Geomax

Membro Junior
Professionista
Buongiorno a tutti,
ho avuto la brillante idea di realizzare un giornale informativo per la mia agenzia immobiliare, dove sono riportati gli immobili che ho in vendita e altre informazioni generiche/pubblicità di partner.
Il dubbio è sorto quando ho fatto una ricerca ed ho trovato questa informazione:
la pubblicazione di qualsiasi giornale o periodico è subordinata alla registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Tale registrazione risponde da un lato all'esigenza di una forma di pubblicità legale dell'esistenza del giornale o periodico, e dall'altro alla necessità di un controllo sull'esistenza dei requisiti minimi oggettivi di legalità, come per esempio la presenza di un direttore responsabile iscritto nell'albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti.
Inoltre, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, deve essere registrata ogni successiva variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata.

la domanda è : un catalogo di immobili stampato in 500 copie ogni tre mesi deve essere registrato presso il tribunale?

Grazie
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Quando lo facemmo noi (HOrisolto) ci segnammo nel tribunale presso l'elenco speciale dei giornalisti. Abbiamo poi consegnato una copia di ogni uscita per la registrazione, tramite posta.
Ma son passati diversi anni... mi mandarono questo, oltre ai moduli per l'iscriszione del "direttore responsabile":
Estratto della LEGGE sull’ordinamento della professione di giornalista (3-2-1963 n.69 ) e del REGOLAMENTO di esecuzione (DPR 4-2-1965 n.115 aggiornato con le modifiche approvate con DPR 3-5-1972 n.212 pubblicato sulla G.U. del 19-5-1972).


Art.28 (legge)​
ELENCHI SPECIALI​
All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura delle pubblicazioni, decide irrevocabilmente sul ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’Ordine.

Art.32 (regolamento)​
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI RESPONSABILI DI PERIODICI O RIVISTE A CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE O SCIENTIFICO​

Per l’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all’art.28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall’art.3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948 n.47.
La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma e una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all’ultimo comma dell’art.28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.
Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.
Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificatamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta la iscrizione del direttore nell’elenco speciale.
Il Consiglio provvede alla cancellazione dall’elenco speciale, sentito l’interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell’art.7 della legge 8-2-1948 n.47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l’iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.
Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.
________________
Art.7 legge 8-2-1948 n.2: L’efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE
ANNESSO ALL’ALBO DEI GIORNALISTI

Sono iscritti nell’elenco speciale coloro che pur non esercitando l’attività di giornalista assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici (art.28 legge 69/1963).

1. Domanda di iscrizione, con marca da bollo da € 14,62 da compilarsi nel modello rilasciato dall’Ordine.

2. Notificazione di nascita, cittadinanza e residenza mediante certificato in bollo, o mediante autocertificazione sostitutiva ai sensi dell’art.2 legge n.15/1968, oppure con semplice esibizione di un documento di riconoscimento valido se la domanda è presentata personalmente dall’interessato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in bollo (o autocertificazione).

4. Scheda rilasciata dall’Ordine debitamente compilata in ogni sua parte.

5. Copia della pubblicazione di cui si assume la direzione, se già edita, o comunque bozza, anche parziale, in caso di nuova pubblicazione.

Non possono essere iscritti coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Per l'accertamento dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Si precisa inoltre che, in caso di subentro ad un direttore responsabile iscritto nell’elenco speciale presso il nostro Ordine, dovranno pervenire contestualmente le dimissioni del vecchio direttore.

Documenti da presentare dopo la comunicazione di accettazione della domanda

¨ Ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 168 da effettuare sul c/c n.8003 intestato a Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative - Roma (specificare nella causale del versamento: prima iscrizione Elenco speciale annesso all’Albo dei giornalisti della Toscana).
¨ Assegno di € 288,62 intestato a Ordine Giornalisti della Toscana (corrispondente a € 200,00 per quota di prima iscrizione, a € 85,00 per la quota dell'anno in corso e a € 3,62 per bolli quietanza). Si precisa che la quota di € 85,00 è valida per l'anno in corso indipendentemente dal mese in cui avviene l'iscrizione. Le quote degli anni successivi devono essere versate, per evitare il pagamento dell'indennità di mora, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
¨ Primo numero del periodico di cui si è assunta la direzione, non appena uscito, se si tratta di nuova pubblicazione. All’inizio di ogni anno dovrà essere fornito all’Ordine l’ultimo numero del periodico.

Non serve esser giornalista. ;)

Noi però ne stampavamo un numero di copie pari al numero di famiglie della provincia dove facevamo distribuzione (con posta targhet)... ma non so se il limite numerico sia una cosa da tenere di conto...

Dovresti controllare nel sito dell'ordine dei giornalisti della tua regione se tali cose siano valide ancora e siano così anche da te.
 

Geomax

Membro Junior
Professionista
Grazie Ponz ..... sembrerebbe che se non inserisci articoli che esprimano opinioni o facciano informazione, non serva fare nulla, altrimenti bisogna indicare un redattore iscritto all'ordine dei giornalisti che si assuma le responsabilità; a questo punto bisogna comunicare al tribunale.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Grazie Ponz ..... sembrerebbe che se non inserisci articoli che esprimano opinioni o facciano informazione, non serva fare nulla, altrimenti bisogna indicare un redattore iscritto all'ordine dei giornalisti che si assuma le responsabilità; a questo punto bisogna comunicare al tribunale.
a me avevano detto che non devi proprio farlo quello che dici senza esser GIORNALISTA, ma all'elenco speciale dovevamo iscriverci (e lo facemmo).
 

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