sermone

Nuovo Iscritto
Salve a tutti.
Io a fine agosto ho terminato il mio contratto di affitto di un appartamento. Da allora devo ancora ricevere la caparra. C' è un tempo limite entro il quale il proprietario deve restituire la caparra?

In un altro topic ho letto che la cauzione infruttifera rende il contratto nullo (il mio contratto prevedeva questa cauzione infruttifera), ora: il mio contratto risulta nullo quindi..come mi devo comportare?devo richiedere anche gli interessi?

Grazie..
 

racsofimaa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Re: Qual'è il tempo entro il quale il proprietario deve restitui

Sermone buongiorno, diciamo che non capisco il motivo per cui il locatore trattenga il deposito cauzionale senza giusta motivazione.
Il deposito stesso se reso infruttifero sulla base di accordi contrattuali sottoscritti dal locatore e conduttore perché dovrebbe rendere nullo il contratto? Poi il periodo di locazione è terminato, quindi mi concentrerei solo sul deposito in itinere.

In tema di locazione, l’obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno essere fatti valere in sede di opposizione all’ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto.

Nel caso il deposito, o gli interessi relativi, non vengano rimborsati dal proprietario, il condutture ha 10 anni di tempo -prima che intervenga la prescrizione- per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso.

Per quanto riguarda la restituzione delle mensilità in virtù del contratto nullo.......abbandonando la forma giuridica per lasciar spazio alla pratica mi vien da dire......ma hai goduto il bene o no? Quindi hai beneficiato di un bene altrui in cambio di un corrispettivo in denaro...questo baratto chiamasi locazione....punto...non andrei oltre!! Come sopra penserei unicamente al deposito nelle mani del locatore!!

Buona giornata
 

Mauage

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Se non sbaglio per far cadere in prescrizione l'esigibilità di tale credito bastano 5 anni: gli interessi e i corrispettivi da locazioni ricadono nell'art 2948 cc.
La cauzione infruttifera rendeva il contratto nullo con la 392/78, mentre come dice bene racsofimaa, secondo il Tribunale di Modena, 23 luglio 2004, per il quale «...il principio di inderogabilità della disciplina normativa dettata in materia di deposito cauzionale contenuta nell’articolo 11, legge 392/78 non opera con riferimento ai contratti di locazione stipulati nella vigenza della novella normativa di cui alla legge 431/98, poiché deve ritenersi che, secondo la nuova disciplina locatizia, le parti possano legittimamente prevedere che il deposito cauzionale non sia produttivo di interessi».
 

lami

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E' possibile che qualche locatore trattenga la cauzione fino a quando non verifichi che tutte le utenze siano state regolarmente pagate alla data di termine locazione.
Ma ...... da fine agosto ad oggi dovrebbe essere già verificabile!!!

Toglimi una curiosità ...... che tipo di contratto era e in quale città?
Te lo chiedo perchè nelle città tipo Roma e nei contratti a studenti (dove oltretutto gli affitti sono vegognosi....), la mia esperienza purtroppo mi fa supporre che sono soldi che non rivedrai facilmente!!!
C'è la bruttissima abitudine di trovare qualche scusa per trattenerli ....... io per mio figlio ho pagato il "pizzo" per tre anni consecutivi!!!!!

Cosa fai ..... ti metti a fargli causa? :disappunto: :disappunto: :disappunto:
 

mf.gestimm

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Io nelle clausole sulla restituzione del deposito scrivo: "Il locatore riconsegnerà tale somma al conduttore alla scadenza della locazione, dopo la effettiva riconsegna dell’immobile e dopo che avrà accertato l’inesistenza di danni e il giusto adempimento di tutte le clausole contrattuali."
questo non da un termine preciso però mi consente di prendermi qualche giorno per controllare bene se nell'appartamento è tutto funzionante, ritengo che una settimana sia più che sufficiente.
Mi spiace sentire che in alcune città è uso non restituire il deposito e questo mi fa capire come mai sono sempre tutti così restii nel versarlo.
Ci fosse un poco più di gente onesta in giro come sarebbe più facile lavorare!
 

sermone

Nuovo Iscritto
@ racsofimaa: avevo letto un topic in questo forum dove si diceva che il contratto così scritto diventava nullo: ma a questo ha già risposto Mauage..
quindi ora devo chiedere in dietro esclusivamente la cauzione. Ma oltre che "chiedere" indietro il denaro c'è qualcosa di più "concreto" che posso fare?

@lami: ero a Padova,poi cosa intendi per "che tipo di contratto"? scusami ma sono alqualto ignorante in questo campo.. :confuso: :confuso:
 

La Capanna

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Siccome ho visto che difficilmente si rivedono i soldi versati quale deposito cauzionale, ecco che qui si usa, qualora in anticipo si sappia già quando si vorrà lasciare l'immobile locato, che gli ultimi tre mesi o due , a seconda di quanto versato, che non si paga canone e si ultilizzano i canoni versati in anticipo.... ;) :confuso:
Anna
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
CARO SERMONE...scusa se mi intrometto ma Racsofimaa ha ragione nel dire che il contratto non è annullabile per la clausola del deposito Infruttifero ma...io so per certo che il Tribunale di Modena è stato certamente superato da altre sentenze...forse anche di Cassazione che hanno stabilito che il deposito cauzionale deve essere ritornato con il calcolo degli interessi legali e che non valgono altre forme di "deposito" tipo libretti di risparmio o simili se il loro interesse è inferiore al "legale"...cmq non vorrei confondermi con i contratti ad uso diverso di abitazione che ricadono ancora nella 392/78....inoltre il deposito cauzionale non potrà essere superiore alle tre mensilità anche se "soppiantato" da una fidejussione bancaria" ne sommare il contante con la stessa come si usava fino a poco tempo fà per aggirare la norma...cioè 3 mesi qualsiasi sia la forma...ovvio che se uno lascia un assegno da non incassare e senza data nel cassetto (cosa assai pericolosa per il locatore), lo restituirà senza gli interessi!...non cè esborso...dunque...spero di essere stato chiaro...in ultima analisi chiedi a qualche sindacato di categoria se cè nella tua zona...sugli interessi sono sicuro che sono dovuti...anche se sul contratto cè questa clausola...questa clausola E' NULLA...saluti
 

lami

Membro Attivo
Agente Immobiliare
sermone ha scritto:
@lami: ero a Padova,poi cosa intendi per "che tipo di contratto"? scusami ma sono alqualto ignorante in questo campo.. :confuso: :confuso:
intendevo un contratto abitativo ( 4+4 anni) oppure un contratto transitorio per studenti universitari (quello di cui ti dicevo che per tre anni consecutivi, da proprietari diversi, non ho rivisto indietro, con scuse di ogni genere, un centesimo di deposito cauzionale).
Il fatto è che alcuni proprietari (che affittano a studenti), avendo il coltello dalla parte del manico, nel senso che i soldi li hanno in mano loro, approfittano del fatto che mai e poi mai nessuno impianterebbe una causa (di costo almeno 2/3 mila euro tra avvocato e compagnia bella) per recuperare 1000/1500 euro, magari divisi per tre studenti .... quindi 500 euro ognuno!!
........ brava gente vero??
 

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