arkicri

Membro Junior
Professionista
Gentile gruppo, ho acquistato il piano sottotetto di un immobile di tre piani del 1500 senza condominio (solo condominio di fatto tra i 6 proprietari).E' accatastato C2 ma ha il permesso di costruire per cambio di destinazione in abitazione A2, approvato appena prima del mio acquisto. Ho già dato l'inizio lavori (solo su carta)...tutti i permessi, nullaosta etc, a posto, se non, che c'è anche da rifare il tetto condominiale. Un condomino si oppone, per acredini precedenti al mio acquisto, al cambio di destinazione.Per i lavori condominiali del tetto, dovendo aggiungere, a mie spese, isolante e quant'altro per rendere la mia soffitta abitabile, ho offerto di pagare almeno quattro volte ciò che mi competerebbe, oltre ai sopraddetti isolante etc...solo per dimostrare la mia disponibilità di ultima entrata..Risposta del condomino contrario: NO secco a qualsiasi consenso per il mio cambio di destinazione..vorrebbe che io partecipassi al rifacimento del tetto condominiale, senza naturalmente aggiungere isolante etc..naturalmente benvenuto il mio contributo maggiorato..ma niente lavori per il cambio di destinazione, passaggio utenze etc..DOMANDA: è necessario il consenso del 100% dei proprietari?!? GRAZIE A TUTTI!!!!
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
innanzi tutto, c'è da rifare il tetto perchè serve a te, o c'è da rifarlo perchè serve al condominio ?

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se il regolamento del condominio di tipo contrattuale non prevede il divieto di fare cambio di destinazioni d'uso, dal punto di vista del diritto condominiale nulla ti impedisce di farlo ma ....
molti comuni pretendono a torto, di avere il permesso del condominio

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art. 1102 c.c. dà diritto ad ogni condomino di modificare una parte comune se:
1) non si impedisce ad altri di fare altrettanto
2) non si creando danni alla statica
3) non di fanno danni all'estetica tali da diminuire il valore economico del condominio
Coibentare il tetto non danneggia il condominio, anzi, con i lavori della coibentazione, forse, potete fare una pratica fiscale per il recupero del 55% della spesa dell'intero tetto e aumenta la categoria "energetica" di tutte le u.i. quindi anche il valore economico

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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Par di capire, che ciò che non esiste sia il regolamento di condominio. (per la cronaca il condominio esiste dal momento che i proprietari nello stabile sono due: e l'obbligo di nominare un amministratore scatta a partire da 5 comproprietari; obbligatorio il regolamento sopra i 10).

Non si capisce a quali limitazioni il condomino dissenziente faccia riferimento: l'atto di acquisto del sottotetto è stato sottoscritto da tutti i comproprietari? Poneva vincoli? Con l'acquisto del sottotetto hai acquistato e elargito una indennità per la realizzazione dell'abitazione?
La trasf. da C2 ad A3 comporta l'innalzamento del tetto? Intanto vedi i link proposti.

http://www.altalex.com/index.php?idnot=9480

http://www.anaci.piemonte.it/argome...-la-titolarita-del-diritto-cap-iii-par-3.html

http://www.confedilizia.it/RAS11.htm
 

arkicri

Membro Junior
Professionista
Innanzitutto grazie a tutti!!!
1)il tetto è da rifare..piove e son costretti a mettere bacinelle....
2)non esiste condominio nè regolamento
3)il comune ha detto ai condomini contrari al cambio di destinazione, che loro concedono tale cambio, "salvo danni a terzi"
4)ho depositato al GC i calcoli statici..dunque ne sono resonsabile
5)mi sono inventata un sistema di passare tubazioni isolate in discendenti di rame esterni..approvati dalle belle arti
6)l'unica ragione che mi adducono i condomini che sottostanno ai capricci del contrario è "ke è un POTENTE"....sigh!
7)ho proprietà esclusiva del sottotetto,gli altri 6 son proprietari dei vari appartamenti
8)non tocco nulla all'esterno
GRAZIE ANCORA!! CRISTINA
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Il comune non può entrare in faccende privatistiche, opera da un punto di vista del rispetto dell'urbanistica e dell'igiene.
Se ti ha concesso l'autorizzazione, il condomino non può impedirti di fare i lavori, al massimo può farti causa o mandarti i vigili una volta iniziati i lavori.

Naturalmente dovrai fare tutto perfettamente in regola per non offrire nessun appiglio al signore
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il comune non può entrare in faccende privatistiche, opera da un punto di vista del rispetto dell'urbanistica e dell'igiene.
Se ti ha concesso l'autorizzazione, il condomino non può impedirti di fare i lavori, al massimo può farti causa o mandarti i vigili una volta iniziati i lavori.

Non precisamente: come hai detto bene all'inizio, il comune rilascia il permesso, fatti salvi i diritti privati, che devono essere rilevati dai privati che ritengono di subire un danno. Per fare opposizione non è necessario l'inizio lavori; è sufficiente, se ci sono ragioni, contestare il progetto autorizzato.

Ma se il titolo di proprietà del sottotetto è senza limitazioni, non vedo come possano opporsi: Unico appiglio è dimostrare un danno, strutturale o estetico.
 

arkicri

Membro Junior
Professionista
Grazie a tutti per le risposte molto utili!! Un'appiglio del condomino contrario al mio cambio di destinazione è che ritiene che senza il permesso del 100% dei condomini, non posso "passare" nè internamente nè esternamente con le utenze, in quanto tocco i loro muri:è vero?!?..se passo sul lato in cui ho tutti i proprietari consenzienti, può essere una soluzione? Io ho offerto 1000 euro per allacciarmi al pozzetto condominiale della fognatura..ma NIENTE!!!! AAARRRGGGHHH! Grazie!!
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
E' questione da avvocati non da agenti immobiliari o da architetti, cmque:

L’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che possa, a tale fine, apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Se il singolo condomino, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., apporta modifiche alla cosa comune intese a massimizzare il godimento individuale della cosa comune e ne sopporta il relativo onere economico, non necessita di alcuna autorizzazione da parte del condominio.

l’art. 1102 c.c. è inteso a consentire il maggior possibile godimento, da parte del singolo condomino e per fini esclusivamente propri, della cosa condominiale ed è stato precisato che il limite di consentire un uso paritetico da parte degli altri condomini va inteso in senso elastico e non nel senso di un’assoluta identità di utilizzo.
 

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