davideboschi

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A mio avviso, (ripeto: a mio avviso, non è un parere legale) come ho scritto magari polemicamente nel mio post del 12 dicembre, una cosa è essere proprietari del bene, e una cosa è disporre di ciò che il precedente proprietario vi ha lasciato sopra (o dentro). La seconda cosa non è automatica.

Se il precedente proprietario ha il suo grano suo sul terreno diventato tuo, non puoi fare del grano quello che vuoi, perché di fatto è ancora suo. O vieni a un accomodamento con questo signore, o procedi per vie legali. Distruggendogli il grano di tua iniziativa hai commesso un illecito e questo ti espone a una possibile richiesta di danni.

Ovvio che così facendo, strappato il grano pagatigli i danni, il terreno già tuo diventa anche coltivabile da te, perché lui non potrà più coltivarlo. Potrebbe valere la pena.
 

Avv Luigi Polidoro

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Si tratta di una azione possessoria, come hai giustamente detto non sta vantando il compimento della usucapione.
Sono molto perplesso, mi sembra un'azione ai limiti della temerarietà.
Tienici aggiornati, se ti va.
In bocca al lupo.
 

davideboschi

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è il principio di accessione
Un principio (art. 934 c.c.) al quale sono ammesse eccezioni, vedi articoli successivi.
Uno (il 936) dice che il proprietario può chiedere di levare la piantagione e se lo chiede ciò deve essere fatto a spese di chi la ha fatta. Ma dice anche che il proprietario non può chiedere di levare la piantagione, se questa è stata fatta in buona fede.

Quindi se il tuo occupante prova che la piantagione è stata fatta in buona fede (cioè d'accordo col proprietario precedente e prima del 14 novembre, il tuo diritto di strappare il grano salta.
 

Avv Luigi Polidoro

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Un principio (art. 934 c.c.) al quale sono ammesse eccezioni, vedi articoli successivi.
Uno (il 936) dice che il proprietario può chiedere di levare la piantagione e se lo chiede ciò deve essere fatto a spese di chi la ha fatta. Ma dice anche che il proprietario non può chiedere di levare la piantagione, se questa è stata fatta in buona fede.

Quindi se il tuo occupante prova che la piantagione è stata fatta in buona fede (cioè d'accordo col proprietario precedente e prima del 14 novembre, il tuo diritto di strappare il grano salta.
Qui in realtà la situazione è più complessa (e non depone a favore del coltivatore del grano) in quanto l'immobile era sotto custodia dell'IVG :fiuu:
 

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