faustina

Membro Attivo
Privato Cittadino
quando in un contratto di locazione commerciale(negozio) si vieta il cambio di destinazione d'uso cosa si intende esattamente?
si intende genericamente la categoria,per es ' è un negozio e non puoi farlo diventare un ufficio o un'abitazione' o si intende specificamente l'attività stabilita alla stipula del contratto di locazione es 'è un 'agenzia immobiliare non puoi esercitare un'attività diversa tipo abbigliamento'.
voglio dire sul contratto va esplicitata esattamente l'attività oggetto della locazione e quella deve essere vincolante,giusto?
non si può indicare genericamente 'uso commerciale',ma bisogna specificare?
lo chiedo perchè essendo nel contratto concesso il subaffitto a società del gruppo ,non vorrei ritrovarmi con attività diverse all'interno.
 

studiopci

Membro Storico
Il cambio di destinazione d'uso è l'indicazione catastale del tipo di immobile... mi spiego... destinazione d'uso industriale significa che in quell'immobile si può mettere una industria, dest. commerciale che può mettersi un'attività commerciale e così via. Vietare in un contratto di cambiare la destinazione d'uso è inutile perchè questo tipo di operazione deve essere obbligatoriamente resa dal proprietario che deve espletare una serie di pratiche al catasto... forse tu intendevi dire che vorresti vietare all'inquilino del locale di cambiare forma di attività... questo non è possibile ... non puoi vietare all'inquilino di espletare l'attività commerciale che ritiene più opportuna a meno che l'attività che intende esercitare non sia possibile nel locale affittato perchè la destinazione d'uso è diversa ( es. locale industriale , attività di supermercato ) . Fabrizio
 

faustina

Membro Attivo
Privato Cittadino
mi sono espressa male,sul contratto si vieta il cambio di destinazione contrattuale del negozio,è la stessa cosa che cambio di destinazione d'uso?
non so se ho capito bene ,ma dalla risposta si evince che se si dà in affitto un negozio ad un inquilino che ci vuole aprire ad es un 'agenzia immobiliare,poi questo a un certo punto della locazione può decidere di cambiare l'attività svolta nel locale e ad es aprire un negozio di abbigliamento.
 

studiopci

Membro Storico
Secondo l’articolo 36 della legge 392/78, «il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione». In materia però, come di norma la giurisprudenza è contastante, ci sono sentenze che optano per la libertà di cambiare , anche in corsa, la natura dell'attività commerciale ed altre che invece vanno in senso contrario...quindi la cosa è come al solito non molto chiara, di sicuro non è possibile ... o comunque è opponibile , se per esempio per cambiare la natura dell'attività commerciale ci sono adempimenti particolari da porre in essere.. es. da officina meccanica a carrozziere, per svolgere l'attività di carrozziere ci sono particolari adeguamenti da fare ( vasche Imof, ecc.ecc. ) che presuppongono lavori che potrebbero essere ostacolati, eventualmente, sia da regolamenti di condominio come da regolamenti comunali . Fabrizio
 

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