frarinaldo

Membro Attivo
Privato Cittadino
In data 1° marzo 2013 ho stipulato un contratto di locazione 3+2 optando contestualmente per la cedolare secca.
Nel 2012 lo stesso locale era affittato ad un altro inquilino senza opzione per la cedolare secca. (reddito fondiario).
Chiedo gentilmente di chiarirmi se sono tenuto a versare gli acconti cedolare secca già nel 2013 e precisamente entro giugno e novembre 2013.
Grazie anticipatamente.
Frarinaldo.
 

karuba

Membro Attivo
Agente Immobiliare
non devi imposta in acconto visto che lo si calcola su imposta sostitutiva dovuta l anno prec e l anno prec tu nn lo possedevi ancora. pagherai a saldo a giugno 2014 con aliquota 19% visto can concordato.
controlla da tuo commercialista
 

frarinaldo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Vorrei precisare che l'anno precedente lo possedevo ed ho pagato l'imposta come reddito fondiario (altro locatore). Il mio commercialista mi è stato detto che devo calcolare l'acconto cedolare secca sul canone in vigore per il 2013 e versarlo a giugno e novembre assieme agli altri acconti. Siccome però, ho avuto dei dubbi e la risposta di Karuba me li confermano, resto in attesa di ulteriori pareri prima di andare a chiedere all' ADE ed eventualmente parteciparvi dell'esito..
Grazie.
 

karuba

Membro Attivo
Agente Immobiliare
scusate ma come fate a calcolare l acconto di cedolare secca se l'anno precedente non è stata pagata imposta sostitutiva su cui si devono calcolare accon cedolare secca
 

frarinaldo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si calcola sul canone in vigore nel 2013 e l'importo così ottenuto si aggiunge all'acconto eventualmente dovuto per l'anno precedente! Almeno, così mi è stato detto.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
L’opzione dal 2013 non obbliga all’acconto. Con riferimento all’anno 2013 (anno diverso dal 2011: si veda la precisazione conclusiva), a decorrere dal quale, per la prima volta, viene esercitata l’opzione per la cedolare, non sussiste alcun obbligo di provvedere al considerato adempimento, nel caso in cui i canoni dell’anno 2012 abbiano concorso alla formazione del reddito complessivo a fini IRPEF (in senso conforme, si veda la risposta n°3, a pag. 6 della circolare n°20/E del 4 giugno 2012, anche se riferito all’acconto 2012). Se per l’anno precedente non è stato versato alcun importo a titolo di cedolare secca, nessun acconto – su dato storico - è dovuto per l’anno successivo. Solo per il 2011, anno di avvio del nuovo regime, l’Agenzia delle Entrate (Provv. Ag. delle Entrate 7 aprile 2011, par. 6.1; circolare n°26/E del 1° giugno 2011, par. 8.1)) aveva previsto (in via transitoria) un meccanismo particolare di calcolo previsionale che era basato sui canoni effettivi del 2011.
 

frarinaldo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ritorno sull'argomento perché pare che l'AGE sia di parere differente.
Vi allego la risposta al quesito da me inoltrato:

Testo richiesta informazioni:
Egregi Signori,..al fine di dissipare qualsiasi dubbi che mi e` sorto, mi pregio richiedervi un autorevole chiarimento per il seguente caso:....- ho in corso un contratto di locazione con scadenza dell'annualita` 1Â marzo,..- in data 4 marzo 2013 ho optato per il regime della cedolare secca ,..- per l'anno scorso il reddito e` stato assoggettato al regime normale del reddito fondiario.....A giugno 2013 dovro` versare l'acconto per l'anno 2013?....Ringrazio anticipatamente per un vostro cenno di risposta e porgo distinti saluti.....RAG.GRUE Rinaldo..Via Giusti,19..18040 SANREMO..tel. 0184 50 50 39..cell. 335 5 421 421


Testo risposta:
Gentile contribuente, la disciplina della cedolare secca prevede che lei debba versare i due acconti per l'anno 2013, così come per l'IRPEF, pari al 95% dell'importo. Nel caso in cui le prime tre mensilità di questo anno siano comunque computate nel regime di reddito fondiario, lei potrà, per questa annualità, andare a calcolare il regime della cedolare secca unicamente per i nove mesi assoggettati a tale regime. Per una esemplificazione di tale calcolo, o per ulteriori dubbi, la rimando alla Circolare 26 del 1/6/2011 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito. Cordiali saluti

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

Agenzia delle Entrate
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IL DIRETTORE
Giovanni Angelo Frogheri
 

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