andreafa

Membro Attivo
Privato Cittadino
Mi è arrivato il conteggio dopo l'installazione delle valvole e le nuove tabelle millesimali (ricevute insieme al conteggio).
Abito al 6° piano di 6, il consumo volontario è stato di 443 euro mentre la quota involontaria di 724 euro.
Il fabbisogno annuo di energia termica utile per la climatizzazione invernale, da nuova tabella riscaldamento, è oltre il doppio rispetto all’appartamento del 3° piano (io 30 064.93 il 3° piano 13 316.87) così come i millesimi di fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale (io 62.54 il 3° piano 27,70).
Mi avevano assicurato che con le valvole avrei pagato quello che consumavo ed una quota involontaria di circa il 30%, qui siamo quasi al 100%
Ma posso contestare o fare qualcosa?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Buonasera Andrea,
il d.lgs. 141/2016 dice: "...laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica".

La procedura per il calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari di un condominio è la seguente:
  • Calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di ciascun appartamento;
  • Individuazione dell'appartamento più favorito (quindi con il fabbisogno a metro quadro più basso) e dell'appartamento più sfavorito (quindi con il fabbisogno a metro quadro più elevato);
  • Confronto dei fabbisogni per metro quadro tra i 2 appartamenti e determinazione della relativa differenza.
Se la differenza è superiore al 50%, allora si dovrebbe procedere come segue:

  1. Il termotecnico che ha redatto i conteggi presenta i risultati dei calcoli dei fabbisogni in assemblea condominiale;
  2. Il termotecnico illustra all'assemblea almeno 2 differenti sistemi di ripartizione delle spese, il primo utilizzando appieno le disposizioni contenute nella norma UNI 10200 e il secondo utilizzando il criterio di ripartizione alternativo prospettato dal decreto (almeno il 70% della spesa ripartita secondo i prelievi volontari e massimo 30% in base a: millesimi di riscaldamento, oppure millesimi di proprietà, oppure a metri quadri di superficie riscaldata oppure altro sistema ancora);
  3. L'assemblea decide se utilizzare ugualmente la norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese, oppure il criterio alternativo previsto dal decreto e in quest'ultimo caso deve decidere anche la percentuale delle spese da suddividere in base ai prelievi volontari (70% minimo o altro valore superiore).
Riassumendo quindi verifica che nella relazione del tecnico la differenza a metro quadro di fabbisogno energia termica sia maggiore del 50% tra appartamento più favorito e quello più sfavorito. Solamente in caso di esito positivo potresti proporre all'o.d.g. della prossima assemblea di disapplicare la UNI 10200 e di utilizzare il criterio alternativo, sperando che l'assemblea approvi con la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 c.c..
 

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