Massimo Chimienti

Membro Attivo
Professionista
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 5.10.2010.

La cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo oggetto di agevolazione prima casa sconta l’IVA con aliquota al 10%: la pertinenza acquista per attrazione la natura di immobile abitativo ma, data la normativa sulla prima casa, che consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2, C6 e C7, alla cessione della seconda pertinenza non può applicarsi l’aliquota del 4%.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E/2010, che illustra il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alla cessione della seconda pertinenza di un immobile abitativo, oggetto di agevolazione prima casa, al cui servizio è già posto un altro immobile della medesima categoria catastale (nella specie, si tratta di autorimesse – categoria catastale C6).

La pertinenza acquista per attrazione la natura di immobile abitativo ma – data la normativa sulla prima casa, che consente di agevolare una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C7 (tettoie chiuse o aperte) – alla cessione della seconda pertinenza non può applicarsi l’aliquota del 4%.

La seconda pertinenza, pertanto, deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa e la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.
 

Pejoo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Una domanda... quindi in caso di acquisto di prima casa ... cantina e box sono 2 pertinenze e con quale criterio (se ne esiste uno "normativo") si sceglie la pertinenza da desitnare all'aliquota del 4%?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La cantina è accatastata (normalmente) con l'appartamento quindi non fa parte delle pertinenze in oggetto che sono: C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C7 (tettoie chiuse o aperte). Puoi acquistare UNA sola pertinenza x ogni categoria catastale con agevolazioni. Dalla seconda in poi la tassazione sarà al 10%
 

Tizzola

Nuovo Iscritto
Professionista
Mi domando se ai fini ICI sia possibile evitare di assoggettare ad imposta la seconda pertinenza della prima casa sulla base della sentenza n.76/2009 della CTP di Bologna, che estende l'agevolazione (esenzione) a tutte le pertinenze dell'abitazione di residenza, per il fatto che il regolamento comunale che limita l'esenzione ad una sola pertinenza è una disposizione di rango inferiore rispetto agli artt. 817 e 818 del codice civile (da cui deriva il concetto di pertinenza).
Grazie!
 

brunobr

Membro Attivo
Professionista
"... sentenza n.76/2009 della CTP di Bologna, che estende l'agevolazione (esenzione) a tutte le pertinenze dell'abitazione di residenza..."

Anche se sono nella stessa categoria catastale ????
Mi sembra improbabile.....
 

Fabiobs81

Membro Junior
Agente Immobiliare
Professionista
Segnalo una opportunità che molti non conosceranno. La detrazione del 36% sull'acquisto di autorimesse pertinenziali all'abitazione acquistata dal costruttore può essere applicato anche alla seconda autorimessa benchè la vendita della stessa sia assoggettata ad IVA al 10% e non al 4%. Immobiliare Aurora Snc
 

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