ben2000

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buongiorno vorrei sapere le modalita' per una asta senza incanto : circa un mesa fa ho partecipato ad una vendita immobiliare davanti al un giudice in tribunale , eravamo in 2 gli interessati , la base partiva da 42.000 il rilancio e stato fissato per 2.500 minimo con un tempo di 3 minuti , dopodiche il primo partecipante si e' ritirato ed il bene e stato assegnato a me con una offerta arrivata a 72.500 oggi ho chiamato il curatore dove mi aggiornava della situazione che mi sarebbe arrivata una raccomandata dove la vendita e stata sospesa in quanto ha ricevuto una offerta piu alta in base all'art 118 . Quindi mi chiedo la certezza dell'asta di quel giorno il giudice cosa ha assegnato e possibile o qualcosa non funziona grazie
 

Tovrm

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Nell'asta senza incanto non è ammissibile la presentazione di offerte successivamente all'asta.
Sei sicuro che non si trattasse invece di un'asta con incanto? In quel caso ci sono alcuni giorni per presentare un'ulteriore offerta superiore di almeno il 20% al prezzo di aggiudicazione e in tal caso l'asta viene riaperta partendo dalla nuova offerta.
 

gmp

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Privato Cittadino
http://www.astegiudiziarie.it/normativa.aspx?art=cpcart584
Articolo 584 - Offerte dopo l'incanto.

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarit� delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere d� pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
 

ben2000

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nell'asta senza incanto non è ammissibile la presentazione di offerte successivamente all'asta.
Sei sicuro che non si trattasse invece di un'asta con incanto? In quel caso ci sono alcuni giorni per presentare un'ulteriore offerta superiore di almeno il 20% al prezzo di aggiudicazione e in tal caso l'asta viene riaperta partendo dalla nuova offerta.

Buongiorno l'asta era senza incanto era un fallimento l'asta e partita da euro 38700 ed e' arrivata a 72500 quindi mi era stata aggiudicata
 

Tovrm

Membro Attivo
Privato Cittadino
Immagino il riferimento sia alla legge fallimentare (R.D. 16-3-1942 n. 267).

Le vendite immobiliari da fallimenti non seguono il codice civile, ma la legge fallimentare e le regole (ahimé, in Italia va a finire sempre così) sono diverse. In caso di fallimento, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita, ma solo a determinate condizioni che ti consiglio di verificare: in pratica, vatti a leggere il decreto emesso dal giudice.

Riporto di seguito il testo dell'articolo richiamato.

Art. 108 (Poteri del giudice delegato)
Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Ovviamente c'è bisogno anche dell'art. 107, comma 4:

Art. 107 (Modalità delle vendite)
... [omissis]
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
... [omissis]
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
secondo me non sussistevano i motivi per l'annullamento, se l'asta era senza incanto ed
era stata aggiudicata con il consenso del creditore l'assegnazione è irrevocabile, diverso
sarebbe se mancasse il consenso del creditore che deve essere presente .
 

ben2000

Membro Attivo
Privato Cittadino
ad ottobre 2013 ho partecipato ad un'asta, senza incanto ma fallimentare avendola vinta ma poi sospesa perche' e stato adottato art 108 lquindi un rilancio del 10 % la mia cauzione versata al curatore fallimentare con assegno circolare di circa 20,0000 dopo quanto tempo misi deve consegnare visto che ancora ad oggi agosto 2013 non ho notizie grazie
 

gmp

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Privato Cittadino
se devi trolleggiare gettando fango sul sistema delle aste, scrivi piano che ti escono i refusi tipo "ad ottobre 2013" invece di 2012 :^^:
 

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