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Utente Cancellato 52183

Ospite
E' vero, non ci si può meravigliare di nulla ; acquistare la " prima casa " e separarsi dal coniuge entro 18 mesi, mahhhh !!
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito della decadenza dalle agevolazioni spettanti in relazione all’acquisto della prima casa, non avendo il contribuente trasferito, nel termine di diciotto mesi, la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.
In particolare, egli eccepiva che il mancato trasferimento era dipeso dall’intervenuta separazione consensuale, in conseguenza della quale aveva ceduto la propria quota del fabbricato alla consorte, riacquistando un altro immobile nel quale aveva trasferito la propria residenza, quindi attribuendo
tale circostanza a causa di forza maggiore.

Al coniuge separato il conto della Tasi.
Si può affermare che la Tasi sarà a carico del coniuge assegnatario; il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione e pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo IMU, stessa conclusione vale anche per la TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.
 
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