Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione di
A/10 e C/1;
b) 80 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D e nella categoria catastale
A/10;
c) 55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 120.
6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota stabilita per l’abitazione principale e per
le relative pertinenze, e per gli immobili locati.
 

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