enrica agnelli

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Umberto granducato, intendo questo...

Art.817 - Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima

Art.818 - Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non èdiversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

In pratica l'Art. 818 tutela gli acquirenti di un bene nel senso che...
Le pertinenze possono essere vendute a terzi per cui essere oggetto di contratti indipendenti se e solo se non vi e' piu' tale vincolo.

Mi spiego meglio... se una cosa e' al servizio di un' altra senza esserne parte integrante, questa e' una Pertinenza ed e' accessorio di quella che ha carattere principale.
Se io vendo un bene, la vendita anche se non specificato sull'atto riguarda anche le sue pertinenze a meno di un diverso accordo fra le parti cioe' a meno che sull'atto non ci sia scritto " escluso pertinenze"

Se sul tuo atto c'e' scritto escluso pertinenze, non appartiene al tuo appartamento;
Se sul tuo atto non c'e' scritto escluso pertinenze, ti appartiene e non puo' essere venduto a terzi senza il tuo appartamento
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
se io acquisto un garage o un c2 anche se sono pertinenze posso rivenderle separatamente a meno che, nel caso del garage, si sia usufruito degli sgravi fiscali del 36%.non seguono l'appartamento a prescindere.
La legge tognoli (vado a memoria) parla di possibilitàdi costruire autorimesse e soprattutto costruirle dopo che sia stata costruita la palazzina. E' una legge che fu fatta per favorire la costruzione di parcheggi per le palazzine che non ne avevano e x le lottizzazioni di edilizia convenzionata.
 

enrica agnelli

Membro Attivo
Professionista
Se i parcheggi sono stati costruiti in virtu' della tognoli sono pertinenze e non si possono vendere separatamente (art.9 comma 5)
Ho specificato che ci deve essere un atto che sancisce il vincolo di pertinenza se fosse cosi' una cantina o un box auto non si possono vendere separatamente a meno di un diverso accordo fra le parti (codice civile).

gia' l'ho detto mi pare...

e comunque questa discussione si basa sul fatto pacastell si e' aggiudicato un appartamento senza la sua cantina, dove tra le altre cose ci sono i suoi impianti, mentre il proprietario precedente per l'appartamento e la cantina ha usato,agevolazioni prima casa per cui vi era il vincolo di pertinenza altrimenti non ne avrebbe potuto usufruire e lo stesso, infatti, ha fatto opposizione!!

cerchiamo di dare un buon suggerimento a pacastell e non di discutere fra noi su chi ha torto o ragione!!
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
cerchiamo di dare un buon suggerimento a pacastell e non di discutere fra noi su chi ha torto o ragione!!

Infatti....
I tuoi suggerimenti non sono corretti, non sto cercando di avere ragione. Tu hai detto che l'AI è è poco informato, ma sei tu che hai fatto confusione.
La legge tognoli è una legge particolare, bisogna chiedere se il parcheggio è stato edificato con quella legge prima di dare suggerimenti

Nel 1989 usci la legge n. 122, chiamata "Legge Tognioli", che stabilisce al comma 5 dell'art. 9 che " I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli".
Detta cos' sembra che la legge tognoli stabilisce che tutti i parcheggi non possono essere ceduti separatamente e non è così (a meno che sia stata richiesta l'agevolazione 36%)


Mi sono fatta dare una copia dell'atto notarile di provenienza dell'immobile e su quell'atto, sebbene catastalmente appartamento, cantina e posto auto siano separati, il notaio ha scritto espressamente che tanto la cantina quanto il posto auto sono pertinenze dell'appartamento.
Ora mi chiedo......se l'atto riconosce il vincolo pertinenziale sulla base di quale considerazione il proprietario pensa di vendere separatamente dal'appartamento il posto auto e la cantina???

Cosa intendi x vincolo pertinenziale? cosa c'è scritto esattamente nell'atto?
La cantina e il posto auto C2 e C6 possono essere definite pertinenze in modo che l'acquirente possa acquistare con aliquota agevolata, ma ciò non significa che debbano seguire per sempre l'immobile-
 

enrica agnelli

Membro Attivo
Professionista
Mi sono fatta dare una copia dell'atto notarile di provenienza dell'immobile e su quell'atto, sebbene catastalmente appartamento, cantina e posto auto siano separati, il notaio ha scritto espressamente che tanto la cantina quanto il posto auto sono pertinenze dell'appartamento.

"Legge Tognioli", che stabilisce al comma 5 dell'art. 9 che " I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli".
Se il tuo box e' stato realizzato con l'immobile dopo il 1989 per cui usufruendo dei benefici previsti dalla legge stessa, l'operazione non è possibile.

se una cosa e' al servizio di un' altra senza esserne parte integrante, questa e' una Pertinenza ed e' accessorio di quella che ha carattere principale.
Se io vendo un bene, la vendita anche se non specificato sull'atto riguarda anche le sue pertinenze a meno di un diverso accordo fra le parti

Questa e' la terza volta che ti cito i vari post, non penso di dare info sbagliate dato che ho detto le tue stesse cose ma in maniera piu' tecnica...e comunque se un agente immobiliare sbaglia non e' che se ne debbono risentire tutti gli altri!!!

e comunque ho consigliato a pacastell...
insomma ti conviene sentire un legale che ti tuteli!!
di sentire un legale che forse meglio lo puo' aiutare!

noi possiamo dare consigli ma senza documenti alla mano e' difficile delineare in maniera completa le cose possiamo solo supporre e cercare di capire...comunque apposto cosi'!!

e comunque spero per pacastell riesca a risolvere il suo problema anche perche' se non riesce ad ottenere anche la cantina dovrebbe spendere per togliere gli impianti da li!!

se qualcuno sbagliasse glielo farei notare, con messaggio privato, per far si che si possa poi correggere lui stesso e non sparare a zero su di lui!!
 

pacastell

Nuovo Iscritto
Buongiorno
ho appena chiamato il tribunale e mi è stato detto che lo stenditoio era stato già in precedenza accatastato C2 erroneamente (al momento della vendita del palazzo appena edificato 2005). Quando il delegato alla vendita è andato al catasto lo hanno rimbalzato. Pertanto l'errore è stato fatto al momento della vendita dell'immobile e del suo accatastamento. Lo stenditoio non è C2 ma l'acquirente aveva avuto l'agevolazione 1a casa. Essendo solo uno stenditoio è possibile che sia una pertinenza "necessaria"? Doveva seguire l'appartamento? Può essere annullata la vendita?

Aggiunto dopo 2 minuti...

Sono un profano della materia scusate l'ignoranza e grazie per l'interessamento.
Paolo
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Ciao a tutti, sto cercando di fare la successione di mio nonno. Costui aveva un fabbricato, così suddiviso:

Piano S1: Cantina C/2 sub. 1;
Piano Terra: Box 1 e Box 2 (entrambi C/6, sub. 2 e 3);
Piano Primo: Abitazione A/7, sub. 4.

Dato che la casa l'aveva costruita lui 50 anni fa, non risultano atti di compravendita. Come faccio a regolarmi in merito alle pertinenze?

Grazie.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Le leggi citate riguardano riguardano i parcheggi!

Sai darmi maggiori specifiche per il tuo caso?
comunque vano tecnico e' propriamente un vano per ricovero impianti dell'immobile quindi fa da se che e' indivisibile dall'immobile stesso!

Che io sappia un "locale" puo' usufruire delle agevolazione prima casa solo se esso e' pertinenza della casa stessa sia che tu lo abbia acquistato prima o dopo la casa.

Guarda gli atti di proprieta' e com e' accatastato!

(circolare dell’agenzia delle entrate n. 31/E del 7 giugno 2010. -
In base alla disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima,allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (di seguito TUR), le agevolazioni “prima casa” spettano anche in relazione all’acquisto delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna delle predette categorie, “…che siano destinate a pertinenza della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.....)

Se c'e' vincolo di pertinenza sono inscindibili!!

spero di averti aiutato comunque dammi maggiori dettagli e non ti far dare la sola...come si dice a roma :D !!1

Quindi nel mio caso (vedere post precedente), avendo un'abitazione, una cantina e 2 box, posso dire che cantina e box possono considerarsi pertinenti alla casa, mentre il secondo box dovrà necessariamente comparire per proprio conto, dico bene?
 

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