il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Siccome la legge parla di "attività di mediazione per conto dell'impresa", ed essendo molto generico, io direi tutte le attività menzionate, tranne la valutazione visto che i CTU per i tribunali sono anche architetti.
Capisco ma non son convinto della motivazione perché secondo questa logica è possibile delegare le funzioni che altri (professionisti e non) possono comunque esercitare e ne consegue che:
- valutare un immobile: DELEGO ad arch/ing/geom perito abilitato a "peritare"
- stilare un incarico di vendita/locazione DELEGO ad avv/notaio/commercialista
- accettare un incarico di vendita/locazione NON DELEGO
- proporre l'immobile (buondì Rossi, sappia che Bianchi ha deciso di vendere/locare quell'immobile) DELEGO A CHIUNQUE
- pubblicare annunci (vetrina/online/volantini/cartelloni etc) DELEGO A CHIUNQUE
- dare informazioni relative all'immobile (buondì Rossi, l'immobile è dotato di climatizzatore, ha l'impianto elettrico a norma, è gravato da un mutuo/ipoteca che verrà estinto/cancellata entro la data del rogito, la classe energetica è D etc.) NON DELEGO
- fornire documentazione immobile a potenziali acquirenti/conduttori (planimetria, dati catastali etc) ovviamente se già autorizzato da proprietari DELEGO A CHIUNQUE
- stilare una proposta d'acquisto/locazione DELEGO ad avv/notaio/commercialista
- raccogliere una proposta d'acquisto/locazione e relativi assegni di caparra NON DELEGO per la raccolta della proposta ma DELEGO per la ricezione assegni
- presentare proposte d'acquisto/locazione ai proprietari DELEGO A CHIUNQUE
- far firmare accettazione proposta d'acquisto/locazione NON DELEGO
- dare comunicazione avvenuta accettazione al proponente DELEGO A CHIUNQUE
- stilare preliminare/contratto di locazione DELEGO ad avv/notaio/commercialista
- far firmare alle parti preliminare/contratti NON DELEGO
- ricevere titoli a deposito/cauzione etc da consegnare/restituire postumi a determinati eventi (accettazione/mancata accettazione/clausole sospensive etc etc) DELEGO A CHIUNQUE
- consegnare/restituire titoli ricevuti in precedenza DELEGO A CHIUNQUE
- ricevere pagamento per l'attività svolta DELEGO A CHIUNQUE
- consegnare documentazione ai preposti per la pubblicità/registrazione successivamente a stipula di contratto DELEGO A CHIUNQUE
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Soffermatevi sull'Art. 20

La parte più rilevante è questa secondo me (il grassetto è mio):

Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. 39/89, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Quindi secondo l'interpretazione della FIAIP, che dovrebbe essere abbastanza restrittiva, quelle evidenziate sono le mansioni "critiche" che richiedono l'equivalente dell'ex iscrizione al ruolo.
Il ché non ci sposta di molto però, perché quella non è certo fonte di diritto.

Sapete di qualcuno che sia stato pizzicato e condannato, dalle camcom o meglio ancora dalla giustizia per aver fatto l'"addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime" o l'"incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa" senza iscrizione?
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
cioè dovrebbero essere assunti?
e se uno ha già partita IVA che fa?
Una società con il direttore commerciale a partita IVA?
E poi si fa anche concorrenza?

Io son vecchia è... ma il direttore commerciale è inquadrato come un dirigente... e in quanto dirigente hai la stessa flessibilità di una partita IVA... cioè la mattina ti danno la lettera di licenziamento e tu vai a casa...

A partita IVA puoi fare il consulente dell'ufficio commerciale...

Ai miei tempi era così...
 

Formatore Agenti

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Decreto 26/10/2011 art. 3 c.2: "Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attivita' per conto dell'impresa."
Bisogna capire cosa si intende per attività di mediazione. Per me descrivere l'immobile, dire il prezzo e le condizioni, far vedere l'immobile, convocare le parti, dare documenti, compilare proposte e mandati per farseli firmare è attività di mediazione.
Redigere documenti e fare valutazioni sono attività che possono essere svolte anche da altre figure professionali purchè competenti e autorizzate per titoli e requisiti a farlo.
Se si potesse delegare ad altre persone queste funzioni per la quale la legge prevede certi requisisti allora ditemi a cosa servono le leggi e le limitazioni del caso, è come far guidare l'auto ad una persona non patentata solo perchè la ho delegata io che sono patentato!
Esistono dei requisiti, adempimenti e responsabilità per l'agente di affari in mediazione tra cui superare un esame per dimostrare di avere le competenze!
Il fatto di avere una partita IVA vi mette a posto da un punto di vista fiscale: fatturare come prestazione, consulenza o altro invece di mediazione vi consente di pagare le imposte su quanto percepito, non vuol dire essere in regola con le normative vigenti.
 

Bruno2301

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
La parte più rilevante è questa secondo me (il grassetto è mio):

Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. 39/89, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Quindi secondo l'interpretazione della FIAIP, che dovrebbe essere abbastanza restrittiva, quelle evidenziate sono le mansioni "critiche" che richiedono l'equivalente dell'ex iscrizione al ruolo.
Il ché non ci sposta di molto però, perché quella non è certo fonte di diritto.

Sapete di qualcuno che sia stato pizzicato e condannato, dalle camcom o meglio ancora dalla giustizia per aver fatto l'"addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime" o l'"incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa" senza iscrizione?
Concordo in pieno ma dico anche che è la camera di commercio l'organo che deve vigilare su dinoi e se non lo fa lei "ciaone" Ma la camera di commercio se non ha nessuno stimolo da parte degli interessati purtroppo non si muove ed è per questo che insisto sul fatto che dobbiamo essere noi a dargli una svegliata e protestare.
Fare voce grossa con chiunque e se non sentono prendere il megafono e parlargli attaccati alle orecchie fin quando non si muove qualcosa. Ma a parte questo che è la parte repressiva, diciamo così allo stesso tempo dobbiamo imparare ad educare noi stessi e i clienti.!
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Per me descrivere l'immobile, dire il prezzo e le condizioni, far vedere l'immobile, convocare le parti, dare documenti, compilare proposte e mandati per farseli firmare è attività di mediazione.

Pensa che invece la FIAIP la vede diversamente, come si legge sopra.
Non che cambi il fatto che nessuno dei due è fonte di diritto.

Ma, per essere concreti, qualcuno è mai stato sanzionato per aver fatto vedere l'immobile e aver detto prezzo e condizioni?

Redigere documenti e fare valutazioni sono attività che possono essere svolte anche da altre figure professionali purchè competenti e autorizzate per titoli e requisiti a farlo.

Qui invece sembra che la FIAIP ritenga la valutazione appannaggio del titolato.

la camera di commercio se non ha nessuno stimolo da parte degli interessati

Secondo me semplicemente si muovono solo quando c'è qualcosa di concretamente perseguibile (dietro sollecitazione).
Ergo l'agenzia finta o il millantatore, non certo per il non titolato che prende l'incarico o raccoglie una proposta per conto dell'agenzia in cui lavora.
 

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