Antonio6

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve, i miei suoceri vorrebbero cedere un appartamento di loro proprietà a mia moglie dietro assistenza morale e materiale. é un atto notarile fattibile legalmente ? il fratello potrebbe impugnare all indomani ? quale sarebbe la dritta giusta ? Da specificare che il fratello ha già ricevuto altri 3 appartamenti risultati acquistati da lui a nuda proprietà. I genitori sono delusi dal comportamento del figlio e vorrebbero trasferire un immobile di loro proprietà a mia moglia dietro assistenza morale e materiale. Grazie per eventuali risposte
 

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ti posto la risposta presa da un sito di legali.
Da quanto ho letto è fattibile ed anche sovente usato.
Per le altre domande, direi che l'altro figlio non possa chiedere niente in quanto è una "vendita" e non una eredità, ed i genitori possono vendere a chi vogliono i loro beni.

La cessione di bene con obbligo di assistenza è un istituto giuridico attraverso il quale il soggetto “acquirente” dell’immobile non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire, a titolo di corrispettivo, delle prestazioni che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali, vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza, pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.). Si concretizza in un contratto personalizzato per individuare ben chiaramente gli impegni che, se non osservati, potrebbero determinare lo scioglimento del contratto di cessione per inadempimento.
La cessione di bene con obbligo di assistenza è:
1) un contratto consensuale, ai sensi dell’art. 1376 c.c., in quanto prevede il consenso di entrambe le parti;
2) un contratto con effetti obbligatori, in quanto il soggetto beneficiario dell’immobile è tenuto ad adempiere agli obblighi di assistenza;
3) un contratto ad effetti reali, in quanto il soggetto obbligato alla prestazione acquista immediatamente del bene;
4) un contratto di durata caratterizzato dall’aleatorietà, relativa non solo alla durata della vita del cedente, ma anche all’entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto.

Con il contratto di mantenimento, una parte (beneficiaria) trasferisce all’altra (contraente) un immobile ricevendo in cambio un preciso impegno di assistenza. Il requisito dell’aleatorietà è elemento essenziale del contratto di mantenimento che può sussistere in un patto in cui a fronte della necessità di assistenza in capo alla beneficiaria – già presente al momento della stipulazione del contratto di cessione dell’immobile – la durata delle prestazioni a carico della controparte sia sconosciuta (essendo legata alla durata della vita della beneficiaria)” Cass. Civ., sez. II, sentenza 11 aprile 2013 n. 8905.
 
Ultima modifica:

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Se vi sono frizioni in tal senso il fratello impugnerà , con la conseguenza di costi tempi , ed è un tipo di causa ove vi è la valutazione del Giudice circa la ricorrenza dei requisiti e la infodatezza del azione dell attore, petanto dal esito non scontato o facilmente prevedibile.
Al momento della successione, qualora sia prossima in ogni caso il tutto andrà a costituire l asse ereditario da suddividersi con eventuale rendicontazione , secondo la legittima e con l eventuale quota dispositiva testamentaria.
In altre parole il de cuius in vita non puo violare , e nessun artifizio è possibile , tranne se vende le regole della legittima ed ha liberamente a disposizione solo la quota testamentaria disponibile che varia a seconda dei legittimati presenti e grado.

devo integrare , in quanto scaduto il tempo per la modifica del post, che il bene in oggetto , potra andare in asse ereditario , dietro azione di riduzione , che quasi sicuramente in caso di disaccordi tra eredi , viene azionata.

Altresi nel ultimo periodo "tranne in caso di vendita " e da integrarsi di vendita a terzi
 
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Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il rischio paventato da @Rudyaventador esiste concretamente tutte le volte che i rapporti fra gli eredi sono disastrosi.
Nel caso da tè esposto, se corrisponde quanto scritto, è improbabile che il figlio, già beneficiato da 3 immobili acquistati a nuda proprietà..., impugni questa vendita, in quanto ne ha tratto maggiori benefici rispetto a sua sorella.
 

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