pelide

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Privato Cittadino
Anche nella recente deliberazione assembleare n° 18 del 10.4 u.s. non viene affrontato il problema di coloro che hanno trasformato da superficie a proprietà e per i quali è trascorso il termine ventennale con conseguente decadenza di ogni vincolo. Problema risolto in altri comuni, anche del Lazio, come Viterbo dove vale la regola sacrosanta secondo la quale, dopo 20 anni, le Convenzioni in Diritto di Proprietà per Trasformazione dal Diritto di Superficie non hanno più vincoli: Ecco il punto della delibera: "di ribadire, infine, che nei casi di aree in zona P .E.E.P. cedute in diritto di proprietà o di aree trasformate in diritto di proprietà, trascorsi comunque 20 anni dalla data di stipula della relativa convenzione il Soggetto proprietario dell'unità immobiliare è comunque svincolato da qualsivoglia obbligo nei confronti del Comune e pertanto l'unità immobiliare stessa potrà essere alienata e/o locata al prezzo del libero mercato". (vedi all. delibera 51).
Il punto 4 della delibera dell'assemblea capitolina (vedi all.) recita:
4. considerare, in virtù delle sopraggiunte modalità di calcolo ed a seguito
dell'introduzione delle nuove detrazioni, una revisione della soglia limite, comunque da corrispondersi come contributo minimo di trasformazione/affrancazione, applicabile anche qualora risulti decorso il termine di validità del rapporto convenzionale e non sia possibile calcolare il periodo residuo su cui parametrare il calcolo dell'affrancazione,così come disposto dalla norma;

secondo voi cosa può voler dire?
 

Allegati

  • Deliberazione Assemblea Capitolina n. 37 (1).pdf
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  • VITERBO delib.C.C. n.51 del 22.06.2017.pdf
    308,6 KB · Visite: 37

pelide

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17 APR PIANI PEEP ROMA: IL TRIBUNALE ACCOGLIE LE TESI DI FGA
Posted at 21:09h in Notizie by Press Office
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Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 17.04.18 argina le conseguenze di una interpretazione non costituzionalmente orientata delle SSUU.

Il Giudice ha respinto la domanda del ricorrente (restituzione del prezzo eccedente quello massimo pari ad Euro 177.240,84) limitando la condanna del venditore “alle somme necessarie per ottenere l’affrancazione pari ad Euro 7.931,92 cui debbono aggiungersi le spese per avvalersi di un tecnico liquidate equitativamente in complessivi € 2.068,08 per complessivi € 10.000,00 comprensive di interessi e rivalutazione monetaria”.
Il Giudice PERINELLI ha accolto le nostre eccezioni sia in tema di abuso del diritto, sia sotto il profilo di legittimità costituzionale della diversa interpretazione data dalla Suprema Corte, sia infine sulla assoluta assenza di responsabilità del notaio chiamato.
L ’Organo Giudicante ha infatti sancito quanto segue: “I ricorrenti chiedono la restituzione del prezzo pagato in eccesso rispetto al prezzo massimo di cessione. Questa richiesta sarebbe pienamente legittima ove l’ordinamento non concedesse altri rimedi per liberare il bene e pertanto il vincolo del prezzo massimo fosse destinato a seguire il bene – quale onere reale – per tutti i trasferimenti futuri come affermato dalle Sezioni unite. In realtà così non è in quanto è riconosciuto al proprietario (ma non a colui che ha venduto) di procedere all’affrancazione del bene pagando un prezzo (…) la scelta dei ricorrenti dell’opzione della restituzione del prezzo eccedente quello massimo in luogo dell’affrancazione, per la loro utilità con aggravamento ingiustificato della posizione dei resistenti, deve considerarsi lesiva del principio di buona fede e costituisce pertanto un’ipotesi di abuso del diritto”.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel liquidare unicamente le somme necessarie per ottenere l’affrancazione, la sentenza ha stabilito che “quest’interpretazione è l’unica che consente un’applicazione della norma conforme alla Costituzione altrimenti determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono stati proprietari degli immobili sino al luglio 2011 che non hanno avuto la possibilità di affrancare l’immobile e potrebbero pertanto essere tenuti a restituire le somme versate in eccedenza e quelli divenuti proprietari successivamente a tale data cui invece è stata riconosciuta la possibilità di affrancare il bene e di rivenderlo senza limiti di prezzo. Tale disparità costituirebbe una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione”.
In merito alla posizione del Notaio convenuto, non è stata ravvisata alcuna mancanza di diligenza, atteso che “prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2015 l’interpretazione maggioritaria in giurisprudenza riteneva che gli immobili dell’edilizia agevolata fossero liberamente trasferibili senza limiti di prezzo. Nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato del 20.10.2011 e le indicazioni fornite dal Comune di Roma nella circolare del 2013 versata in atti dalla difesa del terzo chiamato”.
 

pelide

Membro Junior
Privato Cittadino
dichiarazione della D.ssa Iorio in merito alla deliberazione assembleare n° 18 del 10.4 (vedi allegato) ... e nel frattempo ancora nessuna risposta!!!!!
 

Allegati

  • iorio.pdf
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  • nota.pdf
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  • sollecito.pdf
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giannelmo

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17 APR PIANI PEEP ROMA: IL TRIBUNALE ACCOGLIE LE TESI DI FGA
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Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 17.04.18 argina le conseguenze di una interpretazione non costituzionalmente orientata delle SSUU.

Il Giudice ha respinto la domanda del ricorrente (restituzione del prezzo eccedente quello massimo pari ad Euro 177.240,84) limitando la condanna del venditore “alle somme necessarie per ottenere l’affrancazione pari ad Euro 7.931,92 cui debbono aggiungersi le spese per avvalersi di un tecnico liquidate equitativamente in complessivi € 2.068,08 per complessivi € 10.000,00 comprensive di interessi e rivalutazione monetaria”.
Il Giudice PERINELLI ha accolto le nostre eccezioni sia in tema di abuso del diritto, sia sotto il profilo di legittimità costituzionale della diversa interpretazione data dalla Suprema Corte, sia infine sulla assoluta assenza di responsabilità del notaio chiamato.
L ’Organo Giudicante ha infatti sancito quanto segue: “I ricorrenti chiedono la restituzione del prezzo pagato in eccesso rispetto al prezzo massimo di cessione. Questa richiesta sarebbe pienamente legittima ove l’ordinamento non concedesse altri rimedi per liberare il bene e pertanto il vincolo del prezzo massimo fosse destinato a seguire il bene – quale onere reale – per tutti i trasferimenti futuri come affermato dalle Sezioni unite. In realtà così non è in quanto è riconosciuto al proprietario (ma non a colui che ha venduto) di procedere all’affrancazione del bene pagando un prezzo (…) la scelta dei ricorrenti dell’opzione della restituzione del prezzo eccedente quello massimo in luogo dell’affrancazione, per la loro utilità con aggravamento ingiustificato della posizione dei resistenti, deve considerarsi lesiva del principio di buona fede e costituisce pertanto un’ipotesi di abuso del diritto”.

Sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel liquidare unicamente le somme necessarie per ottenere l’affrancazione, la sentenza ha stabilito che “quest’interpretazione è l’unica che consente un’applicazione della norma conforme alla Costituzione altrimenti determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono stati proprietari degli immobili sino al luglio 2011 che non hanno avuto la possibilità di affrancare l’immobile e potrebbero pertanto essere tenuti a restituire le somme versate in eccedenza e quelli divenuti proprietari successivamente a tale data cui invece è stata riconosciuta la possibilità di affrancare il bene e di rivenderlo senza limiti di prezzo. Tale disparità costituirebbe una palese violazione dell’art. 3 della Costituzione”.
In merito alla posizione del Notaio convenuto, non è stata ravvisata alcuna mancanza di diligenza, atteso che “prima della sentenza delle Sezioni Unite del 2015 l’interpretazione maggioritaria in giurisprudenza riteneva che gli immobili dell’edilizia agevolata fossero liberamente trasferibili senza limiti di prezzo. Nello stesso senso erano anche il parere espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato del 20.10.2011 e le indicazioni fornite dal Comune di Roma nella circolare del 2013 versata in atti dalla difesa del terzo chiamato”.


Purtroppo pur se eticamente corretta, la sentenza dal punto di vista giuridico non sta in piedi e, se il querelante ricorrerà in appello, quasi sicuramente questa sentenza non solo verrà capovolta, verrà fatta a pezzi!
Praticamente (ed erroneamente) sancisce la prevalenza di un interesse privato (del venditore) su un interesse generale sancito dalle leggi (prezzo massimo di cessione).
In ogni caso pare che si tratti di una compravendita di una piena proprietà, quindi con vincoli probabilmente scaduti, che solo a Roma vengono considerati scaduti solo parzialmente (secondo il comune il vincolo di prezzo massimo di cessione non scade mai nemmeno per gli immobili in diritto di proprietà o per quelli in diritto di superficie trasformato in diritto di proprietà).
Fra l'altro la motivazione con la quale viene assolto completamente il notaio è completamente campata per aria, anzi il documento del Consiglio Nazionale del Notariato citato nella sentenza anziché scagionare i notai, come pretenderebbe il giudice, li inchioda alle loro pesanti responsabilità.
Tutto ciò, anche considerando che lo studio "GioVe" è importante e difende spesso le istituzioni, è possibile che non abbia inteso difendere l'interesse del venditore ma quello del notaio, e che solo incidentalmente si sia salvaguardato anche l'interesse del venditore.
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Nasce l'Unione dei Comitati dei Piani di Zona.
Anche se intende riunire e coordinare tutti i vari comitati e consigli di quartiere ricadenti nelle aree PEEP, si possono iscrivere anche i singoli cittadini, perché magari il comitato del quartiere di riferimento non ha ravvisato la necessità di aderire all'Unione (sono molti, anzi la maggior parte, e sarei curioso di ascoltarne le motivazioni, dato che è chiaro che se non ci si decide a portare avanti poche e fondamentali istanze tutti insieme, nessuno otterrà nulla, al massimo acquisiranno visibilità e consenso politico alcuni "capoccioni" dei vari singoli comitati: spero che chi vive nelle zone PEEP se ne renda conto e si comporti di conseguenza).
Roma, Piani di zona: nasce l’Unione dei comitati. L'assessore all'urbanistica della Regione Lazio: "Subito confronto con il Comune su mancato adeguamento schema di convenzione tipo per la trasformazione" | SimplyBiz News
 
U

Utente Cancellato 67606

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Fra l'altro la motivazione con la quale viene assolto completamente il notaio è completamente campata per aria, anzi il documento del Consiglio Nazionale del Notariato citato nella sentenza anziché scagionare i notai, come pretenderebbe il giudice, li inchioda alle loro pesanti responsabilità.
Tutto ciò, anche considerando che lo studio "GioVe" è importante e difende spesso le istituzioni, è possibile che non abbia inteso difendere l'interesse del venditore ma quello del notaio, e che solo incidentalmente si sia salvaguardato anche l'interesse del venditore.
Sicuramente già lo sai meglio di me, ma al momento tutti i notai sono stati completamente assolti per questa vicenda, nessuno di loro è stato condannato e molto probabilmente mai lo sarà. Stessa cosa dicasi per il comune (coi suoi nulla-osta): assoluzione piena.

Se non viene messo un freno al più presto a questa mattanza, qualcosa succederà, perchè diciamocelo in tutta franchezza: di acquirenti onesti al momento non ne ho conosciuto nemmeno 1. Gli unici che ostentano una finta "umanità" sono coloro che hanno ricevuto un 2 di picche dal venditore e/o che non possono agire legalmente, allora (tra lacrime di coccodrillo) sostengono si sarebbero accontentati della sola affrancazione ... ma quando mai!!!

Intendiamoci, se fossero solo poche compravendite sarei il primo a gridare all'imbroglio, ma qui si stimano centinaia di migliaia di rogiti, con tanto di avallo del comune di roma (famose lettere chiarimenti). Signori, dico davvero, ma in che diavolo di paese viviamo??? Cioè un cittadino si rivolge ad un professionista tutore della legge e addirittura al comune, loro sbagliano pesantemente e chi ne paga le conseguenze siamo noi? Le istituzioni affrontano qualcosa di serio con estrema superficialità e noi paghiamo, no dico stiamo scherzando? Ma stiamo davvero scherzando o cosa? Maddai, riprendiamoci tutti da questo torpore Italico che ci sta annientando la vita!!!

Finchè non verranno bloccate queste ripetizioni dell'indebito, le istituzioni la faranno franca, inutile girarci attorno: al momento nessuno vuole vedere il problema vero dove sta(va).
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Sicuramente già lo sai meglio di me, ma al momento tutti i notai sono stati completamente assolti per questa vicenda, nessuno di loro è stato condannato e molto probabilmente mai lo sarà. Stessa cosa dicasi per il comune (coi suoi nulla-osta): assoluzione piena.

Se non viene messo un freno al più presto a questa mattanza, qualcosa succederà, perchè diciamocelo in tutta franchezza: di acquirenti onesti al momento non ne ho conosciuto nemmeno 1. Gli unici che ostentano una finta "umanità" sono coloro che hanno ricevuto un 2 di picche dal venditore e/o che non possono agire legalmente, allora (tra lacrime di coccodrillo) sostengono si sarebbero accontentati della sola affrancazione ... ma quando mai!!!

Intendiamoci, se fossero solo poche compravendite sarei il primo a gridare all'imbroglio, ma qui si stimano centinaia di migliaia di rogiti, con tanto di avallo del comune di roma (famose lettere chiarimenti). Signori, dico davvero, ma in che diavolo di paese viviamo??? Cioè un cittadino si rivolge ad un professionista tutore della legge e addirittura al comune, loro sbagliano pesantemente e chi ne paga le conseguenze siamo noi? Le istituzioni affrontano qualcosa di serio con estrema superficialità e noi paghiamo, no dico stiamo scherzando? Ma stiamo davvero scherzando o cosa? Maddai, riprendiamoci tutti da questo torpore Italico che ci sta annientando la vita!!!

Finchè non verranno bloccate queste ripetizioni dell'indebito, le istituzioni la faranno franca, inutile girarci attorno: al momento nessuno vuole vedere il problema vero dove sta(va).

Al momento la ripetizione dell'indebito è l'unica strada per recuperare qualcosa. Se vai in tribunale dicendo al giudice che il venditore non vuole rimborsarti le spese di affrancazione, al 99% ti vedrai respingere l'istanza. Quindi si fa causa per la ripetizione dell'indebito e poi in sede di conciliazione ci si accorda diversamente. La sentenza in questione sarebbe comoda perché il venditore non avrebbe nessun interesse ad andare in causa, dato che la perderebbe sicuramente.
Ma questa sentenza, così come è congegnata, proprio non sta in piedi.


- Considerato che viene messa in discussione la costituzionalità dell'interpretazione della Cassazione a SS.UU. e, insieme con essa, la funzione sociale di questo tipo di immobili (funzione che a roma, forse il giudice Perinelli se n'è accorto, non è mai esistita), perché allora, solo dal 2015 dobbiamo fingere che questa funzione esista? A questo punto, i notai, che non si sono rifiutati di rogitare prima, non possono rifiutarsi di rogitare ora, anche in assenza di affrancazione: intanto vendiamo a prezzo libero, poi l'affrancazione, o comunque si chiamerà un giorno lo "strumento", qualcuno la pagherà. Intanto, abbiamo il sacrosanto diritto di vendere come ci è più comodo, come si faceva ante 2011.

- Perché chi non aveva a disposizione lo strumento dell'affrancazione ha potuto vendere subito, mentre chi ha a disposizione lo strumento e vuole/deve usarlo, nell'illusorio rispetto del pronunciamento della Suprema Corte, deve perdere due anni? Paradossalmente, al solito in italia, è stato avvantaggiato chi non aveva lo strumento!

- Perché, giunti a questo punto, per richiedere il pagamento dell'affrancazione al precedente proprietario, occorre percorrere la strada della richiesta di ripetizione dell'indebito versato? Cosa accade nel caso in cui questa prerogativa sia prescritta? Chi paga l'affrancazione? Forse nessuno? Se un proprietario può chiedere indietro l'affrancazione ed un altro no, non si tratta forse di discriminazione? Oppure facciamo finta che l'enorme danno erariale, in cui notai e comune hanno avuto pesanti responsabilità, non sia mai esistito?

- Perché un n.esimo proprietario (non primo assegnatario) che si vede richiedere la ripetizione dell'indebito versato da un acquirente deve essere costretto a pagare l'affrancazione, mentre non può chiedere la stessa cosa al primo assegnatario che gli ha venduto l'immobile a prezzo libero solo perché, magari, il suo diritto è caduto in prescrizione? Non è disparità di trattamento?

- Perché ci sono interi quartieri, come Torraccia, dove decine di proprietari, dopo aver strapagato casa, sono costretti ad avviare un procedimento civile per poter vendere a prezzo di libero mercato? L'interpretazione della Suprema Corte sulla funzione sociale di questi immobili è legittima e imperativa solo quando non è coinvolto un notaio, bensì "normali" cittadini?

- Perché si continua a far finta che l'affrancazione sia LO strumento, quando essa, in base alla normativa vigente in tutti i comuni d'Italia, non lo è? Così com'è stata concepita nella delibera 40, l'affrancazione è un furto con scasso e quasi mai è dovuta e poi non libera dai vincoli soggettivi diversi dal pmc! Pertanto, mentre chi ha venduto prima del 2011 lo ha fatto senza vincoli di alcun tipo, in totale libertà e spesso con il nulla osta del comune, chi vuole vendere oggi, affrancando, mette sul mercato un immobile COMMERCIALMENTE IMPROPONIBILE, perché il terreno rimane nella disponibilità del comune e perché i relativi vincoli soggettivi non sono da intendersi decaduti. Questa non è discriminazione? Forse, sarebbe più corretto, se si vuole garantire la piena commerciabilità di un immobile, parlare di trasformazione, ossia di cessione della proprietà del terreno?

- Se anche l'affrancazione non è lo strumento più corretto, assumendo lo stesso principio di base della sentenza si potrà comunque vendere a piacimento, considerato che, se in futuro sarà messo a disposizione uno strumento più consono, allora dovremo goderne anche noi retroattivamente.

Sono case come tutte le altre, intanto vendiamole, poi qualcuno condonerà introducendo lo strumento più adeguato.
Allora forza, ora tutti a vendere a prezzo libero!
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
@giannelmo il tuo messaggio rappresenta esattamente il finto perbenismo di cui parlavo. Quello che hai scritto alle mie orecchie suona semplicemente come una serie di pretesti, ma ammettiamo che siano questioni di rilevanza, mi domando: che colpa hanno i venditori in tutto questo? MADDAI!!!

La verità (triste) è che questa sentenza ha deluso il 99% degli acquirenti e tutti gli avvocati che non vedevano l'ora di mettere qualcosa dentro lo stomaco.

Che tristezza signori, dove siamo arrivati :disperato:
 

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