Ti posto la risposta presa da un sito di legali.
Da quanto ho letto è fattibile ed anche sovente usato.
Per le altre domande, direi che l'altro figlio non possa chiedere niente in quanto è una "vendita" e non una eredità, ed i genitori possono vendere a chi vogliono i loro beni.
La cessione di bene con obbligo di assistenza è un istituto giuridico attraverso il quale il soggetto “acquirente” dell’immobile non paga un prezzo ma si obbliga ad eseguire, a titolo di corrispettivo, delle prestazioni che si sostanziano in obblighi di “dare” (fornire alimenti, medicinali, vestiario etc.), ed in obblighi di “fare” (assistenza, pulizia della persona e della casa, fare compagnia etc.). Si concretizza in un contratto personalizzato per individuare ben chiaramente gli impegni che, se non osservati, potrebbero determinare lo scioglimento del contratto di cessione per inadempimento.
La cessione di bene con obbligo di assistenza è:
1) un contratto consensuale, ai sensi dell’art. 1376 c.c., in quanto prevede il consenso di entrambe le parti;
2) un contratto con effetti obbligatori, in quanto il soggetto beneficiario dell’immobile è tenuto ad adempiere agli obblighi di assistenza;
3) un contratto ad effetti reali, in quanto il soggetto obbligato alla prestazione acquista immediatamente del bene;
4) un contratto di durata caratterizzato dall’aleatorietà, relativa non solo alla durata della vita del cedente, ma anche all’entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto.
“Con il contratto di mantenimento, una parte (beneficiaria) trasferisce all’altra (contraente) un immobile ricevendo in cambio un preciso impegno di assistenza. Il requisito dell’aleatorietà è elemento essenziale del contratto di mantenimento che può sussistere in un patto in cui a fronte della necessità di assistenza in capo alla beneficiaria – già presente al momento della stipulazione del contratto di cessione dell’immobile – la durata delle prestazioni a carico della controparte sia sconosciuta (essendo legata alla durata della vita della beneficiaria)” Cass. Civ., sez. II, sentenza 11 aprile 2013 n. 8905.