Corte di cassazione - Sezioni Unite - Sentenza 6 agosto 2010 n. 18331
È sufficiente la ratifica perché l'atto di costituzione in giudizio o di impugnazione presentato dall'amministratore di condominio non sia inammissibile.
Ad affermarlo sono le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 18331/2010 con la quale non si ritiene indispensabile l'autorizzazione dell'assemblea affinché l'amministratore possa costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole.
I giudici spiegano infatti che il legame tra il potere gestorio dell'assemblea e l'attività esecutoria dell'amministrazione deve essere raccordato «con la legittimazione passiva generale attribuita all'amministratore dall'articolo 1131, secondo comma, Cc.».
Questa legittimazione bilancia l'esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva difesa dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio e«deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale».
La ratifica vale a sanare l'operato "d'urgenza" dell'amministratore.
È sufficiente la ratifica perché l'atto di costituzione in giudizio o di impugnazione presentato dall'amministratore di condominio non sia inammissibile.
Ad affermarlo sono le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 18331/2010 con la quale non si ritiene indispensabile l'autorizzazione dell'assemblea affinché l'amministratore possa costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole.
I giudici spiegano infatti che il legame tra il potere gestorio dell'assemblea e l'attività esecutoria dell'amministrazione deve essere raccordato «con la legittimazione passiva generale attribuita all'amministratore dall'articolo 1131, secondo comma, Cc.».
Questa legittimazione bilancia l'esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva difesa dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio e«deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale».
La ratifica vale a sanare l'operato "d'urgenza" dell'amministratore.