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Modifiche introdotte dalla Legge di Conversione del Decreto Sviluppo bis

Pubblicata nella G.U. n. 294 del 18/12/2012 la Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante, tra le altre cose, l'obbligo a carico delle imprese individuali, in sede di prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 5).
La Legge di conversione anticipa, poi, al 30 giugno 2013 (precedentemente era stabilito il 31 dicembre 2013) il termine della comunicazione dell'indirizzo di P.E.C. per le imprese individuali già iscritte al Registro imprese - attive e non soggette a procedura concorsuale.
L'ufficio registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni (non più tre mesi come originariamente previsto dal decreto). Trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata.
Si ricorda che tale comunicazione è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria
 

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