andrea boschini

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Come sempre un utilizzo italico delle norme...ora mi ritrovero' a dovermi giustificare con tutti quelli che ho convinto a fare la certificazione:disappunto::disappunto: ace2.jpgace1.jpg

Trovato il modo per salvare capra e cavoli...;)
Speriamo almeno sia nato dall'intelletto politico ( cosa che dubito ) o e' arrivato dalle pressioni della triade sindacale??
 

pensoperme

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Ma scusa, in lombardia c'è l'obbligo di produrlo al rogito, quindi in realtà anticipa un costo che dovrà affrontare per forza... ;)

Aggiunto dopo 2 minuti...

PS. Chi ha scritto quella norma non capisce molto di annunci immobiliari, volgo vedere come fa a risalire agevolmente alla data di emissione dell'annuncio. Inoltre nascono i soliti problemi di interpretazione: cambiare prezzo significa nuovo annuncio?
 

andrea boschini

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Agente Immobiliare
a me sembra chiarissima:triste:....tutto cio' che indichi in data 31-12 e lo comunichi ufficialmente ,in caso di controlli, sei fuori dalle sanzioni....tutto quello che acquisirai dopo... obbligo ACE.
DEVE ESSERE DIMOSTRATO CHE QUANTO COMUNICHI E' UFFICIALMENTE IN VENDITA ( con pubblicita' pregressa o altro ).
cAMBIARE PREZZO NO..in quanto devi comunicare indirizzo numero civivo e interno dell'immobile.
Il problema e' che non lo sa nessuno:risata:
 

il Custode

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Andrea puoi pubblicare il testo integrale visto che non si legge?
Se non sai come fare, puoi mandarmi i pdf al solito indirizzo delle fregature (forum@immobilio.it)
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
Come sempre un utilizzo italico delle norme...ora mi ritrovero' a dovermi giustificare con tutti quelli che ho convinto a fare la certificazione:disappunto::disappunto:Vedi l'allegato 2907Vedi l'allegato 2908

Trovato il modo per salvare capra e cavoli...;)
Speriamo almeno sia nato dall'intelletto politico ( cosa che dubito ) o e' arrivato dalle pressioni della triade sindacale??[/QUOTE. ]Triade triade Diamo il giusto merito a Fiaip e Fimaa
 

il Custode

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Ecco il testo integrale di quanto postato da Andrea più sopra...

nota via e-mail


Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Lombardia

Oggetto: competenze dei comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni inmateria di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la lorovendita o locazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state approvate ledisposizioni per rendere operativo l’obbligo (previsto dall’art.9 della l.r. 24/2006, comemodificato dalla l.r. 3/2011) di dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazioneenergetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unitàimmobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativavendita o locazione.
La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27, comma 1 quater, della l.r. 24/2006e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. L’accertamento e lacontestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzionecompetono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
Come previsto dal punto 5 della dgr IX/2555, l’Organismo Regionale di Accreditamento,identificato con dgr VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa, è tenuto a verificareperiodicamente il rispetto degli obblighi di cui ai punti da 1 a 3 e le conseguenti misureadottate dai comuni competenti.
Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicitàannuale.
Nel trasmettere in allegato la citata dgr IX/2555, si raccomanda di provvedere adindividuare, all’interno dei propri uffici, i soggetti a cui competono l’emissione deiprovvedimenti previsti in materia di illeciti amministrativi dalla l. 689/91 nonché dalla l.r.90/83.
Al fine di assicurare una puntuale applicazione della normativa in questione su tutto ilterritorio regionale, si fa presente che:
- la violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre lapubblicazione dell’annuncio (in una qualsiasi delle modalità indicate nella dgr IX/2555)sia stato effettuato a partire dall’1.1.2012, mentre l’eventuale pubblicazione di annunci“pattuiti” prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni, fino a conclusione di quantoprevisto nel contratto originario. Non sono ammesse proroghe o rinnovi per la prosecuzione dei suddetti annunci stipulati dall’1.1.2012 senza includere anche i datirelativi alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative in questione;

  • - in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo il 1°gennaio 2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, nonsarà soggetto a sanzione. In primo luogo, quindi, occorre verificare se l’annuncioscaturisce direttamente da una richiesta di pubblicazione o se è stato ripreso da altrepubblicazioni antecedenti; in quest’ultimo caso, occorre percorrere a ritroso la catenadelle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la datain cui è stato convenuto il “contratto originario” è antecedente al 1° gennaio 2012.Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere ad contestare la violazione in parola;
  • - con riferimento ai cartelli vendesi / affittasi, il titolare dell’annuncio che ha disposto laloro affissione prima dell’1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dallal.r. 24/2006, deve trasmettere un’auto dichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 alcomune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sonoaffissi i cartelli in questione. Tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il31.12.2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essereconservata dallo stesso titolare dell’annuncio.
  • - per quanto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), debba essere predisposto acura del proprietario dell’immobile, la violazione dell’obbligo relativo al mancatoinserimento dei dati relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve esserecontestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sialo stesso proprietario o un altro soggetto;
  • - l’obbligo riguarda gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione disingole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale; pertanto, nonincorrono in alcuna violazione gli annunci relativi ad edifici ubicati al di fuori delterritorio di competenza della Regione Lombardia. Viceversa, la violazione relativa adannunci pubblicati in comuni diversi da quello in cui è situato l’immobile oggetto diannuncio, è perseguibile solo da quest’ultimo comune.
    Vi comunichiamo inoltre, che con deliberazione IX/2555 è stabilito che gli enti pubblicipossono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori energetici per lacertificazione degli edifici di loro proprietà.
    Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l’occasione per porgere ipiù cordiali saluti.
    Il Dirigente dell’U.O Energia eReti TecnologicheMauro Fasano
 

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