Scepe

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve,
Ho acquistato una villetta tramite agenzia con rogito a breve.
L' agenzia mi da la possibilità di detrarre l'IRPEF in base alla legge 449/1997 per l'acquisto del box.
Per poter usufruire di ciò devo effettuare un bonifico bancario dedicato a questo tipo di operazioni così che la banca possa trasmettere i dati alla Agenzia delle Entrate.
La banca mi dice che esiste un tipo di bonifico legato alle ristrutturazioni mentre l'agenzia ritiene che deve esistere un tipo di bonifico per l' acquisto di un parcheggio pertinenziale nuovo.
Ho letto che la legge 449/1997 garantisce la detraibilita anche per i box nuovi oltre alle ristrutturazioni ( almeno credo)...,può essere che stiamo tutti parlando della stessa cosa ma non ci capiamo.
Qualcuno mi può chiarire le idee?

Grazie

Luca
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
No, il bonifico è sicuramente rimasto, ma è stata soppressa la comunicazione a Pescara.

Allego un articolo:

14/09/2011
[h=2]DETRAZIONE 36%: MODIFICHE DAL DECRETO SVILUPPO[/h]
Il “Decreto Sviluppo” (art.1, D.L. 13/05/2011, n. 70 – G.U. n. 110 del 13/05/2011, in vigore dal 14/05/2011), convertito in L. 106/2011, ha eliminato due importati adempimenti obbligatori, finora richiesti a pena di decadenza dalla detrazione del 36%. Trattasi:
1. del preventivo invio al Centro Operativo di Pescara, mediante lettera raccomandata, della “Comunicazione di inizio lavori” prima dell’inizio dei lavori stessi che godono dell’agevolazione fiscale;
2. della distinta indicazione nelle fatture/ricevute fiscali del costo della manodopera del personale dipendente,qualora impiegato dalle imprese esecutrici dei lavori.


1. ABOLITA LA “COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI”
A seguito dell’abolizione dell’obbligo di preventivo invio della “Comunicazione di inizio lavori”, il contribuente che intende fruire della detrazione fiscale del 36% dovrà indicare alcuni dati ,finora richiesti nella Comunicazione, nella dichiarazione dei redditi. Questo è quanto si evince dalla modifica operata dal Decreto Sviluppo al Decreto interministeriale del 18/02/1998, n. 41, che reca norme attuative e procedure di controllo al fine della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
Nel dettaglio, i dati che i contribuenti dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi, al fine godere della detrazione in commento, sono:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- gli estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione) nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario o locatario);
- gli altri dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate, che saranno individuati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Resta inteso che le sopra indicate novità riguarderanno la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011 (mod. 730 2012/11 o mod. UNICO 2012/11). Pertanto, i soggetti che hanno iniziato lavori agevolati nel corso del 2010 e non hanno preventivamente inviato la “Comunicazione di inizio lavori” oppure l’hanno inviata tardivamente, non possono avvalersi della nuova semplificazione fiscale e, di conseguenza, decadono dal beneficio fiscale.
Occorre, invece, fare alcune riflessioni in merito ai lavori iniziati nel 2011 prima del 14 maggio (data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo), nel caso in cui i contribuenti non hanno ottemperato all’obbligo di invio preventivo della Comunicazione. La domanda da porsi è la seguente: possono essi avvalersi della possibilità di indicare nella dichiarazione dei redditi per il 2011 i dati richiesti senza decadere, pertanto, dalla detrazione 36%? La risposta è negativa se si considera la data del 14/05/11 come “spartiacque” per definire l’obbligo di invio della Comunicazione (ossia, prima del 14/05/11 esiste comunque tale obbligo, senza deroghe); mentre è positiva se esiste la possibilità di “sanare” il mancato invio compilando, appunto, la dichiarazione dei redditi.
Al riguardo occorrerà attendere future indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo ad oggi assolutamente prematura una risposta in un senso o in un altro.

2. ABOLITO L’OBBLIGO DI DISTINTA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il Decreto Sviluppo ha inoltre abrogato l’obbligo di indicare distintamente nelle fatture (e ricevute fiscali), da parte delle imprese che eseguono i lavori, il costo della manodopera relativa al personale dipendente eventualmente impiegato. Questo, a pena di decadenza dai benefici fiscali della sola detrazione del 36%, visto che, ai fini IVA, già dal 01/01/2008 non sussisteva più tale obbligo al fine di fruire dell’aliquota agevolata del 10%.
Ricordiamo che la necessità di indicare separatamente il costo della manodopera del personale dipendente sussisteva per le fatture emesse a decorrere dal 04/07/2006; nel caso di fatture in acconto, in queste si poteva non fornire l’indicazione richiesta salvo evidenziare, nella fattura a saldo, il costo della manodopera impiegata nell’intera esecuzione dei lavori.
Infine, riteniamo che tale abrogazione si estenda pure alle fatture relative ai lavori che fruiscono dell’agevolazione fiscale del 55%.
 

Fabiobs81

Membro Junior
Agente Immobiliare
Professionista
Concordo che il bonifico è rimasto

Il bonifico è sicuramente rimasto mentre è stata abolita la comunicazione a Pescara, concordo.

La recente manovra correttiva (D.L. 98/2011) ed il D.L. 70/2011 hanno introdotto semplificazioni e benefici per i soggetti interessati alle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi tendenti al risparmio energetico.

SEMPLIFICAZIONI

1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara.

L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera

Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.

Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.

Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.

BENEFICI

1. Riduzione della ritenuta dal 10 al 4%

I pagamenti, effettuati con appositi bonifici, dei lavori oggetto della detrazione del 36% scontavano una ritenuta del 10% sull’importo dei lavori al netto dell’IVA, calcolata forfetariamente al 20%. Ciò significa che su un pagamento di 1.200 Euro disposto dal cliente, l’esecutore dei lavori percepiva dalla banca o dalla posta l’importo di Euro 900 (1.200 - 200 Euro di IVA - 100 di ritenuta calcolata sul netto di 1.000).

Con la modifica in questione l’importo accreditato all’impresa esecutrice i lavori sarà pari a Euro 960.

Lo stesso dicasi per gli acquisti di box pertinenziali. Anche questa è quindi una novità che noi costruttori abbiamo visto con favore.

Immobiliare Aurora Snc
 

Scepe

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie per i chiarimenti,
Mi resta solo da capire se esiste una regola ben precisa sulla tempistica relativa all'esecuzione del bonifico per la detrazione.
Devo assolutamente farlo il giorno stesso del rogito o posso farlo anche prima?

Grazie
Luca
 

Fabiobs81

Membro Junior
Agente Immobiliare
Professionista
Se il contratto preliminare non è stato registrato il bonifico va fatto tassativamente il giorno del rogito altrimenti è possibile farlo anche prima dell'atto notarile.

Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box.

Nell’ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

Fermo restando quanto precisato dalle richiamate circolari, in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
 

robyzena

Membro Junior
Ciao a tutti....

Ieri, assocaaf mi ha inviato i documenti da preparare per il 730 del 2012 relativo al reddito 2011....

Ho fatto il rogito della prima casa il 6 giugno 2011 con il box....

Per la detrazione del box ho effettuato bonifico bancario in data 04/05/2011.

Il mio dubbio è se la comunicazione con raccomandata a Pescara è ancora obbligatoria e se ho ancora tempo per effettuarla, visto che in precedenza mi era stato detto da un altro caaf che non era più obbligatoria.
Ho questo dubbio perchè assocaaf mi specifica che questo documento è necessario fino al 13/05/2011 ma, non ho capito se si riferisce alla data di acquisto del box oppure del rogito.

Grazie mille ;)
 

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