roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
La gestione del "catasto integrato" rappresenta uno dei punti più qualificanti dell'accordo sottoscritto il 9 luglio scorso a Palazzo Chigi tra governo, province e comuni tanto che il contenuto dell'accordo è stato recepito nel testo dell'art. 19 della manovra che risulta con l'approvazione, da parte del Senato del 15 luglio scorso, notevolmente modificato.

Nella manovra è prevista l’istituzione dell’Anagrafe immobiliare integrata, con funzioni di razionalizzazione: individuerà la proprietà degli immobili, riunendo tutte le banche dati esistenti. Secondo quanto prevede l’art. 19 del decreto-legge, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è gratuito per i Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Inoltre, secondo il comma 3 dello stesso articolo, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, (fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano) attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Chissà chi la rilascerà e con che tempi?
 

barsotti armando

Membro Attivo
Agente Immobiliare
D.L. 78/20010 Convertito dalla Legge 122/2010
DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO

Art. 19, c. 15 D.L. 31.05.2010, n. 78 -
Provv. Ag. Entrate 25.06.2010, prot. 83561 - D.P.R. 26.04.1986, n. 131 -
Comun. Stampa Ag. Entrate 25.06.2010

L’art. 19, c. 15 D.L. 78/2010 dispone, a partire dal 1.07.2010, l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha modificato il “modello 69”, utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, prevedendo uno specifico quadro dove indicare i dati catastali nei casi di registrazione dei contratti.
Per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema, ha esteso l’indicazione dei dati catastali nel “modello 69” anche ai contratti di comodato. Il modello è presentato all’Agenzia delle Entrate, secondo le vigenti modalità.
La norma prevede, inoltre, che anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, siano comunicati i dati catastali dei beni immobili.
Attualmente l’adempimento è assolto con il versamento della relativa imposta e, considerati i tempi di adeguamento dei sistemi informativi degli intermediari della riscossione alle eventuali modifiche dei modelli di pagamento, è stato introdotto un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali, denominato “CDC”. Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del “modello CDC” è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1.07.2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.

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SCHEMA DI SINTESI

INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI

OGGETTO DELL’OBBLIGO :

Richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di
beni immobili (fabbricati e terreni) esistenti sul territorio dello Stato.

Relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione
o affitto di beni immobili.

ENTRATA IN VIGORE

I nuovo obblighi si applicano a decorrere dal 1.07.2010 e, pertanto, agli atti di
locazione e affitto registrati dal 1.07.2010.
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MODULISTICA : Nuova MODELLO 69

Il nuovo formato del Modello 69 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1.07.2010, dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili.

Nel modello per la richiesta di registrazione, oltre a nuove istruzioni e modifiche grafiche, trova spazio il Quadro D, predisposto appositamente per ospitare i “Dati degli immobili” per i quali si chiede la registrazione.

MODULISTICA : NUOVO MODELLO CDC ( Comunicazione Dati catastali):

DEVE ESSERE PRESENTATO UNA SOLA VOLTA.

Il nuovo Modello CDC deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto di beni immobili già registrati al 1.07.2010.

Il Modello CDC è presentato all’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto:

in forma cartacea, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili;

per via telematica, contestualmente al versamento.

I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti devono inviare il modello con le medesime modalità telematiche.

I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello in forma cartacea o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello, fermi restando i termini per l’assolvimento dell’imposta di registro, i soggetti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il “modello CDC” in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto.

SANZIONI : Art. 69 D.P.R. 131/1986 :


Richieste di registrazione effettuate dal 1.07.2010:
La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.









ASPETTI OPERATIVI :REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell’atto (se ha una durata superiore a 30 giorni nel corso dell’anno).

La procedura di registrazione telematica è obbligatoria per i possessori di almeno 100 immobili, mentre è facoltativa per tutti gli altri contribuenti.

DOCUMENTI PER REGISTRARE :

Almeno 2 copie, con firma in originale, dell’atto da registrare.
Contrassegno telematico da applicare su originali e copie, che attesta il registrazione pagamento dell’imposta di bollo pari a € 14,62 per ogni 4 facciate scritte in ufficio e, comunque, ogni 100 righe.
Stampato per la richiesta di registrazione - Modello 69.
(Modello 69 NUOVA VERSIONE completa del quadro “ D” dati catastali)

Elenco degli atti presentati per la registrazione - Mod. RR.
Attestato di versamento - Modello F23.



IMMOBILE FABBRICATI AD USO ABITATIVO :

PERCENTUALE 2% del canone annuo con imposta minima pari a euro 67,00,stessa percentuale per ciascuna annualità. Senza imposta minima

FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA

PERCENTUALE per 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA.
PERCENTUALE 2% del canone, negli altri casi.

FONDI RUSTICI
PERCENTUALE 0,50% del corrispettivo annuo, per ciascuna annualità.

ALTRI IMMOBILI

PERCENTUALE 2% del corrispettivo annuo, per ciascuna annualità.


MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

TIPOLOGIA : STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
con versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula o dalla data inizio locazione e comunque dalla data più vecchia tra le due ,con versamento dell'imposta di registro sulla prima annualità e/o dell'intero periodo con sconto pari al 50% del tasso di interesse moltiplicato per gli anni di durata periodo ; L’imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a € 67.
Successive annualità: entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva senza imposta minima.

TIPOLOGIA : CESSIONE/SUBENTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE


in Unica soluzione: entro 30 giorni dall’evento
Senza corrispettivo, imposta fissa pari a € 67.
Con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni ,completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.

TIPOLOGIA : PROGA DI PERIODO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE


in Unica soluzione: entro 30 giorni dall’evento
Imposta registro proporzionale con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni ,completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.



TIPOLOGIA : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

In Unica soluzione: entro 30 giorni dall’evento
Senza corrispettivo, imposta fissa pari a € 67.
Con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di € 67).
Presentazione della copia del mod. F23 all’Ufficio, entro 20 giorni completa del Modello CDC ( comunicazioni dati catastali) per le locazioni registrate prima del 1 luglio 2010 e per le quali non fosse già stato consegnato il Modello CDC.


PRINCIPALI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

107T Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati -intero periodo (da utilizzare quando si versa in unica soluzione l’imposta relativa all’intera durata del contratto).

115T Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati -prima annualità (da utilizzare nel caso in cui si versa l’imposta relativa solo al primo anno di durata del contratto).

112T Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati -annualità successive (da utilizzare quando si versa l’imposta relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivo al primo).

114T Imposta di registro -proroga contratti di locazione (da utilizzare nel caso di proroga del contratto di locazione).

110T Imposta di registro -cessione contratti di locazione e affitti.

109T Imposta di registro - per atti, contratti verbali e denunce.

113T Imposta di registro -risoluzione dei contratti di locazione e affitti (da utilizzare in caso di risoluzione del contratto versando l’importo fisso di € 67 e consegnando all’ufficio l’attestato di versamento entro 20 giorni).

Per registrare un contratto di locazione il contribuente deve prima calcolare e versare l’imposta di registro.
Il pagamento, per il quale si utilizza il mod. F23, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione.
La copia dell’attestato di versamento deve essere infatti consegnata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione.


armando barsotti
 

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