ops74

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve
in vista del nostro matrimonio, il mio fidanzato dovrebbe ristrutturare a sue spese un appartamento che però è di mia proprietà. Prevediamo di fare i lavori per la durata massima di un anno.
Vorrei stipulare un contratto di comodato d'uso per fare in modo che possa usufruire delle detrazioni fiscali sulla ristrutturazione.
Le mie due domande sono:
- per usufruire delle detrazioni, oltre al contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrare, è necessario il cambio di residenza nell'appartamento suddetto?
- per usufruire delle detrazioni, il contratto di comodato deve avere una durata minima?

Grazie mille!
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Citazione: "Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10). "

FONTE: Comodato d’uso e ristrutturazione edilizia: in caso di trasferimento della residenza, si ha diritto alle detrazioni fiscali? > 50ePiu.it

copio l'intera pagina perché domani potrebbe sparire:

DOMANDA

Nel 2015 ho fatto dei lavori di ristrutturazione edilizia nell'abitazione dei miei genitori "sfruttando" il concetto di convivenza e, per stare ancora più tranquilli, abbiamo registrato all'agenzia delle entrate un contratto di comodato col quale mio padre conferiva a me in comodato l'abitazione. Già l'anno scorso ho ricevuto regolarmente la prima rata di rimborso e anche quest'anno, vedendo la dichiarazione precompilata, sembra che vada tutto bene. Adesso però ho la necessità di trasferire la residenza in altra regione per motivi di lavoro. In questo caso, perderei il diritto al rimborso nelle rate successive?



RISPOSTA

Come anche evidenziato nel quesito, per fruire della detrazione (art.16-bis D.P.R. 917/86) non è necessario che i “familiari conviventi” abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere “familiari conviventi” già alla data di inizio lavori. (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10).


La detrazione spetta anche, ai detentori dell’immobile che hanno sottoscritto un contratto di comodato, a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e ciò risulti dall’atto di comodato, regolarmente registrato. In questo caso, la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti dal regolamento edilizio, oppure dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Per quanto premesso, nel suo caso, la perdita del requisito di disponibilità dell’immobile dopo la fine dei lavori di ristrutturazione, non fa venire meno il diritto alla detrazione per le spese da lei sostenute nel periodo in cui sussisteva la legittima detenzione (contratto di comodato debitamente registrato) e la detrazione ((art.16-bis D.P.R. 917/86) si conserva fino al termine del decennio di ripartizione previsto.



Cosa c'è da sapere



La circolare 7/E del 27.04.2018 , chiarisce che tra i soggetti che possono fruire della detrazione per spese per interventi di recupero edilizio, tra gli altri, possono essere annoverati anche i detentori (locatari, comodatari) dell’immobile, i familiari conviventi e i conviventi more uxorio.

Detentore

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente

registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000.

Fino al 2011, essendo vigente l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara,

la data di inizio lavori era rilevata da tale comunicazione (Risoluzione 6.05.2002 n. 136).

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio

dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Familiare convivente

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136) e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10). Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (Risoluzione 12.06.2002 n. 184).

Convivente more uxorio

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà).

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

Poiché, ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.
 

Athena T.

Membro Ordinario
Privato Cittadino
In una situazione simile, al mio futuro marito è stato fatto un contratto di comodato per 5 anni, così da essere sicuri di starci dentro coi lavori. Poi ci siamo sposati nel giro di un anno e quindi nessun problema.
Ti confermo che le fatture sono state intestate a lui, che ha mantenuto la sua residenza altrove fino all'effettivo trasferimento in casa mia.
 

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