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Mancato pagamento imposta: no sanzioni se la colpa è del consulente



Se il mancato versamento delle imposte dipende da responsabilità del consulente, il contribuente non è tenuto a pagare le sanzioni. Lo dice la legge; ma ora, sul punto, è intervenuta anche la Cassazione che, peraltro, ha avuto modo di chiarire un ulteriore e importante principio.

L’ignaro contribuente che scopre di non essere stato diligentemente assistito dal proprio consulente è completamente esonerato dal pagamento delle sanzioni quando il “mancato pagamento del tributo” sia dipeso esclusivamente dal consulente medesimo [1].

In particolare, vi è la sospensione della riscossione delle sanzioni relative agli omessi, ritardati o insufficienti versamenti qualora:
- la violazione dipenda dalla condotta penalmente illecita di consulenti tributari e di qualsiasi terzo, sempre che non sussista un difetto di diligenza del delegante;
- venga fornita la prova del passaggio monetario al delegato;
- sia stata presentata una denuncia;
- venga comunque versata l’imposta dovuta.

È tuttavia necessario che il fatto illecito del consulente sia stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Tuttavia, il semplice presentare una denuncia non consente di per sé di evitare le sanzioni. La legge, infatti, lascerebbe intendere che la responsabilità di terzi può essere fornita solo dalla sentenza penale definitiva.
A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di merito [2].

Di recente, però, la Cassazione [3] ha enunciato un principio parzialmente diverso. Secondo la Corte, per evitare le sanzioni non è necessaria una sentenza penale definitiva nei confronti del consulente, ma è sufficiente che vi sia “una convincente dimostrazione del fatto che il mancato pagamento del tributo sia stato eseguito per fatto addebitabile al professionista denunciato all’autorità”.

In pratica

Per evitare di pagare le sanzioni (e solo le sanzioni) in caso di omesso versamento delle imposte o omessa dichiarazione per fatto addebitabile al consulente, è necessaria una denuncia nei confronti di quest’ultimo ed è altrettanto necessario che il fatto denunciato sia sufficientemente dimostrabile. Ma non è necessario che il processo contro il consulente sia stato già definito con una sentenza passata in giudicato.

[1] Legge 423/1995 Art. 6.
[2] Ctp Lazio, sent. n. 316/2007.
[3] Cass. sent. n. 23601/2012.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
In linea di principio, sembra decisione ragionevole.

Speriamo non diventi una scappatoia per superricchi, che a suon di denunce, cause, ricorsi, rinvii e prescrizione finale, la fanno e la fanno fare franca...:maligno:
Sembrerebbe paradossale, ma ne stiamo leggendo di tutti i colori....
 

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