Manlio

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Agente Immobiliare
Proroga delle detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
Sono state prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010 le seguenti agevolazioni in materia di
interventi di recupero edilizio:
1. le detrazioni del 36% delle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2008, per
interventi di recupero edilizio;
2. l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b), della L. 488/1999, fatturate dal 1° gen naio 2008 (lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria);
3. è stata reintrodotta l’agevolazione per chi acquista, entro il 30 giugno del 2011,
case facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati con interventi di recupero iniziati a
partire dal 1° gennaio 2008.
Dall’anno d’imposta 2008 la mancata indicazione nella fattura del costo della mano d’opera
determina la decadenza solo per le detrazioni IRPEF del 36 % e non più per l’IVA agevolata
del 10 %.
commi da 20 a 24 - Proroga del 55% per la riqualificazione energetica
degli edifici ed altre agevolazioni in materia di risparmio energetico

Prorogate fino al 31 dicembre del 2010 le detrazioni del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della
Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e cioè :

· comma 344 - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite, da stabilire con apposito decreto del ministro dello
Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008, di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale;
· comma 345 – interventi per il miglioramento termico dell’edificio, quali sostituzione
degli infissi, coibentazione delle pareti, dei pavimenti, dei tetti, ecc. a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica da stabilire con apposito decreto
del ministro dello Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Per la sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, a partire dal 1°
gennaio 2008, non è più richiesta la certificazione o l’attestato di certificazione
energetica dell’edifico.
· comma 346 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per
usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di riposo e cura, istituti scolastici e università. Per
tali tipi di intervento, a partire dal 1° gennaio 2 008, non è più richiesta la
certificazione o l’attestato di certificazione energetica dell’edificio.
· comma 347 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione. La nuova Finanziaria ha esteso la detrazione anche ai casi di
sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009. Per il
riconoscimento di quest’ultima detrazione è stanziato un fondo spesa di 2
milioni di euro annui. Le modalità attuative di quest'ultima detrazione saranno
stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per tutti gli interventi sopra descritti la detrazione può essere ripartita in un numero
di rate, tutte di eguale importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta
deve essere fatta nel momento di utilizzo della prima detrazione ed è irrevocabile.
Si evidenzia che la stessa Finanziaria al comma 286 ha esteso la detrazione del 55 %
anche alle pompe di calore alle condizioni ivi indicate.
Inoltre, è stata sostituita, con efficacia 1° genna io 2007, la tabella 3, allegata alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, che riporta i parametri della trasmittenza termica delle strutture
opache verticali, di quelle orizzontali (pavimenti e coperture) e di finestre comprensive di
infissi.
Ancora, sono state prorogate, alle stesse condizioni, le seguenti altre detrazioni previste
dall’articolo 1, della Finanziaria 2006.
***Agevolazioni fiscali per chi avvia un’attività
all’interno di una zona degradata.

La Finanziaria ha reintrodotto una serie di agevolazioni fiscali al fine di contrastare
fenomeni di esclusione sociale all’interno di quartieri degradati. Il tipo di intervento non è
nuovo, essendo stato già previsto nella Legge finanziaria dello scorso anno, con la
differenza che prima l’ambito di applicazione era circoscritto al centro storico di Napoli. Ora,
su suggerimento della Commissione europea che aveva eccepito la inopportunità della
limitazione rispetto ad altre realtà simili del paese, è stata estesa a tutte le città.
I benefici partono dalla costituzione di “zone franche urbane” con un numero di abitanti non
superiore a 30.000 abitanti e spettano:
· alle piccole e microimprese (secondo la definizione Ce)
· che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 e il 31 dicembre 2012

· nelle zone franche urbane riconosciute dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (Cipe) ai sensi del comma 563 del presente articolo
· nei limiti del Fondo indicato al comma 340 dell’articolo 1, della Finanziaria 2007 –
legge 296/2006.
Le agevolazioni sono:
· esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d’imposta. Per i periodi
successivi l’esenzione scende al 60 % dal sesto al decimo anno, al 40 % per
l’undicesimo e dodicesimo anno e al 20 % per gli ultimi due anni. L’esenzione spetta
fino alla concorrenza dell’importo di 100.000 euro di reddito derivante dall’attività
svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a
5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,
residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana
· esenzione dall’Irap per i primi cinque periodi d’imposta fino a concorrenza di
300.000 euro per ciascun periodo d’imposta del valore della produzione netta
· esonero dall’ICI a decorrere dal 2008 e fino all’anno 2012 per i soli immobili che
ricadono nelle zone anzidette e sono utilizzate per lo svolgimento delle nuove
attività economiche
· esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei
limiti di un massimale da definire con decreto.
Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana
antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono usufrui re delle agevolazioni nel rispetto del
regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli aiuti di Stato di importanza
minore “de minimis”.
*** Importante per chi volesse intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore dell'edilizia.
 

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