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Agente Immobiliare
ICI: si paga entro il 16 giugno
Una settimane ancora per pagare l’imposta comunale sugli immobili: entro il 16 giugno deve essere versata la prima rata (in acconto) dell’ICI sugli immobili dovuta per il 2009. Abolita lo scorso anno la tassa per la prima casa, l’ICI sopravvive infatti per gli altri immobili: le seconde case, le abitazioni date in affitto, gli immobili dei residenti all’estero, i negozi, gli uffici e le unita’ immobiliari di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), anche se sono adibite ad abitazione principale.

La legge ha, infatti, stabilito che non c’e’ piu’ obbligo di pagamento solo per chi utilizza direttamente l’immobile come abitazione principale e che, salvo prova contraria, e’ quello dove il contribuente ha la residenza.

L’esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, come garage, box, cantine e soffitte. Qui pero’ valgono le regole stabilite dal Comune. Per cui, se ad esempio, e’ stato deliberato un numero massimo di pertinenze agevolate, l’esonero ICI varra’ solo per questi immobili.

L’abolizione dell’ICI per legge riguarda anche le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Lo stesso per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari.

Niente imposta anche per chi possiede immobili che il Comune ha assimilato all’abitazione principale con propria delibera o regolamento: ad esempio, abitazioni date in uso gratuito a parenti che vi risiedono o abitazioni di proprieta’ di anziani o disabili residenti in case di cura o di riposo.

In tutti gli altri casi fara’ testo solo ed esclusivamente quello che decide il Comune. E ciascuna Amministrazione comunale e’ libera di riconoscere o meno l’esenzione senza che ci si possa appellare ad alcuna normativa nazionale contro questa decisione.

Fa eccezione alla liberta’ di scelta dei Comuni la casa assegnata dal giudice in caso di sentenza di separazione o divorzio. In questa situazione al coniuge che e’ stato costretto a lasciare l’appartamento di proprieta’, infatti, spetta l’esenzione di legge. La norma si applica a patto che chi ha lasciato la casa coniugale non sia proprietario o titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale su altri immobili situati nello stesso comune.

Capitolo a parte per i contribuenti chiamati in cassa.

Soggetti all’ICI sono tutti i proprietari degli immobili. In questa categoria rientrano anche i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione. Quando e’ presente un diritto di questo genere, infatti, non paga le imposte il nudo proprietario, ma il titolare del diritto stesso.

Chi, invece, ha ereditato immobili nel 2009 deve ricalcolare l’ICI dovuta dal defunto fino alla data del decesso e pagare l’imposta a nome dello scomparso (sempre che non si tratti della “prima casa” esente). Per il restante periodo del 2009, l’ICI va pagata dagli eredi in proporzione alle quote ereditate (ognuno con proprio modello F24 o bollettino postale).

Per quanto riguarda le modalita’ di pagamento, l’imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite annualmente dal Comune.

Il versamento dell’ICI dovuta per l’intero anno e’ effettuato in due rate: la prima - come detto - entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2008; la seconda, dal primo al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,applicando aliquote e detrazioni del 2009 ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto.

E’ altresi’ possibile scegliere di versare l’imposta per tutto l’anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, ma in questo caso devono essere applicate aliquote e detrazioni valide per il 2009.

Tutti i contribuenti possono pagare l’ICI con il modello F24 (presso le banche convenzionate, gli uffici postali, al concessionario della riscossione o per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali, le banche convenzionate, al concessionario della riscossione o tramite il servizio telematico gestito dalle Poste).

viaFisco news - ICI: si paga entro il 16 giugno.
 

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