teicorg

Membro Junior
Scusate se propongo un argomento gia' dibattuto, ma ho avuto finora delle risposte contradditorie.

Come acquirente di un appartamento facente parte di un condominio costruito prima del 1 settembre 1967, posso comunque "pretendere" che il venditore consegni al rogito il certificato di abitabilita' ?

Alla mia richiesta verbale di avere questo certificato, successiva alla sottoscrizione del preliminare, mi e' stato risposto che per gli immobili ante '67 non e' obbligatorio per il rogito.

L'appartamento non ha subito modifiche dalla sua costruzione che richiedessero autorizzazioni e il suo stato di fatto e' conforme alle planimetrie catastali (come verificato da un perito della banca cui ho chiesto il mutuo).

Finora non ho insistito piu' di tanto per richiedere la consegna del certificato di abitabilità al rogito, in quanto mi sembrava un dettaglio formale di poca importanza, legato alla difficolta' di reperire il certificato attraverso ricerche negli archivi (di non breve durata).

Se io pero' mi trovassi a dover vendere l'immobile a mia volta, senza fare lavori di ristrutturazione che richiedano autorizzazioni, un nuovo acquirente potrebbe invece obbligarmi a fornirgli il certificato di abitabilità al rogito, pena la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno ?

Il preliminare che e' stato sottoscritto non menziona in modo esplicito l'assenza del certificato di abitabilità, ma riporta solo la dichiarazione del venditore relativa al fatto che:
- l'immobile e' stato costruito prima del 1967
- che non non sono state eseguite opere per le quali sarebbe stato necessaria la presentazione di una denuncia di inizio attività o il rilascio di provvedimenti autorizzativi anche in sanatoria
- viene garantita comunque la regolarità edilizia e urbanistica dei beni in contratto

Puo' il venditore comunque rifiutarsi di consegnare il certificato di abitabilità , facendo appello a quanto dichiarato nel preliminare ? Cosa posso fare di fronte a questo rifiuto ?

 
M

mata

Ospite
L'abitabilità necessita per abitare un fabbricato, fin dal 1934 (art. 221 T.U. 27/7/1934) . Ovviamente non è un vincolo per la vendita, se i patti sono questi (uno può benissimo vendere un rudere, se chi lo compra sa che c'è da rifare tutto). Quello che ti ha detto che non occorre l'abitabità per gli immobili ante 67 o è un ignorante oppure è in mala fede.
 
M

mata

Ospite
Inoltre se non è stato scritto niente nel preliminare non significa che l'abitabilità sia assente, ma l'esatto contrario: nel caso l'immobile presenti un vizio (come la mancanza di abitabilità), la circostanza deve essere epslicitata, a garanzia di chi acquista. Queste le sentenze della cassazione.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'abitabilità necessita per abitare un fabbricato, fin dal 1934 (art. 221 T.U. 27/7/1934) . Ovviamente non è un vincolo per la vendita, se i patti sono questi (uno può benissimo vendere un rudere, se chi lo compra sa che c'è da rifare tutto). Quello che ti ha detto che non occorre l'abitabità per gli immobili ante 67 o è un ignorante oppure è in mala fede.


Fino all'emanazione della Legge sulla conformità del 2010, nei rogiti è sempre stata sufficiente la clausola ante'67 per non pretendere il sertificato di abitabilità.

Certo è che se si dovessero vendere solo gli immobili con l'abitabilità, tanto varrebbe radere a suolo tutti gli immobili ante'67.... A Bologna, l'abitabilità ce l'avrà il 20% (forse)
 

luberto

Membro Attivo
Privato Cittadino
se può interessare:
sono proprietario di un piccolo app.to costruito nel 1964. All'epoca il certificato di abitabilità veniva consegnato all'ASL. Proprio questa mattina ho ritirato il certificato, dopo una settimana dalla richiesta e con 64 euro di spesa.
Cito testualmente il tenore della dichiarazione:
Oggetto : fabbricato posto nel Comune di ...composto di 77 vani.. proprietario ...(il costruttore).
A seguito controlli cartacei a questo ufficio risulta che l'edificio in Via ...(propr. Coop ...) è stato oggetto di sopralluogo, con rilascio di abitabilità in data ../../1965. Si tiene comunque a precisare che per sopravvenute norme in tema di sicurezza, la idoneità ad abitazione non può essere considerata valida senza la conformità dell'impianto elettrico ed idraulico e la persistenza a tutt'oggi delle condizioni igienico sanitarie.
Saluto
 
M

mata

Ospite
Fino all'emanazione della Legge sulla conformità del 2010, nei rogiti è sempre stata sufficiente la clausola ante'67 per non pretendere il sertificato di abitabilità.

Certo è che se si dovessero vendere solo gli immobili con l'abitabilità, tanto varrebbe radere a suolo tutti gli immobili ante'67.... A Bologna, l'abitabilità ce l'avrà il 20% (forse)
Quale Legge del 2010, scusa?
E che c'entra la conformità edilizia con l'abitabilita?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Stiamo parlando di rogiti e quindi della Legge 122 del 30 luglio 2010, conversione del D.L. 78/2010, che dice:

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia esistenti devono contenere, per le unita immobiliari urbane, a pena di nullita, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita con le risultanze dei registri immobiliari“.

La conformità catastale porta di conseguenza il controllo della conformità urbanistica e qui casca l'asino....
 
M

mata

Ospite
Non condivido, ci sono migliaia di fabbricati non conformi urbanisticamente eppure in regola catastalmente. Specie quelli costruiti dalle società immobiliari, che presentavano un progetto in un modo e lo realizzavano in un altro, accatastandolo correttamente. Inoltre l'abitabilità/agibilità non c'entra niente col 1967, è una norma che esiste fin dal '34 e fa riferimento anche ad altre cose, oltre la conformità edilizia/catastale.
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per gli immobili che risalgono a data anteriore 1/9/1967, è sufficiente la dichiarazione del venditore che non siano state realizzate altre opere che necessitano di autorizzazione; e' tutt'ora valida la Legge 47/1985 art 40 comma 2:
Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967
in merito alla Legge 122 del 30 luglio 2010, art.19. Aggiornamento del catasto, quello che bisogna considerare è che lo stato di fatto corrisponda alla planimetria catastale.
 
M

mata

Ospite
Appunto: invece di dichiarare la licenza edilizia dichiari che è stato iniziato antecedente a tale data. Ma non ti obbliga a dire che è conforme o meno.
Poi dell'abitabilità non dice niente....
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto