati a fornirgli le risorse necessarie, non può essere ritenuto responsabile, nemmeno penale. nella fattispecie, anche il singolo condomino può intervenire a proprie spese.

E' chiaro il tenore della precisazione per tabulas , in tema di responsabilità penale , tuttavia mi permetto di precisare che tale responsabilità non necessariamente può essere esclusa , qualora l impossibilita ad agire per l intervento , potrebbe non essere l unica azione che dovesse essere assunta al fine di evitare un evento possibile che comporti un illecito penale.
 

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