Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Dalla rivista fisco-oggi alcune novità che entreranno in vigore dal prossimo anno.
1)
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.Negli articoli del Tuir la locuzione “mancato rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”. In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2)
Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).
3)
Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.
------------------------------------------

Se interpreto correttamente, dal 2017 verrebbe a cadere quell'obbligo abbastanza incomprensibile di dover ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino in occasione delle proroghe, per confermare l'intenzione di continuare ad applicare la cedolare secca con le conseguenze relative.
Chiarita anche la sanzionabilità della mancata comunicazione della risoluzione o della proroga, alla AdE, in presenza di cedolare secca.
 

runner2015

Membro Junior
Privato Cittadino
A mio modesto parere dovrebbe valere il principio del "favor Rei" cosa ne pensate?
Un'altra cosa dalla lettura del testo approvato sembrerebbe che la cosa sia valida solo per chi ha esercitato l'opzione in fase di registrazione?
Grazie per l'eventuale aiuto a capire
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Io non ho letto il decreto ma solo la sintesi riportata sula rivista di AdE. In ogni caso
non mi pare avrebbe senso limitare questa semplificazione solo ai casi di cedolare indicata all'origine sul contratto. Poi comunque l'opzione è sempre esercitata (contrassegnandola) in fase di 1° registrazione.

Non so se ho capito invece a cosa espressamente ti riferisci per quanto riguarda il "favor rei" : il fatto che decorra da gennaio 2017 è spiegabile come indicazione per la nuova annata fiscale.
E' condivisibile il rammarico per non aver previsto una sorta di sanatoria per chi ha prorogato contratto e cedolare, senza aver pensato di dover reinviare la raccomandata.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Secondo me non riguarda la raccomandata ma la mancata presentazione del modello RLI in occasione delle proroghe
Mi sa che hai ragione: sicuramente la seconda parte non può che riferirsi alla mancata presentazione del RLI. Quindi forse la tua lettura è corretta. Grazie.

p.s.: se fosse così, a maggior ragione avrebbero un bel coraggio a contestare il mancato invio della raccomandata....
 

MELISSA75

Membro Attivo
Professionista
la seconda raccomandata e' veramente una cosa assurda, forse meglio precisare sempre nel contratto (se nuovo) che ci si vuole avvalere del regime della cedolare secca per tutta la durata e per eventuali proroghe salvo successive comunicazioni
 

runner2015

Membro Junior
Privato Cittadino
Buon giorno a Tutti allora cerco per quanto possibile di formulare meglio la domanda.
Con "Favor rei" intendevo il fatto che tutti coloro che non presentato la comunicazione della proroga di un contratto "cedolarizzato" prima dell'entrata in vigore del sopracitata Legge/Decreto verranno solamente sanzionati per la mancata comunicazione della proroga..a patto che abbiano dichiarato e pagato le imposte relative al canone di locazione nella dichiarazione dei redditi.

Per la seconda cosa riporto estratto pubblicato Art. 7 quater al punto 24 "La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga
del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare
per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca".

Qui parla opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e non di successivo subentro di un contratto già in essere o per il quale si è scelta inizialmente la tassazione ordinaria......ripeto mi sembra di capire se l'AdE ne darà un'interpretazione più ampia....questo si vedrà.

saluti
Runner 2015
 

Studio Roversi

Membro Attivo
Professionista
Dalla rivista fisco-oggi alcune novità che entreranno in vigore dal prossimo anno.
1)
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.Negli articoli del Tuir la locuzione “mancato rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”. In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2)
Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).
3)
Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.
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Se interpreto correttamente, dal 2017 verrebbe a cadere quell'obbligo abbastanza incomprensibile di dover ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino in occasione delle proroghe, per confermare l'intenzione di continuare ad applicare la cedolare secca con le conseguenze relative.
Chiarita anche la sanzionabilità della mancata comunicazione della risoluzione o della proroga, alla AdE, in presenza di cedolare secca.


Il provvedimento è entrato in Gazzetta il 24 ottobre, ma, in sede di conversione in legge, sono state apportate una caterva di modifiche e aggiunte. L'articolo 7-quater (Disposizioni in materia ddi semplificazione fiscale) è uno di quegli articoli che sono stati aggiunti in sede di conversione del decreto.

Il comma 24 riguardale modifiche della disciplina della cedolre secca.

I commi 27, 28 e 29 riguarano invece le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzini del Tuir.

Il comma 30 precisa che solo le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre, perciò, per esclusione, la disposizione di cui al comma 24 (il decreto elimina la decadenza della cedolare alla mancata comunicazione della proroga, ferma la sanzione e un comportamento "concludente" (versamento imposte dirette), è applicabile fin da ora, non dall'inizio del prossimo anno.
 

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