xman80

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Privato Cittadino
salve a tutti, sono in affitto da gennaio con regolare contratto 4+4. nell'appartamento stanno insorgendo diversi problemi, macchia infiltrazione in cucina, nel bagno il soffitto si sta gonfiando e crepando,e muffa nella cameretta. chiamato il proreitario e ha deciso di far riparare il tutto. vi chiedo lumi a riguardo il contratto.
nel contratto viene riportato al punto 14) che le riparazioni di cui agli art 1576 e 1609 sono a carico del conduttore cosi come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti e servizi
al punto 11) il conduttore si impegna a riconsegnare l'immobile locato nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena risarciemnto del danno. L'immobile deve essere consegnato imbiancato.

quando ho affittato l'appartamento ero in urgenza non avevo alternative e avevo detto al padrone che sarebbe stato per pochi mesi e lui mi ha detto nel caso non tinteggiate.L'appartamento non ci è stato dato tinteggiato, anzi presenta diverse parti sporche..
a fine contratto c'è un punto:
ai sensi e per gli effetti degli art 1341 e1342 cc si approvano espressamente le clausole...1-2-3 ecc.. vengono riportati tutti i punti tranne il punto n14 e 11 che vi ho scritto sopra..sono da ritenersi nulle????????ho firmato il contatto su ogni foglio di cui è composto
 

Degoberto

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Agente Immobiliare
Partiamo dalla fine; art 1341 e1342. Viene richiesto di apporre la doppia firma inquanto le clausole indicate sono fortemente penalizzanti per una delle parti (clausole vessatorie), pertanto con la seconda firma non si potrà dire "non lo sapevo". I punti 14 e 11 del contratto non vengono ripetuti perchè fanno riferimento al C.C e nella fattispecie non vessatori. Il punto 14 art. 1576 e 1609, sono sempre stati motivo di discussione. Il principio dovrebbe essere il buonsenso e il compromesso. Es. se si rompe un rubinetto perchè vetusto, due giorni dopo che hai preso possesso dell'immobile, non spetterà certo a te ripararlo, diversamente se si rompe dopo alcuni anni che occupi l'alloggio spetterà a te la riparazione e così via. Infatti nel contratto si fa correttamente riferimento al "deperimento d'uso".
La mancata imbiancatura dell'immobile da parte del proprietario la dovevi contestare immediatamente e pretendere che venisse annottata nel verbale di consegna, perché ora sarà più difficile sostenere che non era imbiancato ed inoltre sul contratto ti sei impegnato a riconsegnarlo imbiancato. Considerando che il proprietario deve fare i lavori per sistemare le infiltrazioni, converrebbe effettuare ora l'imbiancatura non eseguita in precedenza......
 

Degoberto

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Partiamo dalla fine; art 1341 e1342. Viene richiesto di apporre la doppia firma inquanto le clausole indicate sono fortemente penalizzanti per una delle parti (clausole vessatorie), pertanto con la seconda firma non si potrà dire "non lo sapevo". I punti 14 e 11 del contratto non vengono ripetuti perchè fanno riferimento al C.C e nella fattispecie non vessatori. Il punto 14 art. 1576 e 1609, sono sempre stati motivo di discussione. Il principio dovrebbe essere il buonsenso e il compromesso. Es. se si rompe un rubinetto perchè vetusto, due giorni dopo che hai preso possesso dell'immobile, non spetterà certo a te ripararlo, diversamente se si rompe dopo alcuni anni che occupi l'alloggio spetterà a te la riparazione e così via. Infatti nel contratto si fa correttamente riferimento al "deperimento d'uso".
La mancata imbiancatura dell'immobile da parte del proprietario la dovevi contestare immediatamente e pretendere che venisse annottata nel verbale di consegna, perché ora sarà più difficile sostenere che non era imbiancato ed inoltre sul contratto ti sei impegnato a riconsegnarlo imbiancato. Considerando che il proprietario deve fare i lavori per sistemare le infiltrazioni, converrebbe effettuare ora l'imbiancatura non eseguita in precedenza......
 

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