Piaggio

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Ciao a tutti, sono un nuovo utente, lavoro per varie compagnie assicurative e spero che possiate aiutarmi.
Mi trovo a dover stabilire la responsabilità di un'amministrazione comunale rispetto ad un pedone che mentre passeggiava su un marciapiede, il quale si trova rialzato rispetto al piano viabile della via adiacente, cadeva da un'altezza di circa 70 cm non trovando alcun appoggio per assenza di parapetti.
La mia domanda è se esiste una regolamentazione sull'altezza minima di caduta per cui è obbligatorio installare un parapetto. Il pedone è caduto da un'altezza di 70 cm. Vi è una responsabilità del Comune per aver omesso di installare il parapetto, anche se si tratta di soli 70 cm?
Qual'è l'altezza minima per cui si deve obbligatoriamente installare una protezione?
Spero di essermi spiegato e che possiate aiutarmi.
In attesa di riscontro vi saluto cordialmente.
Riccardo.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Bisogna innanzitutto guardare le norme del regolamento edilizio ed il RI della tua zona di pertinenza, sicuramente lì trovi la risposta al tuo quesito...
inoltre, se l'area è accessibile a disabili, allora trovi le indicazioni nel DM 236/89.
Spero esserti stato d'aiuto.:)
 

Architetto

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Professionista
L'RI è il Regolamento d'Igiene che può essere contenuto nel Regolamento Edilizio oppure direttamente gestito, attraverso proprio documento (Regionale) dall'ASL di pertinenza. :)
 

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