francesca63

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Privato Cittadino
Ecco quanto era previsto dall'art. 2 della legge 39 del 3 febbraio 1989:
- diploma di secondo grado, corso di formazione ed esame oppure
- diploma di secondo grado, periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità operative e di verifica di questo secondo canale sono rinviate a un decreto di regolamentazione ministeriale in fase di elaborazione. (a quanto pare è molto difficile elaborarlo visto che anche con le ultime normative, es. legge 57/2001, si parla di un percorso di praticantato ma quale questo debba essere ancora non si sa: 30 anni e non è cambiato nulla...)
La legge citata ha abolito ogni forma di accesso automatico al ruolo. La vecchia normativa prevedeva l'automatismo per i diplomati in materie commerciali e per i laureati in materie giuridiche e commerciali (avvocati, commercialisti, ragionieri, periti commerciali ed addirittura guide turistiche!!!!) questi, terminato il percorso di studi ottenevano un patentino (passami il termine) "congelato" e potevano andare in camera di commercio ad aprire subito partita IVA per svolgere l'attività di mediazione. La parte divertente è che geometri ed architetti non avevano questo tipo di "abilitazione".
Forse ho capito male io quello che hai scritto, ma secondo l’art. 2 della 39\89 i laureati in materie giuridiche e commerciali potevano iscriversi all’albo senza corso o pratica o esame.
Concordo appieno: ad esempio oggi ancora non è definita in maniera esatta l'attività di mediazione ne in termini di quando questa avviene ne in termini di "come si realizza". E' un buco normativo mostruoso perché, di fatto, non da certezza ne agli AI ne agli abusivi su quali sono i limiti del diritto (ai fini del maturare o meno la provvigione) ne dell'illecito (al fine di poter determinare senza nessun dubbio se uno sta facendo abuso della professione o meno).
Chiunque può fare mediazione, ma solo l’agente regolare può farsi pagare per questa attività.
Quindi l’abuso sta “solo” nel richiedere un pagamento per la mediazione, se non si è agenti immobiliari “abilitati”.
 

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Se non ricordo male è' stata emanata una legge che però non è mai stata seguita da un provvedimento attuativo, per cui no, il praticantato è stato ventilato ma mai messo in opera.



Si ma noi siamo nella situazione peggiore, come spesso capita da queste parti.
Meglio sarebbe allora che anche il ragazzotto dovesse essere abilitato, magari direttamente dal titolare (con un patentino "light") senza tante difficoltà.
A quel punto se qualche patentino "light" fa delle fesserie vai a prendere per le orecchie il patentino "genitore".

Per me sarebbe ancora meglio che si stabilissero meglio i perimetri della mediazione e questa fosse riservata solo agli aventi diritto (sempre con lo scopo di estromettere quelli che fanno danni, non per ridurre la concorrenza), ma mi rendo conto che è una velleità utopistica.
questa può essere una soluzione, il punto resta che i clienti possano essere certi a chi si affidano e se chiedono con chi stanno parlando per vendere o acquistare un immobile possano doverlo sapere in un modo o nell'altro.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Ciao @francesca63 non ho capito cosa volevi dire :confuso:. Quello che hai scritto tu è quel che ho scritto anche io: che laureati in materie giuridiche o commerciali, oltre ad alcuni diplomati potevano accedere al ruolo.

Per quanto riguarda il secondo punto son della tua stessa opinione.

il punto resta che i clienti possano essere certi a chi si affidano e se chiedono con chi stanno parlando per vendere o acquistare un immobile possano doverlo sapere in un modo o nell'altro.
Ciao Bruno, credo che la norma di riferimento, in questo caso, sia qui individuabile: comma 3 art 1 legge n. 4 del 14 gennaio 2013
Ti riporto direttamente dalla GU la parte interessata:
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
 

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Ciao @francesca63 non ho capito cosa volevi dire :confuso:. Quello che hai scritto tu è quel che ho scritto anche io: che laureati in materie giuridiche o commerciali, oltre ad alcuni diplomati potevano accedere al ruolo.

Per quanto riguarda il secondo punto son della tua stessa opinione.


Ciao Bruno, credo che la norma di riferimento, in questo caso, sia qui individuabile: comma 3 art 1 legge n. 4 del 14 gennaio 2013
Ti riporto direttamente dalla GU la parte interessata:
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.
quindi tornando al tema, il tipo dovrebbe essere sanzionato, il problema è provare il tutto. Resta e ribadisco un fatto e cioè che bisogna educare alla trasparenza e al fatto che i clienti debbano chiedere ed esigere spiegazioni sull'attività che un determinato peronaggio stà facendo nei suoi confronti.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Non è detto che il tipo debba essere sanzionato.
Ho fatto delle riflessioni in merito e son giunto a delle considerazioni di questo tipo:
L'AI, se all'iscrizione in cciaa ha previsto anche le consulenze, potrebbe delegare quest'ultime ad un terzo (che per assurdo potrebbe anche non avere p.IVA esercitandole occasionalmente).
Il delegato consulente, consiglia al venditore di dare incarico di vendita all'agenzia che reputa migliore per l'occasione e (forse eccedendo ai poteri conferitigli) stila il mandato di vendita a nome dell'AI che lo andrà quindi a ratificare.
Allo stesso modo potrebbe consigliare un acquirente di stilare una proposta d'acquisto/locazione tramite l'AI di cui sopra. Come sopra l'AI andrà poi a ratificare.
Al momento mi pare non si sia configurato nessun illecito.
 
Ultima modifica:

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
bene, tornando però sempre al tema, Chi ha postato il quesito, si è sentita giustamente tradita dal presunto agente immobiliare il quale avrebbe dichiarato che lo fosse, stando ai fatti raccontati, questo sarebbe illecito e sanzionabile e per giunta a pure firmato quanto presumibilmente non poteva firmare.
Detto questo, torno al punto: se fosse una norma chiedere a chi ti si presenta davanti spiegazioni e quant'altro di dimostrabile per sapere con chi hai a che fare è cosa buona e giusta ed eviterebbe incomprensioni. Il problema rimane sempre che noi come fanno altre categorie non ci spingiamo oltre il nostro orticello e questo automaticamente ci si ritorce contro, come appunto è successo in questo caso perchè chi ha avuto una esperienza come questa di sicuro non avrà una maggiore fiducia nelle agenzie immobiliari ma anzi...... e questo è dimostrato dal fatto che in italia, a differenza di tanti altri paese gli agenti immobiliari hanno in mano solo il 40% del mercato immobiliare. Se questo ancora non basta per cambiare le cose!!!
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Ciao @francesca63 non ho capito cosa volevi dire :confuso:. Quello che hai scritto tu è quel che ho scritto anche io: che laureati in materie giuridiche o commerciali, oltre ad alcuni diplomati potevano accedere al ruolo.
Sarà per la lunghezza della discussione, ma non mi pareva così chiaro .
L’importante è capirsi ( prima o poi).:)
Di solito ti si capisce molto bene , per la chiarezza espositiva e le argomentazioni ben supportate ; grazie e continua così...;)
Io mi stufo prima, soprattutto nelle discussioni infinite e contraddittorie come questa.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Non è detto che il tipo debba essere sanzionato.
Ho fatto delle riflessioni in merito e son giunto a delle considerazioni di questo tipo:
L'AI, se all'iscrizione in cciaa ha previsto anche le consulenze, potrebbe delegare quest'ultime ad un terzo (che per assurdo potrebbe anche non avere p.IVA esercitandole occasionalmente).
Il delegato consulente, consiglia al venditore di dare incarico di vendita all'agenzia che reputa migliore per l'occasione e (forse eccedendo ai poteri conferitigli) stila il mandato di vendita a nome dell'AI che lo andrà quindi a ratificare.
Allo stesso modo potrebbe consigliare un acquirente di stilare una proposta d'acquisto/locazione tramite l'AI di cui sopra. Come sopra l'AI andrà poi a ratificare.
Al momento mi pare non si sia configurato nessun illecito.
E meno male ci hai riflettuto. Non vorrei sapere cosa ne sarebbe venuto fuori senza aver prima pensato e ponderato i vari aspetti. Bravo. Però sforzati meno con la fantasia perché qui già non manca.
 

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