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Lulla73

Ospite
Buongiorno a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi se una clausola, su un contratto regolarmente registrato, in cui si specifica che il deposito cauzionale non produrrà interessi legali, sia effettivamente una clausola valida ?
non si va contro il codice civile ?

Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi..
 

studiopci

Membro Storico
Salve, la legge 392/ 1978 e precisamente l'art.11 della stessa legge, prevede che il deposito cauzionale "è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno o se diversamente stabilito alla scadenza naturale del contratto, tale norma riportata anche nell’art. 4, L. n. 841 del 1973 - ha natura imperativa, significa che non può essere aggirata, limitata o elusa, pertanto la suddetta clausola non è valida, resta da vedere la forma di versamento del deposito cauzionale, per esempio se invece dei 2/3 canoni hai prestato fideiussione, in questo caso poichè la fideiussione e stata resa in sostituzione della garanzia del deposito cauzionale non è dovuto l'interesse . Fabrizio
 
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Lulla73

Ospite
Il versamento della caparra è stato eseguito tramite un bonifico, che corrsipondeva esattamente al costo di 2 mensilità.. quindi da quanto hai scritto dovrebbe essere conteggiato nonostante la clausola, che io da vera "ignorante" delal materia ho firmato.
Anche se in realtà mi rientrerà ben poco lo stesso da quella caparra, perchè la proprietaria mi ha già detto che detrarrà i soldi per ritinteggiare le pareti interni, visto che lei l'aveva appena imbiancate quando mi lasciò l'abitazione, anche se io non ho fatto danni, ma ho solo vissuto civilmente in quella casa. Ho anche stuccato ogni singolo buco fatto con i chiodini !!
la vedo davvero agguerrita pur di non restituirmi i miei soldi..
Fabrizio , grazie mille per la risposta !
 

studiopci

Membro Storico
Aver firmato una clausola vessatoria ( specie nei contratti di affitto ) non vede assolutamente diminuire un tuo diritto , specie se deciderai di tutelarlo nelle sedi opportune... certo resta il fatto realistico di cominciare una guerra per cosa?...
Ti servirà per esperienza ( non lezione ) se dovrai di nuovo ricorrere al contratto di affitto abbi premura di definire la questione interessi legali e per evitare contestazioni future... redigi un bel verbale di consegna dell'immobile con tanto di stato di uso e foto ... così a fine contratto nulla potrà essere preteso in differenza. Saluti Fabrizio
 
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Lulla73

Ospite
Quindi visto che nel vecchio locale non è stato fatto nessun verbale di consegna al momento in cui mi diede le chiavi , è solo la sua parola contro la mia ? Non ho alcuna intenzione di incaprettarmi in pratiche costose, è solo per capire quali sono i miei diritti, e fino a che punto il propritario può trattenersi i soldi dati per la cauzione dell'immobile.
 

studiopci

Membro Storico
Purtroppo anche se le leggi regolano determinati comportamenti , se questi non sono stati definiti chiaramente , siamo nel territorio della mia parola contro la tua , che comunque con adeguate testimonianze può essere oggetto di tutela legale... il discorso è " qui prodest " ... c'è da valutare se e fin dove conviene ricorrere alla tutela legale... a volte ( ed è brutto dirlo ) la spesa non vale l'impresa. Nel tuo caso l'appiglio della imbiancata può essere un appiglio valido in mancanza di una controprova che non attesti il contrario ( cioè che l'immobile ti è stato consegnato non pittato ) però potresti anche tentare, visto che il motivo del contendere è l'imbiancata, di assumerti tu l'onere dell'imbiancata e farti restituire la cauzione, salveresti un principio e costringeresti la proprietaria a restituirti il deposito ... ma penso che poi uscirrebbe un ulteriore problema... Fabrizio
 
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Lulla73

Ospite
ho provato a leggermi la legge di cui parli, ma non sono riuscita a trovare nulla in merito agi interessi.. pittosto ho trovato questo :
"
Patti contrari alla legge
Come per il regime precedente si sancisce la nullità delle pattuizioni stipulate dalle parti che si pongono in contrasto con qualcuna delle previsioni contenute nella legge di riforma e si prevede che il conduttore, entro 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore, a seconda dei casi, al canone indicato nel contratto oppure a quello massimo definito dagli accordi raggiunti dalle associazioni dei proprietari e dei conduttori. Il conduttore può anche agire per ottenere la riconduzione del contratto alle condizioni previste dalla legge.
"
..che mi sembra invece vada ancora di più contro alla clausola aggiuntiva del mio contratto in cui si specifica, contrariamente alla legge, che la cauzione non maturerà interessi.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Spero di non tediare: il discorso è un po' complesso per gli inevitabili rimandi agli articoli di legge. L’art. 11 della legge n°392/1978, n°392 è la norma cardine del discorso relativo al deposito cauzionale, sia con riferimento alle locazioni di immobili ad uso abitativo, sia con riferimento alle locazioni ad uso diverso, sebbene la sua efficacia sia diversa a seconda dello specifico genere di rapporti locativi al quale esso si applica.
La norma di cui al suddetto articolo stabilisce che il deposito:
a) non può essere superiore a tre mensilità di canone
b) è produttivo di interessi legali da corrispondersi alla fine di ogni anno.

Ora, occorre però operare un distinguo, poiché la nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo (legge n°431/1998) ha fatto salva – ossia non ha abrogato – l’art . 11 della legge dell’equo canone (si veda l’art. 14, legge n°431/1998), ma ha, d’altro canto, abrogato l’art. 79 della medesima legge limitatamente alle locazioni abitative. Pertanto, la dottrina si è interrogata sulla derogabilità dell’art. 11, in presenza dell’abrogazione dell’art. 79. I risultativi interpretativi raggiunti dalla dottrina - bisogna dirlo - non sono univoci, né omogenei, anche se la maggior parte degli studiosi ritiene ormai derogabile non solo la fruttuosità del deposito cauzionale, ma anche, quello della determinazione della sua consistenza, che si ritiene oggi, ben potrebbe essere pattuita in misura superiore a quella delle classiche tre mensilità del canone. Lasciando perdere quest’ultimo aspetto che esula dal caso di specie, si ritiene comunemente che l’eventuale tentativo di ricondurre la pattuizione di un deposito cauzionale infruttifero alla previsione di nullità di cui alll’art. 13, comma 4, della legge n°431/1998 non si applichi in tale fattispecie, tantopiù in un contratto libero lasciato all’autonomia delle parti, con riferimento ad un aspetto accessorio del contratto stesso, in quanto la richiamata norma sanziona di nullità i soli accordi relativi al “canone” difformi rispetto a quanto risulta dal contratto “scritto e registrato” (art. 13, comma 1, legge n°431/1998).

Ne consegue, pertanto, che, con riferimento alle sole locazioni libere (sul regime concordato sarei più cauta, soprattutto se gli accordi territoriali lo vietano) ad uso abitativo instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge n°431/1998 (si veda in tal senso, con estrema chiarezza, la sentenza del Tribunale di Modena, 23 luglio 2004), la disciplina del deposito cauzionale risulta derogabile dall’art. 11, legge n°392/1978 dalle parti che possono legittimamente prevedere che il deposito cauzionale non sia produttivo di interessi.
Di contro, per le locazioni di immobili ad uso abitativo concluse anteriormente all’entrata in vigore della legge n°431/1998 e per le locazioni di immobili ad uso diverso, continuano ad applicarsi, imperativamente, i precetti contenuti nell’art. 11 della legge dell’equo canone.
 

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