Massimo Chimienti

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L’art. 1127 c.c. disciplina il c.d. “diritto alla sopraelevazione” che attribuisce al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, la facoltà di “elevare nuovi piani o nuove fabbriche” purchè ciò non sia stato escluso dal titolo (ovvero il regolamento di condominio n.d.r.), le condizioni statiche dell’edificio lo consentano, e non venga diminuita notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Se non è espresamente escluso dal titolo, colui che sopreleva è tenuto ad indennizzare i proprietari dei piani inferiori per la diminuzione della quota di comproprietà delle parti comuni sul fabbricato da essi subito in ragione dell'aumento della cubatura del fabbricato.

Cosa si intende per soprelevazione?

La Cassazione ha stabilito che “anche una costruzione con materiale diverso da cemento e laterizi, come una struttura in alluminio, che sia stabile e compatta ed immobilizzata solidamente su un terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva, costituisce sopraelevazione" (Cass. Civ. 1.7.97, n 5839) non altrettanto le c.d. "pensiline" in tenda o in altro materiale che non dia luogo alla delimitazione con pareti.
 

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