Massimo Chimienti

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Dal primo luglio entrerà in vigore il Decreto Legge 31/5/2010 n. 78 (S.O. 31/5/2010 n. 125) "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" il cui articolo 19, n. 14, introduce nuove ipotesi di nullità degli atti notarili riguardanti la materia dei trasferimenti immobiliari.

Il provvedimento in oggetto interviene sull’art. 29 della Legge 27 febbraio 1985 n.52 avente ad oggetto “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari” e sancisce l’obbligo in relazione ai trasferimenti, alla costituzione o allo scioglimento di comunione di diritti reali, delle unità immobiliari urbane, di indicare, negli atti notarili, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione (resa dagli intestatari) della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

La novità costituisce un significativo passo avanti verso un’organica riforma del catasto i cui dati censuari, sino al recente innesto normativo, non possedevano, i predetti effetti giuridici.

Inoltre, si richiama particolare attenzione alla sanzione di nullità prevista dal legislatore che potrebbe comportare un effetto a cascata su tutta la “gestazione” contrattuale inficiando ab origine le trattative e gli accordi con l’agente immobiliare.
Si precisa, al riguardo che la nullità oltre a costituire la più grave delle sanzioni ordinamentali, può essere fatta valere in ogni momento da chiunque ne abbia interesse.

Anche i contratti di locazione e tutto ciò che riguarda le vicende modificative dello stesso negozio giuridico, non sono rimasti indenni dalla normativa sui conti pubblici.
L’art. 19, n.15, infatti, interviene sulla procedura di registrazione di tali atti chiedendo specificamente, nella redazione del documento, l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei predetti dati oltre a comportare una sanzione amministrativa può costituire prova (rectius: fatto rilevante) per la determinazione effettiva dell’imposta di registro.
 

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