felyna

Nuovo Iscritto
Buonasera a tutti,
premesso dopo aver eseguito il corso mi sto preparando per l'esame AI. Tra i vari quiz ho trovato questo:
Il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente è punito dalla legge? La risp è " si dal codice civile"
Volevo capirne di più. In particolare cosa si intende per "notoriamente", e per "presta la sua attività".
Grazie per le delucidazioni.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ciao.:ok:
Per "presta la sua attività" si intende l'attività mediatoria che svolge per le parti.
Ti allego una sentenza che chiarisce cosa avrebbe dovuto fare il mediatore per evitare di concludere affari con persona Società notoriamente insolvente.

L'art. 1759, comma primo, codice civile - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989 - che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6) -. Ne consegue che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si svolge in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente (principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie in cui la grave situazione debitoria del venditore di un immobile non poteva sfuggire al mediatore sol che questi avesse esaminato i libri contabili della società di pertinenza del predetto venditore ed avesse consultato altresì il bollettino dei protesti, nell'ambito di una elementare attività di conoscenza di circostanze indispensabili per svolgere correttamente il ruolo di intermediario professionale).
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Il commento indicato o sentenza cui si fa riferimento, di cui mancano gli estremi, forse di Cassazione, è ben articolata e va tenuta da parte per tutti gli Agenti Immobiliari e attentamente considerata prima di accettare ed eseguire incarichi di mediazione per conto del costruttore ma non solo... ergo attenzione anche ai privati quando vi sono evidenti sintomi di difficoltà economiche nel verificare e comunicarlo alla controparte.
Comprendo le vostre difficoltà ma l'attività di mediazione va svolta con la necessaria capacità professionale e correttezza verso le parti.
Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

skywalker

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
L'art. 1759, comma primo, codice civile - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione


"A lui note" già crea un distinguo non trascurabile...a proposito, chi stabilisce se queste circostanze gli fossero state rese note o se ignote sia solo una povera vittima...
 

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