Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Su propit è stato posto un caso singolare, che riassumerei così:

1) E' possibile cedere la propria quota di comproprietà sull'alloggio ex-portineria, facente parte delle cose comuni?
2) Se si, può subentrare solo un altro condomino, o addirittura un estraneo?
3) La titolarità di queste unità immobiliari è intestata a catasto a nome del condominio o a ciascuno dei condomini pro quota?
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
1) penso che occorra lo stesso l'unanimità assembeare ad accettare la quota ed il relativo rogito.
2) si rifà a quanto risposto al punto 1)
3) Penso che venga intestato a nome di tutti i condomini in quote uguali, in quanto nei rogiti oltre l'appartamento viene assegnata pro quota la proprietà dei locali adibiti ad abitazione del portiere.
Ciao salves
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@salves. Intanto sono curioso: cosa è rappresentato nell'immagine del tuo avatar?
Vedo che colla nuova versione abbiamo in molti inserito un'immagine per staccare i vari interventi: oggi ad esempio ho finalmente conosciuto, di faccia, Umberto.
Non so perchè, ma non lo immaginavo così giovane. Bene, torniamo al tema.

Parto dal fondo: non sempre nei rogiti viene fatto esplicito ed analitico riferimento alle cose comuni, cosa che non è certo encomiabile, ma assumo come dato di fatto. Per cui ad es. io sono contitolare proquota dell'alloggio ex-portiere, senza che il rogito ne facesse esplicito riferimento.

Sicuramente la quota corrisponderà ai propri millesimi di proprietà, lo stabilisce il c.c.

Rispondendo alla discussione sollevata su propit, mi sono preso la briga di andarmi a verificare rogito e catasto: e qui ho ad es. visto che in capo a me appare direttamente solo l'alloggio. In capo al condominio appare una cantina (!?) addirittura di una parcella (letto bene, non sub) successiva a quella propria del condominio, ma non compare l'alloggio del portiere.
In ogni caso conosco i dati catastali di questa u.i. (hanno un sub distinto dal mio): non ricordo chi me li abbia comunicati, ma se avrò tempo andrò a d eccertarmene.

Io sono venuto nella opinione che se questa u.i. rientra tra i beni condominiali comuni, non sia soggetta alle norme sulla comunione, bensì a quelle del condominio, e quindi non sia cedibile pro quota ( similit. con art. 1118 c.c., mentre solo col consenso della totalità dei condomini può essere scorporato (diviso, art. 1119) e ceduto, con partecipazione al rogito di tutti gli aventi titolo..

La discussione citata la trovi al seguente link:
http://www.propit.it/f79/portierato-multiproprieta-18459/index2.html#post89277
 

jacopoge

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
@bastimento
Il mio avatar non è altri che il monumento simbolo della mia città e cioè la scalinata ex matrice, scalinata formata da 142 gradini, in ogni alzata di questi c'è collocata una fila di piastrelle maiolicate della ceramica locale e dal1° al 142° il soggetto cambia e rappresenta la tipologia dei motivi che si realizzavano da fine 1600 al 1900.
La stessa viene addobbata in occasione di San Giacomo festa patronale 24 e 25 luglio a cui si riferisce l'avatar e sono coppi in ceramica ad olio e per il motivo viene indetto un concorso pubblico adesso ogni tre anni prima annualmente come anche per la conadomini; madonna conadomini con piante e fiori tutto maggio, festività natalizie da dicembre al 15 gennaio con l'apposizione di statue raffiguranti la sacra famiglia.

Tornando al discorso penso che la quota parte può essere venduta sia per C.C. che per legge vendendo anche l'appartamento di proprietà privata.
Se invece si vuole alienare solo la quota di comproprieta dell'appartamento del portiere occorre rogito e unanimità dell'assemblea.
L'art. 1118 si riferisce alla rinuncia al diritto di usare e usufruire del bene ma senza esimere dal contributo alle spese per la propria quota e non dell'alienazione della proprieta.
Ciao salves
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
salves: Se invece si vuole alienare solo la quota di comproprieta dell'appartamento del portiere occorre rogito e unanimità dell'assemblea.

L'ipotesi è che il soggetto rimanga proprietario dell'appartamento.
Da un punto di vista logico la possibilità citata sembra non reggere: se si configura come comproprietà in comunione, non vedo cosa c'entri l'assemblea sui diritti individuali. (art. 1103)
Se è sotto vincolo condominiale, penso non possa essere ceduta solo la propria quota ad un estraneo al condominio.
Rimane la cessione ad un altro, già condomino: e qui mi ritorna la domanda del perchè necessiti l'approvazione dell'assemblea.

Mi sembra un tipico caso da "azzeccagarbugli" .... (senza offesa per le ns amiche del forum..):maligno:
 

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