Ti riporto integralmente l'art.25 del d.p.r. 380/01 che ti indica cosa trasmettere al comune e i termini ento i quali devono darti il certificato.
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita'
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e'
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso
civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche'
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato
di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite
nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere
dell'A.S.L. di cui ((all'articolo 5, comma 3, lettera a).)) In caso
di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio
assenso e' di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia gia' nella disponibilita'
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
No nso a quali sei mesi ti riferisci forse è un'articolo del regolamento edilizio del tuo comune o del comune dove è ubicato l'immobil? che comunque difforme a quanto stabilice una norma statale alla quale nelle linee generali i regolamenti debbono osservare.
Penso di averti chiarito il tutto e comunque non esitare a chiedere ulteriori chiarimenti.