L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
- l'accordo delle parti;
- la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
- l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]);
- la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.