pilippo

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve a tutti vi chiedo se , in caso di sanatoria di abitazione residenziale per ampliamento, sia possibile applicare l'art. 34 e nel caso specifico al comma 2 , qual'e' esattamente la sanzione da applicare .
e' quella relativa al doppio costo di costruzione che ogni comune emana o se si debba calcolare sull'aumento venale dell'immobile ( cioè quello che si evince dal sito della agenzia del territorio ) che è decisamente diverso .
Riporto il comma 2 art.34
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le ope-re adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Grazie a tutti

Provo a sintetizzare la domanda : esiste un metodo per il calcolo del costo di produzione edilizio?
Grazie
 
Ultima modifica di un moderatore:

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
il criterio, valori ,da rivalutarsi, e coefficienti sono nella legge richiamata. Il valore venale è in possesso delle tabelle valutative dell ADE . Ti consiglio di avvalerti di un tecnico per stimare quanto ti necessita.
 

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