bruce cima

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
_io e mio nipote siamo coeredi al 50% con successione aperta da 1 anno perfezionata da pochi giorni. Io abito la casa in maniera temporanea fino alla vendita con incarico di quest' ultima, lui viene di tanto in tanto avendo libero accesso ed uso, con una stanza a lui dedicata, ma vive in un'altra casa.
All'apertura della successione abbiamo stabilito un comodato d'uso verbale, nei termini sopra descritti, con rinuncia da parte mia a richiesta di collazione per decenni di eccessive donazioni da libretto postale con prelevamenti tramite delega unilaterale.
Puo' ora, in base a questi termini il mio coerede, in seguito a ritardo nella vendita, avanzare una richiesta di compenso per l' uso dell'immobile?
Grazie
 

topcasa

Membro Storico
_io e mio nipote siamo coeredi al 50% con successione aperta da 1 anno perfezionata da pochi giorni. Io abito la casa in maniera temporanea fino alla vendita con incarico di quest' ultima, lui viene di tanto in tanto avendo libero accesso ed uso, con una stanza a lui dedicata, ma vive in un'altra casa.
All'apertura della successione abbiamo stabilito un comodato d'uso verbale, nei termini sopra descritti, con rinuncia da parte mia a richiesta di collazione per decenni di eccessive donazioni
da libretto postale con prelevamenti tramite delega unilaterale.
Puo' ora, in base a questi termini il mio coerede, in seguito a ritardo nella vendita, avanzare una richiesta di compenso per l' uso dell'immobile?
Grazie
Io registrerei il comodato d'uso
 

topcasa

Membro Storico
registrare il comodato d'uso verbale?
A mio avviso potrebbe, per cautelarti potresti fargli fare un'autocertificazione sulla scorta di quella verbale, e se nel tempo capisci l'antifona, potrai registrarla a 168 euro considerando quanto sotto.
Decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131
Art.. 3
Contratti verbali


1 Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
a) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali i godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2 Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell’art. 22.

Art. 22 - Enunciazione di atti non registrati
[1] Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o
contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute
nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle
disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in
termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria [1] di cui all'art. 69.
[2] L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine
fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle
disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene
l'enunciazione.
[3] Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è
contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37,
l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
(1) Il riferimento alle pene pecuniarie è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria
dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto