Bagudi

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La Fiaip mi ha inviato questo articolo che mi sembra molto importante ai fini delle agevolazioni fiscali Prima Casa






OGGETTO: Agevolazione prima casa anche per chi ha un lavoro a tempo determinato


In presenza delle altre condizioni agevolative, il beneficio prima casa spetta all’acquirente che abbia, nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, la propria attività lavorativa, con ciò intendendosi anche un contratto di lavoro a tempo determinato. Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08387 del 7 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in tal modo, l’interpretazione di una delle condizioni di accesso all’agevolazione prima casa.

Si ricorda, infatti, che a norma della lett. a) della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, per accedere all’agevolazione prima casa è necessario (tra le altre condizioni) che l’immobile acquistato si trovi, alternativamente:

- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza;

- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto (in tal caso, è necessario che l’acquirente, a pena di decadenza, dichiari in atto la propria volontà di trasferirsi);

- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede;

- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro;

- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero.

Pertanto, per poter godere dell’imposta di registro al 3% (o dell’IVA al 4%) sull’acquisto immobiliare della prima casa, non è indispensabile che il contribuente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o intenda trasferirvela entro 18 mesi), perché, ove il contribuente lavori in un Comune diverso da quello in cui risiede, l’Agevolazione può spettare anche per l’acquisto dell’immobile nel Comune in cui egli “svolge la propria attività”.

L’interrogazione parlamentare in commento si sofferma, per l’appunto, ad esaminare questa espressione utilizzata dalla norma agevolativa. Infatti, gli Onorevoli interroganti temono che la norma richieda che il contribuente sia titolare di un “contratto a tempo indeterminato” e in questo individuano una disparità di trattamento rispetto ai titolari di contratti a tempo determinato. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate rileva come la corretta interpretazione della norma non implichi un necessario riferimento ad un contratto a tempo indeterminato. Anzi, come affermato dall’Amministrazione finanziaria già nella C.M. 2 marzo 1994 n. 1 (e poi confermato nella circolare Agenzia delle Entrate 1° marzo 2001 n. 19), con il termine “attività” si intende ogni tipo di attività, anche quelle non remunerate, quali ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportive. Pertanto – continua l’Agenzia – se l’ampiezza del termine “attività” consente di ricomprendervi qualsiasi tipologia di attività, incluse quelle che non sono caratterizzate, per loro stessa natura, dall’esistenza di un rapporto stabile (come le attività di volontariato o studio), si può concludere che l’agevolazione possa spettare (in presenza di tutte le altre condizioni agevolative) anche per l’acquisto dell’immobile che si trovi nel Comune in cui l’acquirente svolge un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato.

Si ricorda che, di recente, anche la giurisprudenza (cfr. Cass. 12 ottobre 2012 n. 17597) si era soffermata su tale requisito agevolativo, ricordando che la condizione dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui si acquista l’immobile deve sussistere al momento dell’acquisto, in quanto la norma agevolativa (diversamente da quanto richiesto per la condizione della residenza, che può essere realizzata nel termine di 18 mesi) non prevede una “proroga” per i contribuenti che trasferiscano la propria attività lavorativa in tale Comune in un determinato periodo successivo all’acquisto. Pertanto, l’agevolazione non spetta se, al momento dell’atto, il contribuente non svolge la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, anche ove, nei successivi mesi, egli effettivamente ve la trasferisca

Fonte : Anita Mauro - EUTEKNE.INFO

Pubblicazione a cura del Centro Studi Fiaip Armando Barsotti
 
A

Abakab

Ospite
. . interessante dal punto di vista legislativo ..dal punto di vista pratico .. con lavoro a tempo determinato, il mutuo .. se lo sogna! :shock:
 

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