cristian casabella

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Agente Immobiliare
Ma quante complicazioni.....

Devo effettuare un contratto di breve durata, tra l'altro in località turistica, e sembra che sia un affare di stato

Il futuro conduttore ha appena comperato una casa da ristrutturare e si sta muovendo per i progetti, ma vorrebbe trasferirsi già in zona per seguire bene i lavori, visto che ora abita a circa 100 km di distanza

La possibilità che lo "stato" da, per i contratti transitori è molto limitata

1) Contratto transitorio per motivi di lavoro (ma il lavoro deve essere a tempo determinato)
2) Contratto transitorio per poter ristrutturare la propria abitazione (ma sembra che si debba già allegare titoli edilizi
3) Contratto turistico, ma NON dovresti abitarci fisso

Ora, il problema, se il locatore non avesse un commercialista che fa il "figo", avrei già stampato e fatto firmare un contratto dei tre, visto che soprattutto il proprietario non vuole un 4 + 4 ma neanche lo vuole il futuro inquilino

Soluzione forse migliore.... faccio fare un 4 + 4 e prendo già disdetta firmata dal conduttore e gli faccio compilare a mano pure i moduli per la raccomandata A.R.

Quanto sbattimento per un BIP di contratto.... ma il proprietario è anche un amico quindi, anche se tenderei a fargli cambiare commercialista, preferisco che il suo consulente gli dia l OK col sorriso
 

Claudio Scacchi

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Agente Immobiliare
mmh

nei miei contratti transitori io indico esplicitamente che "la natura transitoria del contratto è espressamente richiesta dal conduttore per necessità transitorie di natura lavorative / familiare / altre";
non ho mai allegato contratto di lavoro; quindi se anche ha un contratto a tempo indeterminato ma ti sottoscrive che ha necessità transitoria non vedo il problema

l'importante per lo stato è che dopo un eventuale secondo contratto transitorio, il successivo deve essere un 4+4
 

cristian casabella

Membro Senior
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mmh

nei miei contratti transitori io indico esplicitamente che "la natura transitoria del contratto è espressamente richiesta dal conduttore per necessità transitorie di natura lavorative / familiare / altre";
non ho mai allegato contratto di lavoro; quindi se anche ha un contratto a tempo indeterminato ma ti sottoscrive che ha necessità transitoria non vedo il problema

l'importante per lo stato è che dopo un eventuale secondo contratto transitorio, il successivo deve essere un 4+4
Pensa che stavo litigando col commercialista del propritario...addirittura l interessato ha appena acquistato a poca distanza una casa da ristrutturare (altra ipotesi x contratto transitorio) e il commsta diceva di allegare copia acquisto e progetti depositati....??? Alche', ho fatto in 4 più 4 con disdetta già firmata...
 

elisabettam

Membro Senior
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L
mmh

nei miei contratti transitori io indico esplicitamente che "la natura transitoria del contratto è espressamente richiesta dal conduttore per necessità transitorie di natura lavorative / familiare / altre";
non ho mai allegato contratto di lavoro; quindi se anche ha un contratto a tempo indeterminato ma ti sottoscrive che ha necessità transitoria non vedo il problema

l'importante per lo stato è che dopo un eventuale secondo contratto transitorio, il successivo deve essere un 4+4
'Importante è fare il canone concordato. Libero non è possibile
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Siamo in una situazione in cui esistono due normative che si applicano in base ai rinnovi degli accordi territoriali, nel senso che la nuova normativa si applica solo dopo il rinnovo delle accordi territoriali successivi al gennaio 2017.

Sia nella "vecchia" normativa che nella "nuova" normativa per i contratti transitori sopra ai 30 giorni, la transitorietà va "documenta" e non solo "dichiarata". Per cui bene fa il commercialista a richiedere l'allegazione dei documenti.

Con la nuova norma (in caso di rinnovo degli accordi) è possibile inserire delle condizioni di transitorietà non previste dagli accordi e non documentabili purchè avvallate da certificazione rilasciata dalle associazioni di categoria rappresentative dei proprietari o degli inquilini.

Per i contratti concordati secondo la "vecchia" normativa il canone è obbligatoriamente concordato solo per le aree metropolitane, loro comuni confinanti e capoluoghi di provincia. Il canone concordato consente la cedolare al 15%

Per gli altri comuni ad alta tensione abitativa non rientranti in quelli precedentemente elencati è possibile scegliere tra canone libero e canone concordato. La scelta per il canone concordato consente di fruire per la cedolare al 15% anzichè 21%

Per tutti gli altri comuni è possibile sempre la scelta tra canone libero e concordato ma l'eventuale cedolare resta sempre al 21%

Con la nuova normativa la distinzione sarà solo tra comuni oltre i 10.000 abitanti e comuni sotto ai 10.000 abitanti.
 

elisabettam

Membro Senior
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Siamo in una situazione in cui esistono due normative che si applicano in base ai rinnovi degli accordi territoriali, nel senso che la nuova normativa si applica solo dopo il rinnovo delle accordi territoriali successivi al gennaio 2017.

Sia nella "vecchia" normativa che nella "nuova" normativa per i contratti transitori sopra ai 30 giorni, la transitorietà va "documenta" e non solo "dichiarata". Per cui bene fa il commercialista a richiedere l'allegazione dei documenti.

Con la nuova norma (in caso di rinnovo degli accordi) è possibile inserire delle condizioni di transitorietà non previste dagli accordi e non documentabili purchè avvallate da certificazione rilasciata dalle associazioni di categoria rappresentative dei proprietari o degli inquilini.

Per i contratti concordati secondo la "vecchia" normativa il canone è obbligatoriamente concordato solo per le aree metropolitane, loro comuni confinanti e capoluoghi di provincia. Il canone concordato consente la cedolare al 15%

Per gli altri comuni ad alta tensione abitativa non rientranti in quelli precedentemente elencati è possibile scegliere tra canone libero e canone concordato. La scelta per il canone concordato consente di fruire per la cedolare al 15% anzichè 21%

Per tutti gli altri comuni è possibile sempre la scelta tra canone libero e concordato ma l'eventuale cedolare resta sempre al 21%

Con la nuova normativa la distinzione sarà solo tra comuni oltre i 10.000 abitanti e comuni sotto ai 10.000 abitanti.
Nei comuni ad alta densità abitativa, il canone libero è permesso solo per i contratti che superano i 30 gg.
 

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